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Sez. 3, Sentenza n. 4166 del 11/11/1976 (Rv. 382843 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - TEMPORANEA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - TERMINE PER LA PARTE - LIQUIDAZIONE FINALE - MANCATO GUADAGNO PER INABILITA TEMPORANEA - DEBITO DI VALORE - INTERESSI COMPENSATIVI PER IL PERIODO CONSIDERATO AI FINI DELLA SVALUTAZIONE PECUNIARIA - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1976-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382843-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - TEMPORANEA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - TERMINE PER LA PARTE - LIQUIDAZIONE FINALE - MANCATO GUADAGNO PER INABILITA TEMPORANEA - DEBITO DI VALORE - INTERESSI COMPENSATIVI PER IL PERIODO CONSIDERATO AI FINI DELLA SVALUTAZIONE PECUNIARIA - SPETTANZA.*

L'obbligazione di risarcimento del danno ha per oggetto un debito di valore, rispetto al quale l'incidenza della svalutazione monetaria puo essere fatta valere nel corso del giudizio fino al momento della liquidazione finale e puo essere presa in esame dal giudice anche d'ufficio. Cio anche se il danno consiste in mancato guadagno per inabilita temporanea, poiche, anche se il guadagno e destinato ad essere speso per esigenze quotidiane, tuttavia trattasi sempre di debito di valore. Ne la effettuata rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, esclude l'attribuzione degli interessi compensativi per lo stesso periodo, per cui e stata considerata la svalutazione pecuniaria. (Conf 935/74, mass n 368844; (Conf 1753/73, mass n 364703).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)