Codice della navigazione
Testo in vigore al
Art. 506 Intervento dell'autorita' marittima
1. Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee.
Art. 507 Ricupero operato dall'autorita' marittima
1. Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell'articolo precedente, il ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque del Regno puo', se ne e' prevedibile un utile risultato, essere assunto dall'autorita' marittima, quando i proprietari delle cose non intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il ricupero iniziato.
2. Si considera a tale effetto che i proprietari non intendono assumere o proseguire il ricupero quando non ne abbiano fatto dichiarazione entro sessanta giorni dallo avviso a tal fine pubblicato dall'autorita' marittima nei modi stabiliti dal regolamento o non abbiano iniziato le operazioni nel termine assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso le operazioni sospese entro sessanta giorni dall'invito dell'autorita'. Tuttavia il ricupero puo' in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione.
3. Quando si tratti di nave straniera, l'autorita' marittima, prima di iniziare il ricupero, ne da' altresi' notizia al console dello Stato di cui la nave batteva la bandiera, affinche' il console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero.
Art. 508 Custodia e vendita delle cose ricuperate
1. L'autorita' che assume il ricupero o che, a norma dell'articolo 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime.
2. Durante le operazioni di ricupero l'autorita' predetta puo' procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando cio' sia necessario per coprire le spese del ricupero eseguito d'ufficio.
3. Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall'autorita' o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato dall'autorita' medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l'autorita' procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d'ufficio ovvero delle indennita' e del compenso spettanti al ricuperatore, nonche' delle spese di custodia.
4. Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna.
Art. 509 Prescrizione
1. Il diritto alle indennita' e al compenso di ricupero si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.
Capo III. Del ritrovamento di relitti di mare
Art. 510 Diritti ed obblighi del ritrovatore
1. Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il ritrovamento e' avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorita' marittima piu' vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, all'autorita' predetta.
2. Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento e' avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle diecimila lire di valore e alla ventesima per il sovrappiu', se il ritrovamento e' avvenuto in localita' del demanio marittimo.
Art. 511 Custodia e vendita delle cose ritrovate
1. Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508.
2. Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonche' le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennita' ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente.
Art. 512 Cetacei arenati
1. I cetacei arenati sul litorale del Regno appartengono allo Stato.
2. Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorita' marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.
Art. 513 Prescrizione
1. Il diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento.
Titolo quinto. Delle assicurazioni
Art. 514 Rischio putativo
1. Se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro e' avvenuto prima della conclusione del contratto, l'assicurazione e' nulla quando la notizia dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro e' pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l'assicurato diede l'ordine di assicurazione.
2. Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti.
3. L'assicuratore, che non sia a conoscenza dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all'intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell'assicurato.
Art. 515 Assicurazione della nave
1. L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze.
Possono altresi' esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave.
2. Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.
Art. 516 Assicurazione delle merci
1. L'assicurazione delle merci copre il valore di queste, in stato sano, al luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione. Se tale valore non puo' essere accertato, il valore assicurabile e' dato dal prezzo delle merci nel luogo ed al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonche' delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.
Art. 517 Circolazione dell'assicurazione delle merci
1. In caso di cambiamento della persona dell'assicurato, l'assicurazione delle merci continua a favore del nuovo assicurato, senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato all'assicuratore; e tanto quest'ultimo quanto il nuovo assicurato non possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto.
Art. 518 Assicurazione dei profitti sperati sulle merci
1. L'assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre il maggior valore commerciale, che, al momento della conclusione dell'assicurazione, puo' prevedersi avranno le merci al loro arrivo, in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese di trasporto e quelle di assicurazione.
2. All'assicurazione dei prodotti sperati sulle merci si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione delle merci.
Art. 519 Assicurazione del nolo da guadagnare
1. L'assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo per l'intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione della nave.
2. L'assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il sessanta per cento del nolo lordo.
3. In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo.
4. All'assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione della nave.
Art. 520 Assicurazione del nolo anticipato o dovuto ad ogni evento
1. All'assicurazione del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione delle merci, se trattasi di corrispettivo di un trasporto; quelle dettate per l'assicurazione della nave, se trattasi di corrispettivo di un noleggio o di una locazione.
Art. 521 Rischi della navigazione
1. Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.
Art. 522 Aggravamento del rischio
1. Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde se, per fatto dell'assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni.
2. Tuttavia l'assicuratore risponde se il mutamento o l'aggravamento del rischio e' stato determinato da atti compiuti per dovere di solidarieta' umana o nella tutela di interessi comuni all'assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale l'assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito sull'avvenimento del sinistro o sulla misura dell'indennita' in conseguenza di questo dovuta dall'assicuratore.
Art. 523 Cambiamento di via, di viaggio o di nave
1. L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da cambiamento forzato di via o di viaggio. E' considerato cambiamento forzato di via anche la deviazione che la nave fa per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile ovvero di persone in pericolo.
2. Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente da fatto dell'assicurato, l'assicurazione risponde solo se il sinistro si verifica durante il percorso coperto dall'assicurazione, a meno che provi che il cambiamento ha influito sull'avvenimento del sinistro medesimo.
3. Nell'assicurazione delle merci l'assicuratore non risponde, se le merci sono caricate su nave diversa da quella indicata nella polizza.
Se la polizza non contiene l'indicazione della nave, l'assicurato deve, appena ne viene a conoscenza, comunicare all'assicuratore il nome della nave sulla quale le merci sono caricate, a meno che non si tratti di spedizione su navi di linea. Ove l'assicurato non adempia a tale obbligo l'assicuratore e' liberato.
Art. 524 Colpa e dolo dell'equipaggio
1. L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purche' vi sia rimasto estraneo l'assicurato.
Tuttavia, se l'assicurato e' anche comandante della nave, l'assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo.
2. Nell'assicurazione delle merci, l'assicuratore risponde altresi' del dolo del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio.
Art. 525 Vizio occulto della nave
1. L'assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall'assicurato con la normale diligenza.
Art. 526 Contribuzione in avaria comune
1. L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'assicurato per contribuzione in avaria comune.