Sez. 1, Sentenza n. 6714 del 25/07/1996 (Rv. 498742 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RIVALSA | Azione di rivalsa per la maggiore imposta accertata esercitata dal cedente del bene o dal prestatore del servizio - Opposizione del cessionario o del committente - Eccezioni formulate da questi ultimi nel giudizio di primo grado - Giudizio di appello - Riproposizione delle eccezioni non considerate dalla sentenza di primo grado - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RIVALSA
In tema di I.V.A., il cessionario del bene o il committente del servizio, che, invocando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, contestano il diritto alla rivalsa per la maggiore imposta dovuta dal cedente del bene o dal prestatore del servizio a seguito di accertamento d'ufficio o in rettifica della dichiarazione, non negano l'esistenza di fatti costitutivi, ma deducono l'esistenza di fatti diversi da quelli posti a fondamento della domanda, che ne paralizzano l'efficacia, proponendo così una vera e propria eccezione in senso sostanziale. Tale eccezione, se non considerata dalla sentenza di primo grado e non riproposta espressamente nel giudizio di appello, devesi ritenere rinunciata ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)