Sez. 1, Sentenza n. 1756 del 20/05/1969 (Rv. 340797 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - LIMITI - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO PRESCRITTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - LIMITI - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO PRESCRITTO.*
L'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 818, disponendo testualmente che il corso dei termini processuali scadenti fra il primo agosto ed il 15 settembre e sospeso di diritto fino a quest'ultima data, fa preciso riferimento al momento finale del termine e quindi all'applicabilita della sospensione ai soli termini che giungano a scadenza in un giorno compreso in quel periodo. (Conf. 57-69, mass. N. 337886 3895-68, mass. N. 337384 2368-68, mass. N. 334714).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)