Sez. 3, Sentenza n. 5099 del 09/03/2006 (Rv. 591013 - 01)
MANDATO - SPEDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Spedizione di mobili ed effetti di funzionari O.N.U. - In franchigia - Configurabilità - Art. 5, comma 18 lett. g), legge n. 1318 del 1957 - Applicabilità - Portata.
MANDATO - SPEDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'art. 5, comma 18 lett g), legge n. 1318 del 1957 va interpretato nel senso che il funzionario dell'ONU ha diritto di importare in franchigia i propri mobili ed effetti in occasione di tutti i primi trasferimenti nei singoli Paesi cui venga destinato, giacché il riferimento alla "prima" presa di funzioni trova ragione non già nell'esigenza di favorire il medesimo all'inizio della carriera, bensì di agevolarne, in considerazione degli scopi perseguiti dall'organismo internazionale, lo spostamento ogni volta che debba stabilmente trasferirsi da un Paese all'altro.
Riferimenti normativi: Legge 20/12/1957 num. 1318 art. 5 com. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)