Sez. U - , Ordinanza n. 24608 del 02/10/2019 (Rv. 655498 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - Giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale - Criterio determinativo della residenza abituale del minore - Fondamento - Derogabilità - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
In tema di giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale su figli minori non residenti abitualmente in Italia, formulate nel giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano, il criterio determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto dagli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, trova fondamento nel superiore e preminente interesse di quest'ultimo a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonché nell'esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative; tale criterio può essere derogato, sempre che ciò sia conforme all'interesse del minore ai sensi dell'art.12 del citato Regolamento CE n. 2201 del 2003, soltanto ove alla data in cui il giudice è stato adìto con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, sia intervenuta una esplicita ed univoca accettazione della giurisdizione da parte di entrambi i coniugi anche sulla materia della responsabilità genitoriale, non essendo sufficiente la mera proposizione di difese o di domande riconvenzionali, la quale non integra una piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime unicamente la legittima esplicazione del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater, Legge 01/12/1970 num. 878 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 878 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 18/12/2009 num. 4 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)