diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4378 del 25/06/1983 (Rv. 429287 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 176 DEL 1978 - RETROATTIVITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429287-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 176 DEL 1978 - RETROATTIVITÀ - LIMITI.*

In tema di affitto di fondi rustici, la legge 10 maggio 1978 n. 176 si applica, anche per quanto riguarda la disciplina dei canoni, alle annate agrarie precedenti a quella del 1977/1978, per le quali sia ancora in corso controversia, ma, nel conferire consistenza di acconti ai canoni corrisposti o da corrispondere nella misura fissata dalla legge 10 dicembre 1973 n. 814, salvo conguaglio dopo l'emanazione di nuove norme sostitutive delle Disposizioni di quest'ultima legge dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977, ha per destinazione e funzione una applicabilità retroattiva (rispetto alle annate agrarie pregresse) che non può spingersi oltre l'ambito temporale proprio della (caducata) disciplina del canone secondo il criterio dei coefficienti introdotta con la citata legge n. 814 del 1973. (V 4761/82, mass n 422733; (V 4196/82, mass n 422170; (V 2212/81, mass n 412949).*

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)