Modificazioni al Codice di procedura penale
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli articoli 6, 19, 33, 34, 36, 37, 40, 56, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 71, 88, 97, 98, 118, 130, 131, 136, 148, 151, 153, 169, 170, 171, 172 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
2. Art. 6. (Istanza di procedimento). - L'istanza di procedimento e' presentata con le forme della querela.
L'istanza puo' essere presentata anche a un agente consolare della Repubblica all'estero il quale, provveduto quando occorre alla identificazione di chi l'ha presentata, trasmette direttamente gli atti al competente ufficio del pubblico ministero, certificando la data della presentazione.
3. Art. 19. (Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale). - Quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso fino a che su tale controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte dell'art. 21.
La sospensione e' disposta anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce la esistenza e la serieta' della controversia. La sospensione non impedisce gli atti urgenti d'istruzione.
Il pretore comunica immediatamente la ordinanza di sospensione al procuratore della Repubblica.
L'ordinanza e' in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la sospensione. Tale ricorso puo' essere proposto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale presso la corte d'appello dall'imputato e dalla parte civile.
Il giudizio civile quando e' necessario puo' essere anche promosso o proseguito dal pubblico ministero, citate tutte le parti interessate.
4. Art. 33. (Dichiarazione d'incompetenza per materia). - L'incompetenza per materia e' dichiarata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
5. Art. 34. (Nullita' determinata dalla incompetenza per materia). - L'inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce la nullita' degli atti ad eccezione di quelli che non possono essere rinnovati.
Tuttavia la nullita' non ha luogo quando il giudice di competenza superiore ha giudicato di un reato attribuito ad un giudice di competenza inferiore, senza che sia stata chiesta la dichiarazione d'incompetenza.
6. Art. 36. (Provvedimenti relativi alla competenza per materia nel giudizio di appello). - La corte di appello quando riconosce che il tribunale ha giudicato in primo grado di un reato di competenza del pretore nonostante la eccepita incompetenza, non puo' annullare per incompetenza la sentenza del tribunale, ma pronunzia nel merito in secondo grado, salvo che si tratti di decisione contro la quale non e' ammesso l'appello.
Fuori del caso predetto e di quello preveduto dal capoverso dell'art. 34 il giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
7. Art. 37. (Decisioni della corte di cassazione sulla (competenza per materia). - La corte di cassazione se riconosce la incompetenza per materia del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente.
La decisione della corte di cassazione sulla competenza ha autorita' di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata, purche' nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti e circostanze che modifichino la competenza.
8. Art. 40. (Altre regole per determinare la competenza per territorio). - Se la competenza non puo' essere determinata a norma dell'articolo precedente e' competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si e' verificata una parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato. Se questo luogo non e' noto e' competente il giudice del luogo in cui fu eseguito l'arresto o il giudice che ha emesso un mandato ovvero un decreto di citazione a giudizio e in mancanza il giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento. Nel caso di contemporaneita' di atti il giudice superiore indicato nell'art. 48 designa il giudice che deve giudicare.
Se la competenza non puo' essere determinata in uno dei predetti modi e' competente successivamente il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
9. Art. 56. (Atti diretti a promuovere la rimessione). - Nei casi in cui la rimessione appare opportuna anche se si tratta di procedimenti di competenza del pretore il procuratore della Repubblica ne informa il procuratore generale presso la corte di appello.
L'istanza di rimessione e' comunicata, a mezzo della segreteria della procura generale, all'imputato.
L'istanza di rimessione proposta dall'imputato deve essere scritta e sottoscritta da lui o da un suo procuratore speciale; deve contenere i motivi ed essere presentata, assieme ai documenti che vi si riferiscono, nella segreteria del procuratore della Repubblica del luogo in cui si procede; deve infine essere notificata a pena di decadenza entro il termine di giorni cinque alle altre parti private, le quali prima della deliberazione possono far pervenire alla corte di cassazione deduzioni e documenti.
10. Art. 58. (Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione). - La corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.
Se e' respinta l'istanza presentata dall'imputato questi con la stessa ordinanza puo' essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire ottomila a ottantamila.
L'ordinanza della corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare.
Nell'ordinanza si dichiara altresi' se e in quale parte gli atti gia' compiuti debbono conservare validita'.
L'ordinanza della corte di cassazione insieme con gli atti e' trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti.
11. Art. 59. (Nuova proposta di rimessione). - Quando e' stata ordinata la rimessione, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice puo' essere proposto dal pubblico ministero e dall'imputato. La domanda non ha effetto sospensivo, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione.
L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilita' sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza stabilito nel secondo capoverso dell'art. 56.
Dopo il rigetto della richiesta o dell'istanza, questa puo' essere riproposta soltanto se e' fondata sopra elementi nuovi.
12. Art. 60. (Rimessione di procedimenti riguardanti magistrati). - Se si deve procedere contro un giudice o un magistrato del pubblico ministero ovvero se alcuno di essi e' stato offeso da un reato e il procedimento e' di competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni, la corte di cassazione rimette il procedimento ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente per materia e per grado.
I reati di competenza del pretore, commessi da un magistrato, diverso dal conciliatore, nel territorio in cui esercita le sue funzioni o da altri in suo danno nello stesso territorio, sono giudicati in primo grado da un tribunale designato dalla corte di cassazione diverso da quello competente per territorio.
13. Art. 63. (Astensione). - Quando esiste un motivo di ricusazione anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararlo. La dichiarazione e' fatta al presidente della corte o del tribunale che decide senza formalita' di procedura con decreto se il giudice deve astenersi.
Lo stesso dovere spetta al pretore, il quale fa la sua dichiarazione al presidente del tribunale che decide nel modo predetto.
Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi preveduti dalla prima parte di questo articolo.
14. Art. 68. (Competenza a decidere sulla ricusazione). Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella dei giudici di un tribunale o di una corte di assise decide la corte di appello; su quella dei giudici di una corte di appello o della corte di assise di appello decide la corte di cassazione.
Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte stessa diversa da quella alla quale il giudice ricusato appartiene; rispetto ai componenti di questo collegio non e' ammessa ricusazione.
15. Art. 69. (Provvedimenti sulla dichiarazione di ricusazione). - La corte o il tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di ricusazione, ordina che ne sia avvertito il giudice ricusato, il quale puo' entro tre giorni dall'avviso esaminare gli atti e i documenti nella cancelleria e presentare per iscritto le sue deduzioni.
Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, puo' compiere soltanto atti urgenti d'istruzione.
La corte o il tribunale ha facolta' di ordinare la prova su motivi della ricasazione anche per mezzo di testimoni, delegando uno dei propri componenti.
La corte o il tribunale pronuncia sulla dichiarazione in camera di consiglio con ordinanza. Salvo il disposto dell'art. 552, contro l'ordinanza che dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione o che decide su questa possono proporre ricorso per cassazione il pubblico ministero, il giudice ricusato e la parte privata che ha fatto la dichiarazione.
16. Art. 71. (Sanzioni nel caso d'inammissibilita' o di rigetto della domanda di ricusazione). - Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione la parte privata che l'ha proposta e' condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire ventimila a centomila senza pregiudizio di ogni azione civile e penale.
17. Art. 88. (Infermita' di mente sopravvenuta all'imputato). - Quando l'imputato viene a trovarsi in tale stato di infermita' di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, e salvo quanto e' stabilito negli articoli 245 e 258, dispone con ordinanza in ogni stato e grado del procedimento di merito, la sospensione del procedimento. In tal caso ordina, ove occorra, il ricovero dell'imputato in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario.
Per gli accertamenti necessari il giudice puo' anche ordinare una perizia.
Se lo stato d'infermita' di mente risulta prima che il giudice sia stato investito dell'azione penale, il giudice istruttore provvede su richiesta, del pubblico ministero a norma della prima parte di quest'articolo. Il pretore provvede d'ufficio, informandone il procuratore della Repubblica.
Qualora l'imputato riacquisti la predetta capacita', il giudice ordina che il procedimento riprenda il suo corso.
La sospensione del procedimento non impedisce al giudice di compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato.
La parte civile e il pubblico ministero quando agisce a norma dell'art. 105, possono dopo l'ordinanza di sospensione esercitare l'azione davanti al giudice civile, indipendentemente dal procedimento penale, senza pregiudizio della facolta' indicata nell'art. 24 nel caso in cui il procedimento penale riprenda il suo corso.
Nei confronti degli altri imputati il giudice puo' ordinare la separazione dei procedimenti anche nella istruzione o negli atti preliminari al giudizio. Se la separazione viene chiesta da uno degli altri imputati, il giudice decide con decreto motivato. Contro il divieto che nega la separazione l'interessato puo' proporre ricorso alla cassazione la quale decide anche nel merito.
18. Art. 97. (Opposizione alla costituzione della parte civile nell'istruzione formale). - Durante l'istruzione formale, contro la costituzione della parte civile puo' essere fatta opposizione dal pubblico ministero e dall'imputato nel termine di tre giorni da quello in cui la costituzione di parte civile fu notificata all'opponente. L'opposizione puo' essere fatta anche dal responsabile civile nel termine di tre giorni da quello in cui egli e' stato citato od e' intervenuto.
La dichiarazione di opposizione deve essere motivata ed e' presentata per iscritto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso il quale e' in corso l'istruzione. Nel termine di tre giorni dalla presentazione della dichiarazione l'atto deve essere notificato a cura dell'opponente alla parte civile la quale puo' presentare le sue deduzioni in egual termine successivo.
I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.
Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione ad un altro momento della istruzione. Quando per il tempo in cui e' proposta l'opposizione la decisione su di essa ritarderebbe la chiusura dell'istruzione, si provvede nel dibattimento.
Contro la costituzione della parte civile ammessa durante l'istruzione puo' essere proposta opposizione nel dibattimento, anche per i motivi rigettati nella istruzione, ma l'opposizione deve a pena di decadenza essere proposta immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento.
La costituzione di parte civile, respinta durante la istruzione, puo' essere riproposta nel termine stabilito nel primo capoverso dell'art. 93, anche per i motivi rigettati nell'istruzione.
19. Art. 98. (Opposizione alla costituzione della parte civile nel dibattimento). - Contro la costituzione della parte civile avvenuta durante le formalita' di apertura del dibattimento o anteriormente puo' essere fatta opposizione nel dibattimento dalle parti indicate nell'articolo precedente.
La dichiarazione motivata d'opposizione deve essere proposta a pena di decadenza immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento.
Il giudice, sentite le parti, provvede senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione. Questa deve essere in ogni caso pronunciata prima dell'inizio della discussione finale.
20. Art. 118. (Effetti dell'ammissione o della esclusione del responsabile civile nell'istruzione formale). - Contro la citazione o l'intervento del responsabile civile ammesso durante l'istruzione formale puo' essere proposta nel dibattimento l'istanza menzionata nei due articoli precedenti anche per i motivi rigettati nella istruzione appena compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento.
Se durante l'istruzione formale il responsabile civile citato o intervenuto e' stato messo fuori causa, una nuova citazione o un nuovo intervento, anche per i motivi rigettati nell'istruzione, e' ammissibile, ma devono essere osservati i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 108 e 112.
21. Art. 130. (Rapporto al Consiglio dell'Ordine a carico del difensore dell'imputato che abbandona la difesa - Provvedimenti per la sostituzione). - Se il difensore dell'imputato viola il divieto stabilito nell'articolo precedente, il presidente, il giudice o il pretore ne fa immediato rapporto al consiglio dell'ordine del luogo dove il fatto e' avvenuto per i provvedimenti disciplinari.
Qualora la violazione del divieto sia avvenuta prima del dibattimento, il giudice istruttore o il pretore invita l'imputato che sia rimasto senza difensore a nominarne un altro. Se l'imputato non lo nomina o se il precedente difensore e stato nominato d'ufficio, si provvede d'ufficio alla sostituzione. Se il difensore nominato dalla parte o d'ufficio non assume la difesa, e' nominato d'ufficio il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, il quale puo' delegare un altro avvocato in sua vece.
Se il difensore commette il fatto nel dibattimento, il presidente, qualora non sia possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, provvede a norma del precedente capoverso. Se il nuovo difensore ne fa richiesta e' conceduto un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non puo' essere sospeso per un tempo maggiore, ne' rinviato a causa dell'abbandono della difesa, salvo che si tratti di processo di particolare gravita'.
Se il fatto e' commesso nel dibattimento avanti al pretore, e non e' possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, la difesa puo' essere affidata ad un vice-pretore o ad un uditore giudiziario altrimenti si procede a norma del primo capoverso.
Deve, se richiesto, essere conceduto un termine non superiore a tre giorni per preparare la difesa.
22. Art. 131. (Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa). Il difensore che viola il divieto stabilito nell'art. 129 e' sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.
Il difensore nominato d'ufficio o delegato, che senza giusta causa rifiuta l'incarico, e' sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.
Le spese cagionate dal fatto del difensore sono poste a suo carico.
Le sanzioni prevedute in questo articolo sono applicate con ordinanza della sezione istruttoria, citato il difensore a comparire di persona per presentare le sue discolpe e sentito il procuratore generale.
Contro l'ordinanza e' ammesso il ricorso per cassazione, anche per il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.
23. Art. 136. (Procuratori speciali per determinati atti). - Quando la legge consente che un atto del procedimento penale sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, il mandato speciale deve a pena d'inammissibilita' essere rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre le indicazioni che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto per cui e' conferito e dei fatti ai quali si riferisce. Il mandato e' unito agli atti.
Per le pubbliche Amministrazioni basta che il mandato sia sottoscritto dai capo dell'Amministrazione nella circoscrizione in cui si fa l'istruzione o il giudizio, e sia munito del sigillo dell'ufficio.
Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza mandato speciale nei casi in cui questo e' richiesto dalla legge.
24. Art. 148. (Forme dei provvedimenti del giudice). La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto.
La sentenza e' sempre pronunciata in nome del Popolo italiano.
Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, a pena di nullita'. I decreti devono essere motivati a pena di nullita' soltanto quando e' richiesta espressamente la motivazione.
I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalita', e, quando non e' disposto altrimenti, anche oralmente.
25. Art. 151. (Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso). - Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento sono depositati nella cancelleria non oltre il decimo quinto giorno da quello della pronuncia.
Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla loro deliberazione.
Nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo capoverso di questo articolo, se si tratta di provvedimenti soggetti a impugnazione, l'avviso dell'avvenuto deposito e' comunicato al pubblico ministero ed e' notificato alle parti private a cui spetta il diritto d'impugnazione; e' notificato inoltre, nel caso preveduto nel primo capoverso, al difensore dell'imputato, e, nel caso preveduto dalla prima parte, al difensore che abbia proposto l'impugnazione e a quello che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione. Tale avviso, quando riguarda i provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere a pena di nullita' l'indicazione del dispositivo.
26. Art. 153. (Deliberazioni del giudice in camera di consiglio). Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza del pubblico ministero e del cancelliere e senza intervento delle parti private e dei difensori salvo che la legge disponga altrimenti.
Alle corti e ai tribunali prima della deliberazione e' fatta relazione da uno dei componenti, previamente designato dal presidente.
I provvedimenti in camera di consiglio di competenza della corte di assise e della corte di assise di appello, quando e' chiusa la sessione, sono deliberati rispettivamente dal tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise o dalla corte di appello.
27. Art. 169. (Prima notificazione all'imputato non detenuto). Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per le notificazioni non e' stato ancora designato a norma dell'art. 171 e non e' possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la prima notificazione e' eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui abitualmente esercita la sua attivita' professionale, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente con lui o in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci.
Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si esegue, salvo che si tratti di latitante, nel luogo ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito mediante consegna a una delle predette persone.
Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere lo originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta, notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
La copia non puo' in alcun caso essere consegnata a persona minore degli anni 14 o palesemente affetta da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o che sia stata offesa dal reato.
Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sorto idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa e' depositata nella casa del Comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, dei Comune dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale.
Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale. L'ufficiale giudiziario deve inoltre dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata.
28. Art. 170. (Notificazioni all'imputato irreperibile). - Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi stabiliti nell'articolo precedente l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti al quale e' in corso il procedimento o al pubblico ministero, quando la notificazione e' stata da lui richiesta.
Il giudice o il pubblico ministero, dopo avere disposto nuove ricerche particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato, emette decreto con il quale, nominato un difensore all'imputato che gia' non ne abbia uno nel luogo in cui si procede, ordina che le notificazioni non potute fare e quelle che occorressero in seguito siano eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al difensore.
Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto; ma, se la legge non dispone altrimenti, esse non conferiscono al difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.
Il decreto di irreperibilita' emesso durante l'istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo non ha efficaci ai fini del giudizio di appello o di rinvio.
29. Art. 171. (Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'imputato). - Il giudice o il pubblico ministero nel primo atto compiuto con l'intervento dello imputato, se questi non e' detenuto ne' internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169 o almeno uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni. Delle dichiarazioni e della elezione e' fatta menzione nel processo verbale.
L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, nell'atto della scarcerazione o della dimessione ha obbligo di fare la dichiarazione o la elezione di domicilio prevedute dalla prima parte di questo articolo. Tale dichiarazione o elezione e' ricevuta dal direttore dello stabilimento, il quale ne fa menzione nel registro indicato nell'art. 80 e ne da' immediatamente comunicazione all'Autorita' giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o dimessione.
Ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria o alla segreteria del magistrato procedente con dichiarazione raccolta a processo verbale. La comunicazione puo' essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo nel quale l'imputato ha trasferito l'abitazione o l'esercizio abituale della sua attivita' professionale ovvero il domicilio elettivo; in tal caso il cancelliere trasmette la comunicazione immediatamente alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio che procede. Finche' questo ufficio non abbia ricevuto la dichiarazione, sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli atti.
Se mancano o sono insufficienti o inidonee le dichiarazioni o l'elezione di domicilio prevedute da questo articolo, si provvede a norma degli articoli 169 e 170.
30. Art. 172. (Durata dei domicilio legale per le notificazioni all'imputato). - La determinazione del domicilio legale, fatta a norma dei due articoli precedenti, vale per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto e' disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 170 e nella prima parte dell'art. 532.
Art. 2
1. Dopo l'art. 177 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 177-bis. (Notificazione all'imputato all'estero). - Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo dove dimora all'estero l'imputato, il pubblico ministero, o il pretore gli trasmette, mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento iniziato a suo carico con invito a dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel luogo ove si procede. Questa formalita' non sospende ne' ritarda il procedimento.
Nel caso che non si conosca la dimora all'estero o che l'imputato non proceda alla dichiarazione od elezione di domicilio ovvero se queste sono insufficienti o inidonee il giudice o il pubblico ministero emette il decreto preveduto dall'art. 170.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi nei quali e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.
Art. 3
1. L'art. 179 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 179. (Nullita' delle notificazioni). - La notificazione e' nulla se l'atto e' stato notificato incompletamente, fuori dei casi in cui la legge consente la notificazione per estratto; se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione delle persone di cui al secondo capoverso dell'art. 169; se e' stata omessa l'affissione o non e' stata data la comunicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 169; se vi e' incertezza assoluta sulla data della notificazione ovvero sul richiedente o sul destinatario e, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'art. 170, se non e' stato dato avviso al difensore dell'avvenuto deposito.
Art. 4
1. Dopo l'art. 183 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 183-bis. (Restituzione in termini - Effetti della restituzione). - Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore; ma la restituzione non puo' essere conceduta piu' di una volta per ciascuna parte nel corso del procedimento.
L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cesso' il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Non si puo' concedere restituzione nel termine per presentare la detta istanza.
Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione di essa. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, e' competente a concedere la restituzione il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione; in tal caso la restituzione puo' essere conceduta soltanto per proporre l'impugnazione.
L'ordinanza e' soggetta a ricorso per cassazione.
Art. 5
1. Gli articoli 184, 185, 186, 188, 190, 192, 193, 198 e 199 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
2. Art. 184. (Regole generali). - L'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali e' causa di nullita' soltanto nei casi in cui questa e' comminata espressamente dalla legge.
3. Art. 185. (Nullita' d'ordine generale). - Si intende sempre prescritta a pena di nullita' l'osservanza delle disposizioni concernenti:
1) la nomina e le altre condizioni di capacita' del giudice stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti;
2) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria;
3) l'intervento, l'assistenza, e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.
Le nullita' prevedute in questo articolo sono insanabili e devono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
4. Art. 186. (Inosservanza delle norme sulla tassa di bollo). - Quando la legge assoggetta alla tassa di bollo un determinato atto, la mancanza o l'insufficienza del bollo non rende inammissibile ne' impedisce il compimento dell'atto medesimo, salvo le sanzioni finanziarie previste dalla legge.
5. Art. 188. (Sanatoria delle nullita' delle citazioni). - La nullita' d'una richiesta o di un decreto di citazione e della sua notificazione, oltre che per le cause generali prevedute dalla legge, e' sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa.
La parte la quale dichiari che la comparizione e' determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarita' ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice ritenga di rinviare il dibattimento a termini dell'articolo 432.
6. Art. 190. (Regole generali). - La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
I provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad un determinato mezzo di impugnazione sono inoppugnabili anche se sono connessi con provvedimenti impugnabili. Sono tuttavia sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle di rinvio a giudizio e quelle relative alla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza ai sensi dell'art. 51.
Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui ai quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue fra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
Per proporre un mezzo d'impugnazione e' in ogni caso necessario avervi interesse.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai provvedimenti dati dal giudice nei procedimenti speciali o incidentali.
7. Art. 192. (Impugnazione dell'imputato, dei genitori del tutore e del difensore). L'imputato puo' proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potesta' o il tutore per le persone soggette a tutela possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
L'impugnazione puo' anche essere proposta dall'avvocato o dal procuratore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento.
8. Art. 193. (Dichiarazione dell'imputato contraria alla impugnazione proposta dal difensore; concorso della dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato con quelle proposte dal difensore, dai genitori o dal tutore). Nel caso indicato dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'imputato puo' togliere effetto con la propria dichiarazione contraria all'impugnazione per lui proposta dal difensore. La dichiarazione e' fatta nei modi indicati nell'ultimo capoverso dello art. 206. Per la validita' di tale dichiarazione, quando si tratta di minorenni o di altri incapaci, e' necessario il concorso della volonta' di chi esercita su essi la patria, potesta' o l'autorita' tutoria.
Se tanto l'imputato quanto le altre persone indicate nell'articolo precedente hanno proposto impugnazione si tiene conto per ogni effetto soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i vari atti siavi contraddizione. Negli altri casi la regolarita' di un'impugnazione sana l'irregolarita' dell'altra, anche in relazione ai motivi.
9. Art. 198. (Ricezione della dichiarazione). - Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione d'impugnazione e' ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
La parte e i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.
Le parti private quando hanno diritto alla notificazione del provvedimento possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo caso. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.
10. Art. 199. (Termini per l'impugnazione). - Il termine per la dichiarazione d'impugnazione e' di tre giorni a decorrere da quello in cui e' emesso il provvedimento da impugnarsi, salvo che la legge disponga altrimenti.
Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine predetto decorre dal giorno della comunicazione o della notificazione prescritta nel secondo capoverso dell'art. 151.
Per le sentenze indicate nell'art. 500 il termine per l'imputato decorre dal giorno della notificazione.
Il termine e' di venti giorni per le impugnazioni del procuratore della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza dal pretore e di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 198, e' sufficiente che la spedizione del telegramma o della raccomandata avvenga nei termini indicati nei commi precedenti.
I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.
Art. 6
1. Dopo l'art. 199 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 199-bis (Notificazione della impugnazione del pubblico ministero). - La dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero deve essere notificata all'imputato a pena di inammissibilita' entro trenta giorni dalla sua proposizione, a cura del cancelliere che l'ha ricevuta.
Art. 7
1. Gli articoli 200, 201, 220, 221, 224, 226, 228, 229, 235, 236, 237, 238, 238-bis, 241, 245, 246, 247, 253, 254, 259, 263 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
2. Art. 200. (Impugnazione di ordinanze emesse nel giudizio). - Quando non e' diversamente stabilito, l'impugnazione nei casi consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento puo' essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.
Con la dichiarazione di impugnazione deve essere impugnata tanto la sentenza quanto l'ordinanza a pena di inammissibilita'; ma l'impugnazione e' ammessa anche se la sentenza e' impugnata per il solo motivo della sua connessione con l'ordinanza.
L'inoppugnabilita' della sentenza rende inoppugnabile l'ordinanza.
L'impugnazione dell'ordinanza e' giudicata congiuntamente a quella proposta contro la sentenza, salvi i casi nei quali la legge dispone altrimenti.
3. Art. 201. (Motivi d'impugnazione). - I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione: altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'art. 151.
Quando ai sensi del secondo capoverso dell'art. 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni.
Nello stesso termine il difensore puo' esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.
I motivi possono essere altresi' trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita nei termini indicati nei commi precedenti al predetto cancelliere il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento. Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione dev'essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilita'.
Essi si presentano entro il termine suindicato anche con piu' atti successivi al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.
I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
4. Art. 220. (Subordinazione della polizia giudiziaria).- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano le loro attribuzioni alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica. Essi devono eseguire gli ordini del giudice istruttore e del pretore.
In ogni sede giudiziaria l'ufficiale di polizia giudiziaria piu' elevato in grado e' responsabile verso il procuratore generale, il procuratore della Repubblica ed il pretore dell'opera degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria da lui dipendenti e non puo' essere allontanato dalla sede, ne' privato dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, senza il consenso del procuratore generale. Qualsiasi promozione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria non puo' essere disposta senza il parere favorevole del procuratore generale, salvo che l'ufficiale o l'agente abbia cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da almeno due anni.
5. Art. 221. (Qualita' di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria).
- Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
1) i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualita';
2) gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza; e degli agenti di pubblica sicurezza; i graduati del corpo degli agenti di custodia;
3) il sindaco nei comuni ove non e' alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.
Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie delle province e dei comuni.
Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.
6. Art. 224. (Perquisizioni di polizia giudiziaria). - Nella flagranza del reato o nel case di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tale caso si osservano la disposizione dell'art. 304-ter secondo capoverso e, per quanto e' possibile, le altre norme sulla istruzione formale.
L'ufficiale procedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere non oltre le quarantotto ore il processo verbale alla Autorita' giudiziaria indicata nel primo capoverso dello art. 238, la quale, se ricorrono i presupposti di tale perquisizione, la convalida nelle quarantotto ore successive.
7. Art. 226. (Sequestro di carte sigillate - Facolta' relative alla corrispondenza). - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel procedere alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti chiuse, ma debbono trasmetterle intatte all'autorita' giudiziaria competente. Se hanno fondato motivo di ritenere che in esse si contengano elementi utili per lo svolgimento delle operazioni loro commesse devono ricorrere immediatamente all'Autorita' giudiziaria piu' vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte.
Quando e' ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste o dei telegrafi ed e' urgente procedervi, gli ufficiali di polizia giudiziaria ne fanno immediato rapporto all'autorita' giudiziaria e possono ordinare a chi e' preposto ai servizio di trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni.
Per intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o prenderne cognizione gli ufficiali di polizia giudiziaria devono munirsi di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria piu' vicina, che la concede con decreto motivato.
8. Art. 228. (Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria per la tutela della liberta' personale). - Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della liberta' personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo, e se non e' dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in liberta' la persona detenuta o sequestrata. In ogni caso fanno immediato rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.
Se si tratta di un minorenne o di un altro incapace, lo consegnano a chi esercita su lui la patria potesta' o la tutela o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona facendone in ogni caso rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.
9. Art. 229. (Sanzioni disciplinari per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria). - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni ovvero che ricusano o ritardano l'esecuzione d'un ordine dell'autorita' giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente, sono soggetti alla sanzione della censura e, nei casi piu' gravi, alla sospensione dallo stipendio e dall'impiego per un tempo non eccedente un mese.
Le sanzioni anzidette sono applicate dal procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe, e sono comunicate per la immediata esecuzione al capo dell'Amministrazione a cui appartiene l'ufficiale o l'agente.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono tuttavia soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti e resta in ogni caso impregiudicata l'azione penale.
10. Art. 235. (Arresto obbligatorio in flagranza). - Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo.
Devono altresi' procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato e di coloro che sono gia' stati condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo, quando sono colti nella flagranza di delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno.
Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi preveduti da questo articolo, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.
11. Art. 236. (Arresto facoltativo in flagranza). Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.
Hanno, inoltre, facolta' di arrestare chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova sottoposto a misura di sicurezza detentiva o e' stato condannato piu' di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato, quando e' colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi.
Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno altresi' facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 671, 688, 707 e 729 del codice penale, e chi e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riporto' la dichiarazione di abitualita' o di professionalita'.
12. Art. 237. (Flagranza). - E' flagrante il reato che si commette attualmente. Il reato permanente e' flagrante fino a che sia cessata la permanenza.
E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato.
Si considera pure in stato di flagranza chi immediatamente dopo il reato e' inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, ovvero e' sorpreso con cose o traccie dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato.
13. Art. 238. (Fermo di indiziati di reato). - Anche fuori dei casi di flagranza, quando v'e' fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura e gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio dopo il quale devono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.
L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo e' avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso e' stato eseguito.
Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla immedesima autorita' giudiziaria i motivi per i quali il fermo e' stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini gia' svolte.
Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al piu' tardi nelle quarantott'ore successive al ricevimento della comunicazione. Se e' necessario, lo proroga, qualora dall'autorita' che ha proceduto al fermo ne provenga richiesta prima della scadenza del termine predetto, fino al settimo giorno dalla avvenuta esecuzione di esso.
Del decreto di convalida e di quello di proroga e' data comunicazione all'interessato.
In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunita', alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.
14. Art. 238-bis. (Mancata convalida del fermo - Sanzioni). - Salvi i provvedimenti disciplinari e l'azione penale contro chi ha eseguito il fermo, questo, se non e' convalidato nel termine preveduto nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, e' revocato di diritto e resta privo di ogni effetto.
Delle denuncie e degli eventuali provvedimenti adottati nel caso di inosservanza delle norme sul fermo il procuratore generale informa subito il Ministro della Giustizia.
15. Art. 241. (Regole per l'esercizio della facolta' d'arresto). - Quando la legge da' facolta' di eseguire l'arresto senza ordine o mandato dell'autorita' giudiziaria gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica devono tener conto delle qualita' morali della persona e delle circostanze del fatto. Se reputano di non eseguire l'arresto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono far sottoscrivere all'interessato un atto di sottomissione con il quale con o senza cauzione o malleveria egli si obbliga a rimanere a disposizione dell'autorita'. Se l'interessato rifiuta di sottomettersi a tale obbligo o non l'osserva, si procede all'arresto.
16. Art. 245. (Interrogatorio dell'arrestato). - Il procuratore della Repubblica o il pretore procede all'interrogatorio appena l'arrestato e' stato posto a sua disposizione. L'interrogatorio puo' essere per giustificato motivo ritardato, ma in tal caso deve aver luogo al piu' presto possibile e non oltre il terzo giorno. Il motivo del ritardo e' dichiarato nel processo verbale.
Fuori dei casi preveduti dal primo capoverso dello art. 88, se l'arrestato e' affetto da tale infermita' da non poter essere condotto in carcere o al cospetto della Autorita' giudiziaria, il procuratore della Repubblica o il pretore si reca ad interrogarlo e quando non deve ordinarne la liberazione ne ordina con decreto la custodia nel luogo in cui si trova, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessario, fino a che possa essere trasferito al carcere.
17. Art. 246. - (Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla liberta' personale dell'arrestato). - Dopo l'interrogatorio il procuratore della Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato gia posto immediatamente in liberta', se risulta evidente che l'arresto, avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non puo' essere iniziata. In questi casi si provvede a norma dell'art. 74.
La liberazione e' altresi' ordinata se l'arresto e' avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria.
Se non deve ordinare la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato che l'imputato rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorita' competente per il procedimento e a questa ne e' data immediata notizia.
Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici ne e' ordinata con decreto la consegna all'autorita' di pubblica sicurezza, affinche' provveda a norma di legge.
Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, e si tratta di reato per il quale e' imposto o autorizzato il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore puo' ordinarne con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario.
18. Art. 247. (Casi nei quali puo' ordinarsi la custodia in casa). - Se e' arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'eta' di 65 anni, ovvero, purche' non si tratti di uno dei casi preveduti dall'art. 253 o dal n. 2) dello art. 254, quando le circostanze del fatto e le qualita' morali dell'arrestato lo consentono, il procuratore della Repubblica o il pretore puo' disporre con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione. Sono applicabili le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'art. 259.
19. Art. 253. - (Casi nei quali il mandato di cattura e obbligatorio).
- Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
1) di delitto contro la personalita' dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a, cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;
2) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal capoverso dell'art. 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;
3) di alienazione o acquisto di schiavi;
4) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti preveduto dall'art. 446 del codice penale;
5) di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, prevedute dall'art. 453 del codice penale.
20. Art. 254. (Casi nei quali il mandato di cattura b facoltativo). - Puo' essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;
2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato e' stato piu' di due volte condannato per delitto non colposo o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga;
3) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.
Il giudice, nel decidere se debba valersi della facolta' di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualita' morali della persona e delle circostanze del fatto.
21. Art. 259. (Casi nei quali puo' sospendersi l'esecuzione del mandato di cattura). - Fuori dei casi preveduti dall'art. 253 e dal n. 2) dell'art. 254, se imputata e' una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi ovvero quando le circostanze del fatto e le qualita' morali dell'arrestato giustificano il provvedimento, il giudice puo' disporre con decreto motivato la sospensione della esecuzione del mandato di cattura con o senza cauzione o malleveria.
Ordinata la sospensione, il giudice, quando ne abbia bisogno, puo' fare accompagnare l'imputato dinanzi a se' dalla forza pubblica.
Il provvedimento indicato nella prima parte di questo articolo e' sempre irrevocabile con decreto motivato.
22. Art. 263. (Impugnabilita' delle ordinanze del giudice). - Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.
Se il giudice non accoglie la richiesta, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza puo' essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.
Se l'ordinanza e' emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi, la sezione istruttoria.
Contro l'ordinanza, emessa ai sensi del comma precedente dal giudice istruttore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; avverso l'ordinanza emessa ai sensi del comma precedente dalla sezione istruttoria puo' proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore generale.
Art. 8
1. Dopo l'art. 263 del codice di procedura penale, e' inserito il seguente:
Art. 263-bis. (Impugnazione dell'imputato avverso provvedimento di emissione di ordine o mandato di cattura). - L'imputato puo' ricorrere per cassazione per violazione di legge contro l'ordine o mandato di cattura o di arresto emesso in qualsiasi stato e grado del procedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione.
Art. 9
1. Gli articoli 264, 269, 270, 271 e 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
2. Art. 264. (Requisiti formali dei mandati). - Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:
1) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se e' possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;
2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;
3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.
I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la sommaria enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinato la emissione. Nel mandato di cattura, se occorre ed e' possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso e' contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'autorita' che ha emesso il mandato. Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorita' davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione. Per il mandato di comparizione il termine per comparire e' di tre giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183; il giudice puo' abbreviare il termine per motivi d'urgenza lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.
3. Art. 269. (Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore o dal pretore). - Durante la istruzione e dopo lo interrogatorio il giudice istruttore o il pretore, nei procedimenti per reati di sua competenza ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato, quando vengono a mancare a carico di questo indizi sufficienti, ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.
Se la scarcerazione e' ordinata per mancanza di sufficienti indizi ma rimangono motivi di sospetto, puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'art. 282.
4. Art. 270. (Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero) Quando la cattura e' stata ordinata dal pubblico ministero, anche la scarcerazione deve essere immediatamente da questo ordinata, se ricorrono le condizioni prevedute dalla prima parte dell'articolo precedente.
Nei casi nei quali il pubblico ministero non ritiene di ordinarie la scarcerazione richiesta dall'imputato oppure ritiene che si debba applicare la disposizione del capoverso dell'articolo precedente, provvede il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a cui rispettivamente l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento.
5. Art. 271. (Decorrenza della custodia preventiva). - La durata della custodia preventiva si inizia per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato.
Se l'imputato e' detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura; ma se l'imputato e' condannato per il reato in relazione al quale era detenuto al momento della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura, la decorrenza della custodia preventiva rispetto al nuovo reato, agli effetti dell'articolo seguente e dell'art. 137 del codice penale, si inizia dal giorno nel quale e' cessata la espiazione della pena per quel reato.
Se l'imputato e' detenuto per esecuzione di pena, la custodia preventiva conseguente alla comunicazione di un mandato o di un ordine di cattura per altro reato decorre dal giorno in cui e' cessata la espiazione della pena.
La comunicazione di un ordine di carcerazione per esecuzione di pena a persona che si trova in istato di custodia preventiva per un altro reato sospende il corso di questa per tutta la durata della pena.
Agli effetti dell'art. 137 del codice penale l'intera custodia preventiva sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa e' stata inflitta per un reato diverso da quello al quale consegni la custodia preventiva o in un distinto procedimento, purche' il reato stesso non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.
6. Art. 272. (Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva). - Quando si procede con istruzione formale l'imputato deve essere scarcerato, qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio e la custodia preventiva abbia oltrepassato:
1) nei casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nei massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;
2) nei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena dalla reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.
Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore o alla sezione istruttoria perche' si proceda con istruzione formale. Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non e' stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato. Con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'art. 282. Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva. I termini stabiliti in questo articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato sia sottoposto ad osservazione per perizia psichiatrica.
Art. 10
1. Dopo l'art. 272 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 272-bis. (Provvedimenti sulla scarcerazione - Impugnazioni). - La scarcerazione puo' essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.
Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato.
Nell'istruzione, se l'ordinanza e' emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi la sezione istruttoria.
Contro le ordinanze emesse in grado di appello dal giudice istruttore e contro quelle emesse dalla sezione istruttoria in primo grado o in grado di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione.
Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, puo' essere subito proposto ricorso per cassazione.
La disposizione dei capoverso precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo e' rinviato a tempo indeterminato o se e' pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio e dalla pronuncia della sentenza.
L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione.
Art. 11
1. L'art. 277 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 277. (Casi nei quali la liberta' provvisoria e' ammessa o vietata). - All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva puo' essere conceduta la liberta' provvisoria.
La liberta' provvisoria non e' ammessa nei casi nei quali e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.
Art. 12
1. Dopo l'art. 277 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 277-bis. (Facolta' di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la liberta' provvisoria nei casi di concorso di causa estintiva della pena). - Qualora sia applicabile una causa di estinzione della pena il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, puo', in deroga agli articoli 253 e 259, con decreto motivato disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, revocare l'ordine o il mandato di cattura e concedere la liberta' provvisoria, se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della causa di estinzione della pena e tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.
Art. 13
1. Gli articoli 278, 279, 280 e 281 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
2. Art. 278. (Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria).
- La liberta' provvisoria puo' essere conceduta a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio.
3. Art. 279. (Competenza relativa alla liberta' provvisoria). - Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di liberta' provvisoria il pretore che procede alla istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante la istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la corte d'appello; sulla domanda di liberta' provvisoria proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria, e durante il dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima.
Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte.
I provvedimenti concernenti la liberta' provvisoria sono dati con ordinanza eccetto il caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio.
Sulla domanda di liberta' provvisoria proposta dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 provvede il giudice che ha emesso la sentenza.
4. Art. 280. (Facolta' del pubblico ministero di concedere la liberta' provvisoria). - Nei procedimenti di competenza, del tribunale o della corte di assise durante la istruzione sommaria la liberta' provvisoria puo' essere concessa prima della richiesta di citazione, con decreto motivato dal pubblico ministero.
Quando l'istruzione sommaria e' trasformata in istruzione formale, il provvedimento continua ad avere effetto, salvo quanto e' stabilito nell'art. 292.
Se il pubblico ministero ritiene che non si debba concedere la liberta' provvisoria o che questa debba essere sottoposta a cauzione o malleveria, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, che provvede a norma dell'art. 279.
Art. 281. (Facolta' di impugnazione della ordinanze sulla liberta' provvisoria). - Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla liberta' provvisoria emesse dal pretore nella istruzione o dal giudice istruttore. Sull'appello giudica rispettivamente il giudice istruttore o la sezione istruttoria.
Si applicano il terzo ed il quarto capoverso dell'art. 272-bis.
Art. 14
1. Dopo l'art. 304 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti articoli:
2. Art. 304-bis. (Atti a cui possono assistere i difensori). - I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.
Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.
Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazione e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.
E' vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenno ai periti, ai testimoni o alle parti.
3. Art. 304-ter. (Avviso ai difensori). - Il giudice prima di procedere al alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte, a cura del cancelliere, a pena di nullita', il pubblico ministero e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni, assegnando un termine non inferiore a ventiquattro ore.
Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il giudice procede senza il loro intervento.
Per le perquisizioni domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia.
Nei casi di assoluta urgenza, il giudice puo' procedere agli atti menzionati nella prima parte anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato, ma nel verbale deve, a pena di nullita', indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. E' salva in ogni caso la facolta' del difensore di intervenire.
4. Art. 304-quater. (Depositi degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori - Diritti del difensore dell'imputato). - Salvo quanto e' disposto nell'art. 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dell'interrogatorio dell'imputato, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice.
Ai difensori e' comunicato immediatamente l'avviso che entro tale termine essi hanno facolta' di esaminare gli atti ed estrarne copie.
Il giudice puo' a domanda dei difensori, e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.
Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facolta' di presentare istanze concernenti gli atti suddetti nei modi stabiliti dall'art. 145.
Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito del processo verbale dell'interrogatorio dell'imputato sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e puo' provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'art. 372.
Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito.
Art. 15
1. Gli articoli 305, 307, 314 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
2. Art. 305. (Istanze delle parti private - Provvedimenti del giudice). - Sulle istanze presentate a norma dell'articolo precedente il giudice deve provvedere immediatamente con ordinanza.
Sulle altre istanze presentate dalle parti private o dai loro difensori, il giudice, se non provvede con ordinanza, deve provvedere con la sentenza.
3. Art. 307. (Obbligo del segreto). - I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti medesimi e i loro risultati.
4. Art. 314. (Facolta' del giudice di procedere a perizia).- Qualora sia necessaria una indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze o arti, il giudice dispone la perizia con ordinanza.
Non sono ammesse perizie per stabilire la abitualita' o la professionalita' nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche.
La perizia e' disposta d'ufficio. Se non si provvede di ufficio, il pubblico ministero o la parte privata che vi abbia interesse puo' proporne istanza al giudice istruttore.
In ogni caso il perito e' scelto e nominato d'ufficio dal giudice tra le persone che egli reputa idonee e preferibilmente tra coloro che hanno conseguito la qualifica di specialista. La prestazione dell'ufficio di perito e' obbligatoria.
Il giudice, quando lo ritiene necessario, puo' nominare contemporaneamente o successivamente piu' periti.
L'ordinanza e' comunicata ai sensi dell'art. 304-ter. Nondimeno nei casi urgenti tale formalita' non sospende la esecuzione della perizia.
Il giudice puo' in ogni stato e grado del procedimento nominare uno o piu' periti anche per una nuova indagine sugli stessi quesiti proposti ai periti che abbiano precedentemente espresso il proprio parere.
Art. 16
1. Dopo l'art. 315 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
Art. 315-bis. (Ricusazione del perito). - Il perito puo', prima che cominci a prestare il suo ufficio, essere ricusato dal pubblico ministero o dalle parti private per i motivi indicati nell'art. 64.
Sulla ricusazione decide con ordinanza inoppugnabile il giudice, sentito il pubblico ministero e le altre parti, e il perito. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
Le disposizioni di questo articolo si osservano anche se il perito e' nominato dopo la chiusura dell'istruzione. In tal caso sulla ricusazione provvede il giudice competente per il giudizio.
Art. 17
1. L'art. 317 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 317. (Poteri direttivi del giudice nella perizia) - Il giudice dirige la perizia, e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione e' rimessa al giudice senza che cio' importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.
Date le disposizioni necessarie perche' le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perche' siano assicurate la sincerita' e la segretezza delle operazioni, il giudice puo' disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato, anche senza l'intervento dei difensori e delle parti private, salva al pubblico ministero e ai consulenti tecnici la facolta' di intervenire a norma dell'art. 324.
Quando lo riconosce necessario, il giudice puo' disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e puo' autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.
Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'art. 312 il giudice puo' provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso.