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Regolamento (CE, Euratom) N. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee INDICE >SPAZIO PER TABELLA>

Testo in vigore al

Art. 78

1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

  1. a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;

  2. b) la disponibilità degli stanziamenti;

  3. c) la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e delle modalità di esecuzione, nonché di qualsiasi atto, emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;

  4. d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico, l'ordinatore verifica quanto segue:

  1. a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;

  2. b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e delle modalità di esecuzione, nonché di qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;

  3. c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Sezione 2. Liquidazione delle spese

Art. 79

La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore competente avente il seguente oggetto:

  1. a) verifica dell'esistenza dei diritti del creditore;

  2. b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del credito;

  3. c) verifica delle condizioni di esigibilità del credito.

Sezione 3. Ordinazione delle spese

Art. 80

L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi, l'ordinatore può ordinare l'applicazione del cosiddetto sistema di incasso automatico.

Sezione 4. Pagamento delle spese

Art. 81

1. Il pagamento deve basarsi sulla prova della conformità dell'azione corrispondente alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno o più dei seguenti atti:

  1. a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;

  2. b) il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:

    1. i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;

    2. ii) uno o più pagamenti intermedi;

    3. iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti.

2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.

Art. 82

Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

Sezione 5. Termini per le operazioni di spesa

Art. 83

Le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d'esecuzione, che precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

Capo 7. Sistemi informatici

Art. 84

Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

Capo 8. Il revisore interno

Art. 85

Ogni istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, risponde alla stessa della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio riguardante il SEAE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 186 bis.

Art. 86

1.

Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.

È incaricato in particolare di quanto segue:

  1. a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

  2. b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.

2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull'insieme delle attività e dei servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

3. Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Il revisore interno presenta inoltre all'istituzione una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

4. L'istituzione trasmette annualmente all'autorità competente per il discarico una relazione che riassume il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

Art. 87

Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione in modo da garantire la piena indipendenza della sua funzione e da definire la sua responsabilità.

Se il revisore interno è un agente, egli impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate nelle modalità d'esecuzione.

Titolo V. Aggiudicazione degli appalti pubblici

Capo 1. Disposizioni generali

Sezione 1. Campo d'applicazione e principi di attribuzione

Art. 88

1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 104 e 167, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi. Questi appalti includono quanto segue:

  1. a) gli appalti riguardanti l'acquisto o la locazione di un immobile;

  2. b) gli appalti di forniture;

  3. c) gli appalti di lavori;

  4. d) gli appalti di servizi.

2. Un contratto quadro è un contratto concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. È disciplinato dalle disposizioni del presente titolo relative alla procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità.

3. Fatti salvi gli articoli da 93 a 96, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.

Art. 89

1. Gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

2.

Le procedure d'aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d).

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a contratti quadro in modo abusivo o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

Sezione 2. Pubblicazione

Art. 90

1.

Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 91, paragrafo 2 del presente regolamento, come specificato nelle modalità d'esecuzione, e per gli appalti di servizi disciplinati dall'allegato II B della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi11.

La pubblicazione di talune informazioni dopo l'attribuzione dell'appalto può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

2. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste all'articolo 105 o all'articolo 167 e gli appalti di servizi di cui all'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE, sono oggetto di una adeguata pubblicità, come specificato nelle modalità di esecuzione.

Sezione 3. Procedure di aggiudicazione degli appalti

Art. 91

1.

Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle seguenti forme:

  1. a) la procedura aperta;

  2. b) la procedura ristretta;

  3. c) il concorso di progettazione;

  4. d) la procedura negoziata;

  5. e) il dialogo competitivo.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui all'articolo 185 e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate cercano di eseguire la procedura di aggiudicazione su base interistituzionale.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra una istituzione e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, la procedura di aggiudicazione può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dall'amministrazione aggiudicatrice in questione, come specificato nelle modalità d'esecuzione.

2. Per gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167, il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato soltanto nei casi previsti nelle modalità d'esecuzione.

3. Le modalità d'esecuzione determinano le soglie al di sotto delle quali l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad una procedura negoziata o procedere mediante semplice rimborso di fatture, in deroga all'articolo 88, paragrafo 1, primo comma.

4. Le modalità d'esecuzione stabiliscono quale delle procedure di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si applica agli appalti di servizi disciplinati dall'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e ai contratti di cui si è dichiarato il carattere segreto, la cui esecuzione deve essere accompagnata da misure di sicurezza speciali, o quando lo richiede la tutela di interessi fondamentali delle Comunità o dell'Unione europea.

Art. 92

I documenti della gara d'appalto devono fornire una descrizione completa, chiara e precisa dell'oggetto dell'appalto e specificare i criteri di esclusione, selezione e attribuzione applicabili.

Art. 93

1.

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti:

  1. a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

  2. b) nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

  3. c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

  4. d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;

  5. e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

  6. f) i quali siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, paragrafo 1.

Le lettere da a) a d) del primo comma non si applicano in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale, oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, a seguito di un concordato giudiziario o a seguito di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali.

2.

I candidati o offerenti devono certificare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall'esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto come indicato nelle modalità d'applicazione.

Ai fini della corretta applicazione del paragrafo 1, il candidato o offerente, se chiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, deve:

  1. a) quando il candidato o offerente è un'entità giuridica, fornire informazioni sulla proprietà o l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell'entità giuridica;

  2. b) se è previsto un subappalto, certificare che il subcontraente non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1.

3. Nelle modalità d'esecuzione è stabilito il periodo massimo entro il quale le situazioni di cui al paragrafo 1 comportano l'esclusione di candidati o offerenti dalla partecipazione a una gara d'appalto. Il periodo massimo non supera i dieci anni.

Art. 94

Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

  1. a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;

  2. b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;

  3. c) si trovino in una delle situazioni di esclusione, di cui all'articolo 93, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto.

Art. 95

1. La Commissione crea e gestisce una base di dati centrale nel rispetto della normativa comunitaria riguardante la protezione dei dati personali. La base di dati contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e all'articolo 96, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a). È comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 185.

2. Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché gli organismi, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, che partecipano all'esecuzione del bilancio in conformità degli articoli 53 e 54, comunicano all'ordinatore competente le informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), se la condotta dell'operatore in questione ha danneggiato gli interessi finanziari delle Comunità. L'ordinatore raccoglie tali informazioni e chiede al contabile di inserirle nella base di dati. Le autorità e gli organismi di cui al primo comma hanno accesso alle informazioni contenute nella base di dati e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti associati all'esecuzione del bilancio.

3. Nelle modalità d'esecuzione si fissano criteri trasparenti e coerenti per garantire l'applicazione proporzionata dei criteri di esclusione. La Commissione definisce procedure e specifiche tecniche standardizzate per il funzionamento della base di dati.

Art. 96

1. L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie:

  1. a) a candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all'articolo 94, lettera b);

  2. b) a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio.

In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice deve prima dare agli interessati la possibilità di presentare osservazioni.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere:

  1. a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente o del contraente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni, e/o

  2. b) in sanzioni finanziarie inflitte al candidato o offerente o al contraente entro i limiti del valore dell'appalto in causa.

Art. 97

1. Gli appalti vengono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione applicabili al contenuto dell'offerta, previa verifica della capacità degli operatori economici non esclusi ai sensi degli articoli 93 e 94 e dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), in conformità dei criteri di selezione di cui ai documenti della gara d'appalto.

2. Un appalto è attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 98

1. Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.

3. Tranne che per gli appalti di importo limitato di cui all'articolo 91, paragrafo 3, le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d'apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.

4. Tutte le richieste di partecipazione o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri indicati nei documenti dell'appalto, al fine di proporre all'amministrazione aggiudicatrice l'aggiudicazione dell'appalto oppure di procedere a un'asta elettronica.