Sez. 5, Sentenza n. 8427 del 27/04/1978 Ud. (dep. 26/06/1978) Rv. 139503 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - OBBLIGO DELLA MANO SINISTRA - VIOLAZIONE - RILEVANZA NELLA VALUTAZIONE DEL CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - OBBLIGO DELLA MANO SINISTRA - VIOLAZIONE - RILEVANZA NELLA VALUTAZIONE DEL CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE.*
Quando non si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione o di strada a due carreggiate separate, l'art 134 cod strad fa Obbligo ai pedoni, se non vi siano marciapiedi, banchine o viali rialzati, di procedere sulla sinistra, e cio all'evidente scopo di poter scorgere in tempo i veicoli che percorrono in senso contrario la stessa semicarreggiata, senza il pericolo di essere investiti dai veicoli provenienti da tergo ma sul lato opposto della strada. Viola pertanto tale norma il pedone che, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione e a due carreggiate non separate, circoli sul margine destro, anziche su quello sinistro della carreggiata. Tale violazione, specie quando si verifichi di notte in strada extraurbana non illuminata, si sostanzia in una notevole imprudenza, indubbiamente rilevante, in caso d'investimento, ai fini della valutazione del concorso di colpa del pedone.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)