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Sez. 5, Sentenza n. 2907 del 07/02/2013 (Rv. 625747 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notifica dell'atto di appello al domicilio inizialmente indicato per il giudizio - Comunicazione di variazione di studio - Consegna a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Nullità - Effetti - Ammissibilità dell'impugnazione - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625747-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di notificazione dell'atto di appello avverso la decisione della commissione tributaria provinciale effettuata al difensore al domicilio inizialmente indicato per il giudizio, mediante consegna a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo quale collaboratore, a nulla rileva che il difensore destinatario abbia nel frattempo comunicato la variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di una relazione, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell'atto notificato; il rilevato vizio non attiene, invero, ad un profilo di insussistenza, bensì solo di nullità della notificazione che, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, permette di stabilire l'inammissibilità dell'impugnazione tardivamente proposta solo se l'impugnante prova che detta nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)