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Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova

Testo in vigore al

Capo I. Costituzione del Consorzio

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. E' costituito un Consorzio obbligatorio, avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, all'esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova.

2. Il Consorzio ha la durata di 60 anni e provvede direttamente:

  1. 1° All'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli;

  2. 2° All'esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle gia' esistenti nel porto di Genova;

  3. 3° Alle spese per impianti ferroviari di qualunque genere esclusa pero' la manutenzione, sulle aree di giurisdizione consortile che saranno determinate dal regolamento;

  4. 4° Ai servizi marittimi portuali contemplati nella parte prima, titolo terzo del Codice per la marina mercantile, salve le eccezioni risultanti dall'ultimo comma del presente articolo;

  5. 5° A coordinare, d'intesa colle pubbliche Amministrazioni interessate tutti gli altri servizi ed operazioni svolgentisi nel porto; a regolare e disciplinare in tutto l'ambito del porto, con autorita' e poteri di regolamentazione, e di determinazione delle tariffe, sia verso i datori di lavoro, sia verso gli eventuali intermediari ed i lavoratori, le operazioni e il lavoro del porto, nonche' a risolvere in via amministrativa, a mezzo dei propri organi, tutti i reclami in ordine al lavoro e alle operazioni suddette sempre esclusi i reclami di competenza di altre autorita';

  6. 6° Alle spese di qualunque natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.

3. E' per altro escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitu' ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilottaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima del porto, la pubblica sicurezza, la sanita' pubblica e la dogana.Ne e' altresi' escluso tutto quanto concerne l'esercizio ferroviario.

Art. 2

1. Il Consorzio e' costituito:

  1. 1) dallo Stato;

  2. 2) dalle Provincie e dai Comuni determinati nei successivi articoli 3 e 12;

2. Dal Consiglio provinciale dell'economia di Genova.

Art. 3

1. I consorziati sono rappresentati:

2. 1 Lo Stato:

  1. 1) da otto membri e cioe':

  2. 2) dal presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, scelto fuori dei membri del Consorzio;

  3. 3) dal direttore marittimo di Genova;

  4. 4) da un rappresentante del Tesoro;

  5. 5) da un funzionario del Corpo del Genio civile, di grado non inferiore al 5, nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

  6. 6) da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato, nominato dal Ministro per le comunicazioni;

  7. 7) dal direttore superiore della dogana di Genova;

  8. 8) dal capo compartimento delle Ferrovie di Stato di Genova;

  9. 9) dall'ispettore corporativo del Circolo di Torino;

3. 2 Le Provincie:

  1. 1) dal preside della provincia di Genova o da un suo delegato scelto nel Rettorato provinciale;

  2. 2) da un rappresentante, nominato dal competente Rettorato provinciale, per ciascuna delle altre Provincie che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095;

4. 3 I Comuni:

  1. 1) da un rappresentante, designato dal competente podesta', per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 30 millesimi del contributo annuo complessivo, imposto ai Comuni dalla predetta legge;

5. 4 Il Consiglio provinciale della economia di Genova:

  1. 1) da un rappresentante nominato dal suo presidente.

Art. 4

1. A far parte dell'assemblea generale del Consorzio sono inoltre ammessi:

  1. a) il podesta' di Genova o il suo delegato;

  2. b) un rappresentante, nominato dal competente presidente, per ciascuno dei Consigli provinciali dell'economia di Milano e di Torino;

  3. c) i datori di lavoro rappresentati come appresso:

    1. 1) da un rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro dell'industria avente competenza sul territorio della Liguria;

    2. 2) da un rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro del commercio avente sede a Genova;

    3. 3) da un rappresentante dell'Associazione sindacale fascista degli armatori delle navi di linea del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;

    4. 4) da un rappresentante dell'Associazione sindacale fascista degli armatori delle navi da carico del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;

  4. d) i prestatori d'opera rappresentati come appresso:

    1. 1) dal dirigente dell'Associazione sindacale fascista dei lavoratori portuali avente sede a Genova;

    2. 2) da tre rappresentanti dell'Associazione sindacale fascista dei lavoratori portuali avente sede a Genova nominati dall'organo dirigente dell'Associazione stessa, competente a norma di statuto;

    3. 3) da un capitano marittimo nominato dalla Confederazione nazionale fascista della gente di mare e dell'aria.

Art. 5

1. Nei casi di impedimento, il presidente sara' sostituito dal direttore marittimo che ne assumera' come vice-presidente tutte le funzioni.

Art. 6

1. Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura quattro anni e potra' essere loro riconfermato.

2. I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica avanti la scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

3. Il presidente deve risiedere a Genova e non puo' esercitare altri uffici.

4. Al presidente e' assegnata un'indennita' annuale il cui ammontare e' fissato dal Governo all'atto della nomina.

5. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1930, N. 1422, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MARZO 1931, N. 250.

6. E' data facolta' al Governo, su proposta del Consorzio, di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi.

Art. 6-bis

1. Il presidente e' capo dell'amministrazione autonoma del Consorzio e delegato del Governo.

2. Salvo i poteri sospensivi di cui all'articolo seguente e l'obbligo di sottoporre per nuovo esame alle sezioni riunite ovvero alla assemblea la questione che formo' gia' oggetto di delibera per parte di una sezione o delle sezioni riunite del Comitato, il presidente nella sua prima qualita' provvede con propri decreti all'esecuzione delle deliberazioni prese sotto la sua presidenza dall'assemblea generale, dalle sezioni riunite del Comitato e dalle sezioni di esso, nelle forme volute dalla presente legge, e dispone di propria autorita' su tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione consortile e che non sono dalla legge attribuiti all'assemblea generale, alle sezioni riunite del Comitato, alle sezioni.

3. Come delegato del Governo il presidente, in materia di polizia amministrativa e di disciplina, puo' emettere ordinanze e richiedere assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione e nell'interesse generale, puo' disporre l'espulsione di persone dal porto e la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci o cose giacenti sulle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alla dogana od alle ferrovie, devolvendo il ricavato ad istituti di previdenza pei lavoratori del porto, qualora non venga reclamato dagli aventi diritto entro i termini previsti dall'art. 136 del Codice per la marina mercantile. Nell'ambito del porto puo' inoltre sospendere operazioni commerciali e qualsiasi manifestazione della attivita' individuale o collettiva, disporre, mediante compenso, la requisizione di cose ed in generale ordinare quanto necessario per assicurare la continuita' ed il regolare svolgimento dei servizi portuali. Per straordinarie circostanze di pubblico interesse puo' altresi' richiedere l'opera di imprenditori e lavoratori del porto i quali, in caso di rifiuto, incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 408 del Codice per la marina mercantile.

4. Il presidente infine decide le controversie che avessero ad insorgere in ordine al lavoro, alle operazioni ed ai servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1, nei limiti di competenza per valore del pretore e colle modalita' stabilite dall'art. 15, comuni 1° e 2°, del Codice per la marina mercantile. Le decisioni non sono suscettibili di appello o di opposizione.11

5. Per le controversie eccedenti la competenza per valore del pretore e' applicabile il disposto dell'art. 16 del predetto Codice.11

6. Le infrazioni alle ordinanze che il presidente emetta in materia di polizia amministrativa e sicurezza del porto sono punite a termini del Codice per la marina mercantile.

7. L'accertamento di tali infrazioni potra' essere fatto, oltre che dagli agenti della forza pubblica, anche dai funzionari ed agenti del Consorzio e dagli agenti ferroviari rispettivamente nei limiti dei servizi cui sono addetti.

Art. 7

1. In seno al Consorzio e' costituito un Comitato diviso in due sezioni.

2. La prima sezione, denominata «Opere portuali e gestione», e' composta dei seguenti membri:

  1. 1) il presidente del Consorzio;

  2. 2) il direttore marittimo di Genova;

  3. 3) il podesta' di Genova o un suo delegato;

  4. 4) il rappresentante del Tesoro;

  5. 5) il funzionario del Corpo del Genio civile;

  6. 6) il preside della provincia di Genova o un suo delegato;

  7. 7) il rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia di Genova;

  8. 8) il direttore superiore della dogana di Genova;

  9. 9) il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Genova;

  10. 10) il dirigente dell'Associazione fascista dei lavoratori portuali avente sede a Genova.

3. Compete alla Sezione opere portuali e gestione deliberare:

  1. a) sui regolamenti e sulle tariffe relative a tutti i servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1 escluse solamente la determinazione e la regolamentazione delle tariffe per le operazioni ed il lavoro del porto;

  2. b) sulle sopratasse di ancoraggio e sulle tasse speciali portuali, sulle merci e sui passeggeri, indicate nell'art. 16;

  3. c) su tutte le nuove concessioni di durata superiore ai cinque anni che presentino una speciale importanza e sulla rinnovazione per eguale periodo di tempo di quelle esistenti, osservando in massima le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile, in quanto applicabili, ed esercitando i poteri attribuiti al Consorzio dal successivo art. 15;

  4. d) sull'assunzione diretta dei servizi portuali e sulle relative concessioni sia a imprenditori, sia a compagnie di lavoratori;

  5. e) sull'accettazione di eredita', di legati e di donazioni;

  6. f) sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali e sulle transazioni, sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorita' competenti;

  7. g) sulle nomine e sulle revoche, proposte dal presidente, degli impiegati di concetto e d'ordine direttamente assunti e sulla misura delle cauzioni eventualmente dovute;

  8. h) sui progetti di massima per opere nuove e di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalita' e sull'ordine della loro esecuzione;

  9. i) sul prelevamento di somme dal fondo di riserva dell'esercizio, sottoponendo poi la deliberazione al visto dei revisori dei conti.

4. Appartiene altresi' alla Sezione opere portuali e gestione rendere esecutivi i ruoli annuali delle entrate con scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie e ai Comuni, le note dei canoni dipendenti da concessioni dalla Sezione assentite e di qualunque provento di spettanza del Consorzio.

5. Alle sedute della prima Sezione del Comitato, ed a seconda degli argomenti in discussione, intervengono, con voto consultivo, i funzionari del Consorzio preposti ai vari servizi.

6. La seconda Sezione del Comitato, denominata «Lavoro», e' composta dei seguenti membri:

  1. 1) il presidente del Consorzio;

  2. 2) il direttore marittimo di Genova;

  3. 3) l'ispettore corporativo del Circolo di Torino;

  4. 4) il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro dell'industria avente competenza sul territorio della Liguria;

  5. 5) il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro del commercio avente sede a Genova;

  6. 6) il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista degli armatori delle navi di linea del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;

  7. 7) il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista degli armatori delle navi da carico del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;

  8. 8) il dirigente dell'Associazione sindacale fascista dei lavoratori portuali avente sede a Genova;

  9. 9) i tre rappresentanti dell'Associazione sindacale fascista dei lavoratori portuali avente sede a Genova.

7. Il capo della Divisione lavoro dell'Amministrazione consortile interviene nella seconda sezione del Comitato con voto consultivo.

8. Compete alla Sezione lavoro deliberare:

  1. l) sui regolamenti che disciplinano i datori di lavoro, gli eventuali intermediari e i lavoratori del porto;

  2. m) sui regolamenti e sulle tariffe relative alle operazioni e al lavoro del porto;

  3. n) sul rilascio di concessioni per imprese di sbarco, di guardianaggio e di esecuzione di lavori del ramo industriale su navi mercantili nell'ambito del porto;

  4. o) sull'ordinamento generale del lavoro nel porto.

9. Il Comitato a sezioni riunite delibera sulle questioni gia' decise da una delle due sezioni ogni qualvolta il presidente, a suo giudizio, ritenga di non dare esecuzione alle deliberazioni prese dalle singole sezioni.

10. Restano invece di competenza dell'assemblea generale le attribuzioni relative:

  1. p) all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dalla prima Sezione del Comitato, al trasporto di somme da un capitolo all'altro, alla costituzione, all'impiego e ai movimenti del fondo di riserva patrimoniale;

  2. q) ai progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, a' termini del successivo art. 19;

  3. r) alle spese che vincolino il bilancio per oltre 5 anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

  4. s) alla risoluzione dei conflitti tra revisori e Comitato;

  5. t) al ruolo organico del personale direttamente assunto e alla nomina e alla revoca del segretario generale e del ragioniere capo;

  6. u) alla organizzazione interna dell'Amministrazione consortile.

11. Appartiene inoltre all'assemblea generale decidere le questioni di competenza delle sezioni del Comitato e del Comitato a sezioni riunite che il presidente, a suo giudizio, intenda sottoporre a riesame.

Art. 7-bis

1. La Sezione opere portuali e gestione del Comitato non puo' deliberare sulle materie indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente ne' su quanto riguarda studi relativi a nuovi lavori e arredamenti, a piani regolatori di opere, alla destinazione di calate e alla distribuzione del traffico sulle medesime se prima non e' stato sentito il parere di una Commissione consultiva della quale fanno parte:

  1. 1) il presidente del Consorzio;

  2. 2) il direttore marittimo di Genova;

  3. 3) il funzionario del Corpo del Genio civile;

  4. 4) il direttore superiore della dogana di Genova;

  5. 5) il capo del compartimento delle Ferrovie dello Stato di Genova;

  6. 6) il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro dell'industria avente competenza sul territorio della Liguria;

  7. 7) il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro del commercio avente sede a Genova;

  8. 8) il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista degli armatori delle navi di linea del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;

  9. 9) il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista degli armatori delle navi da carico del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;

  10. 10) il dirigente dell'Associazione sindacale fascista dei lavoratori portuali avente sede a Genova.

2. I funzionari del Consorzio preposti ai vari servizi intervengono nella Commissione consultiva, a seconda degli argomenti posti in discussione.

Art. 8

1. I componenti del Comitato esecutivo i quali non avessero altro stipendio, avranno una medaglia di presenza da determinarsi dal Regolamento.

2. Tanto l'assemblea generale del Consorzio, quanto il Comitato esecutivo non possono deliberare, se non interviene la meta' del numero dei membri che rispettivamente li compongono.

3. In seconda convocazione, che avra' luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

4. Nel caso di parita' di voti avra' prevalenza quello del presidente.

5. Le deliberazioni non possono riferirsi che alle materie preventivamente indicate nell'ordine del giorno.

Capo II. Patrimonio del Consorzio

Art. 9

1. Il Consorzio, per disimpegnare le attribuzioni e per sostenere gli oneri defertigli, ha a sua disposizione ed amministra i seguenti proventi:

  1. a) per surrogazioni stabilite od autorizzate dalla presente legge:

    1. 1° Residuo dei fondi stanziati con la legge del 2 agosto 1897, n. 349:

    2. 2° Contributi imposti alle provincie ed ai Comuni;

    3. 3° Contributo annuale dato dallo Stato in correlazione con la quantita' di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova, nella misura e nei modi indicati nel successivo articolo 13;

    4. 4° i frutti dell'uso e della concessione di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi nel porto di Genova;

    5. 5° Somme versate da privati come rimborso delle spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc., in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti;

  2. b) Per contribuzioni imponibili:

    1. 6° Prodotto della imposizione di speciali tasse portuali e di diritti sui certificati, attestazioni e altri documenti rilasciati dal Consorzio, e che non siano gratuiti per legge;

  3. c) Pel credito:

    1. 7° Fondi ricavati mediante i prestiti e le altre operazioni finanziarie consentiti dalla presente legge;

  4. d) Per liberalita':

    1. 8° Beni e somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie;

  5. e) Per altri titoli:

    1. 9° Somme di qualsivoglia provenienza messe a disposizione del Consorzio.

Art. 10

1. Per gli oneri di esecuzione delle opere contemplate dalla legge 2 agosto 1897, lo Stato corrisponde annualmente al Consorzio i fondi correlativamente stanziati.

2. Oltre ai fondi stanziati annualmente in bilancio, per effetto della legge predetta, lo Stato cede al Consorzio ogni suo diritto per la riscossione delle quote di contributo dovute dalle provincie e dai Comuni a termini dell'art. 4 della legge citata.

3. Il Consorzio provvede a sua volta per rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato le somme al medesimo dovute per le opere ferroviarie delle stazioni, da questo eseguite ai termini della legge predetta.

Art. 11

1. Per l'acceleramento dei lavori dipendenti dalla citata legge 2 agosto 1897, il Consorzio e' autorizzato a stipulare un atto speciale per surrogarsi al Municipio di Genova nell'anticipazione delle somme occorrenti, ed a no-vare le obbligazioni per tale titolo contratte dal Municipio stesso mediante le due convenzioni rispettivamente stipulate con il Regio Governo, la Cassa di risparmio di Genova e quella delle Provincie lombarde il 20 agosto 1898 ed il 19 gennaio 1901, approvate, la prima con Regio decreto 14 settembre 1898 e la seconda con Regio decreto 3 febbraio 1901.

Art. 12

1. L'elenco delle Provincie e dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese sostenute dal Consorzio per opere portuali, in eccedenza del predetto fondo dipendente dalla legge 2 agosto 1897, e la determinazione delle rispettive quote di contributo, sono fatti con le norme e con i criteri segnati in proposito dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico). PERIODO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 28 DICEMBRE 1924, N. 2285.

2. Agli effetti del concorso delle Provincie e dei Comuni sono considerati come opere portuali anche impianti ferroviari di cui al n. 3 dell'art. 1.

Art. 13

1. Il contributo annuo dello Stato, di cui al n. 3 dell'articolo 9, sara' di un milione di lire. Pero' in quanto la quantita' di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova ecceda i 5 milioni di tonnellate, il contributo sara' accresciuto in ragione di lire dieci mila per ogni partita completa di 50 mila tonnellate al disopra dei 5 milioni di tonnellate.51012

2. Il contributo sara' corrisposto annualmente in unica rata e sara' determinato in base al numero di tonnellate accertato nell'anno precedente dalla Direzione generale delle gabelle.

3. In ogni caso il contributo non potra' superare la somma di lire 2 milioni.51012

Art. 14

1. Per effetto degli oneri imposti allo Stato dagli articoli 9 e 10, lo Stato medesimo e' esonerato da ogni concorso di spese di esecuzione di nuovi lavori e di spese di manutenzione delle opere portuali; e conseguentemente cessano, dalla costituzione del Consorzio, tutti gli oneri assunti colle convenzioni 11 aprile 1876, 20 agosto 1898 e 19 gennaio 1901; rispettivamente approvate con legge del 9 luglio 1876, con R. decreto 14 settembre 1898 e con R. decreto del 3 febbraio 1901.

2. Tutti gli oneri spettanti allo Stato, e per legge e per virtu' delle accennate Convenzioni, passano ad intero ed esclusivo carico del Consorzio, e cio' tanto per le opere di interesse commerciale e di difesa marittima, necessarie per assicurare la tranquillita' delle acque nel bacino interno del porto, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5 della citata Convenzione 11 aprile 1876, quanto per i lavori di generale sistemazione e di completamento del porto, nonche' per tutti gl'impianti ferroviari necessari pel servizio portuale esclusa per quest'ultima la manutenzione.

3. La determinazione degli impianti ferroviari compresi nelle aree di giurisdizione consortile che debbono essere mantenuti a suo carico dall'Amministrazione ferrovaria, formera' oggetto di apposite disposizioni di regolamento.

Art. 15

1. Il Consorzio conserva in uso gratuito tutte le opere, aree, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti che esistono nel porto e che gli furono ceduti dallo Stato in base alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, sempre fatta eccezione di quanto occorre per i servizi di spettanza dello Stato, a termini dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge stessa, completato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto riguarda l'esercizio ferroviario verranno stabilite speciali norme dal regolamento.

2. I fabbricati, le aree e gli impianti costituenti lo stabilimento degli ex Magazzini generali al Molo Vecchio, coi relativi arredamenti mobili ed immobili, attualmente concessi Ferrovie dello Stato, sono ceduti in uso al Consorzio.

3. Il Consorzio subentra all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel pagamento al Tesoro delle annualita', di interesse e di ammortamento delle somme spese dall'Amministrazione medesima per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio e subentra in tutti i contratti stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'uso e l'esercizio di detti impianti, tenendola sollevata da ogni eventuale azione e molestia in ordine ai contratti stessi.

4. I magazzini Di Negro coi relativi impianti restano definitivamente assegnati alle Ferrovie dello Stato.

5. Le norme relative al passaggio dei Magazzini generali e dei magazzini Di Negro saranno stabilite dal regolamento.

6. Il Consorzio riscuote e percepisce, in luogo e coi privilegi dello Stato, i canoni dovuti da terzi per concessione ... di tali beni e per concessioni di lavoro e di industrie in porto; e' autorizzato sia a stipulare nuove concessioni o locazioni, sia a mantenere, modificare, risolvere o riscattare quelle esistenti, ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti nonche' istituire od esercire direttamente o a mezzo di concessione, senza obblighi o vincolo alcuno di prelazione, magazzini generali, stazioni di deposito ed ogni altro servizio relativo al porto.

7. Al comune di Genova sara' riservata la facolta' di optare per la migliore offerta risultata nelle pubbliche gare per la costruzione ed esercizio di nuovi magazzini o stabilimenti commerciali sopra il terreno portuale fra il Bisagno e la Lanterna, sempreche' il Comune li costruisca ed esercisca direttamente.