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Sez. 2, Sentenza n. 2240 del 14/11/1984 Ud. (dep. 06/03/1985) Rv. 168170 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - ALLE PARTI - NOTIFICAZIONE - FINALITÀ - IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - SANABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168170-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - ALLE PARTI - NOTIFICAZIONE - FINALITÀ - IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - SANABILITÀ - CONDIZIONI.*

La notificazione dell'avviso dell'avvenuto deposito in cancelleria della sentenza impugnata ha la funzione di porre in grado l'imputato o il difensore, dopo di aver preso visione del provvedimento, di proporre tempestivamente i motivi di impugnazione. Ne consegue che la eventuale irregolarità della notifica è sanata quando i motivi siano stati presentati tempestivamente e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato, poiché, in tal caso l'atto ha conseguito egualmente il suo scopo. (V mass n 150633).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)