Sez. U, Sentenza n. 5605 del 06/11/1984 (Rv. 437281 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PRONUNCIA RESA DA UNA COMMISSIONE REGIONALE - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL T.A.R. ANZICHÉ ALLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PRONUNCIA RESA DA UNA COMMISSIONE REGIONALE - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL T.A.R. ANZICHÉ ALLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo ad impugnazione proposta davanti al tribunale amministrativo regionale, avverso la pronuncia resa da una commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare, nell'ambito delle attribuzioni conferitele dall'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, non è deducibile con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione la questione inerente alla spettanza di detta impugnazione alla commissione centrale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare, anziché al TAR, dato che le suddette commissioni hanno natura di organi amministrativi, sicché fra le stesse ed il giudice amministrativo non è configurabile un problema di ripartizione di potestà giurisdizionali. (V 6370/82, mass n 423997; (V 1270/75, mass n 374745).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)