Sez. 2, Sentenza n. 6200 del 18/11/1982 (Rv. 423873 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - PRELIMINARE DI VENDITA - PREVISIONE DELLA FACOLTÀ DI NOMINARE LA PERSONA CHE DEVE STIPULARE IL CONTRATTO DEFINITIVO - CLAUSOLA RELATIVA - AMMISSIBILITÀ - PREDISPOSIZIONE DI DETTA CLAUSOLA CON L'INTENTO DI FRODARE IL FISCO - IRRILEVANZA.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - PRELIMINARE DI VENDITA - PREVISIONE DELLA FACOLTÀ DI NOMINARE LA PERSONA CHE DEVE STIPULARE IL CONTRATTO DEFINITIVO - CLAUSOLA RELATIVA - AMMISSIBILITÀ - PREDISPOSIZIONE DI DETTA CLAUSOLA CON L'INTENTO DI FRODARE IL FISCO - IRRILEVANZA.*
La clausola di un contratto preliminare di compravendita che riservi al promissario acquirente la facoltà di nominare successivamente, e senza limitazione di tempo, la persona che deve stipulare il contratto definitivo e così rendersi acquirente, rientra nella previsione di cui agli artt. 1401 e segg. cod. civ., senza che la sua predisposizione da parte del promissario con l'intenzione di frodare il fisco comporti l'illiceità della causa del negozio, non avendo Rilevanza i motivi non espressi. (V 1789/78, mass n 391191; (V 2464/76, mass n 381253; (V 1459/75, mass n 375028; (V 41/71, mass n 349351).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)