Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali
Testo in vigore al
Titolo I. Miglioramenti delle prestazioni di previdenza e di assistenza sociale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere all'aumento dei trattamenti minimi di pensione, degli assegni familiari, dell'indennita' di disoccupazione e dei trattamenti assistenziali a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, dei ciechi civili, dei sordomuti e dei mutilati ed invalidi civili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1 Lavoratori dipendenti
1. A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di L. 42.950, corrispondente al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.
2. La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, e' comprensiva, per l'anno 1974, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.1
Art. 2 Lavoratori autonomi
1. A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono elevati a L. 34.800.
2. Nella misura dei trattamenti minimi stabiliti nel comma precedente sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1974, dal decreto citato, nonche' gli aumenti derivanti dall'applicazione della perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.14
Art. 2-bis (((Trattamenti minimi)
1. Il trattamento minimo sulla pensione diretta e' garantito anche quando il suo titolare percepisca contemporaneamente una pensione di riversibilita' a carico di ogni altro trattamento pensionistico sostitutivo o che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia.
Art. 2-ter Utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
1. Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.
2. Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.
3. La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi e' revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
4. Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali hanno diritto a liquidare la pensione di riversibilita' nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Art. 2-quater Trattamento di riversibilita' - Riapertura dei termini
1. Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli
articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Art. 2-quinquies Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidita'
1. E' riaperto per la durata di 180 giorni a partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facolta' di cui al comma precedente, sono recuperati i ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 limitatamente al periodo compreso fra il 1 maggio 1968 e il 30 aprile 1969.
3. Per le domande gia' definite, il rimborso delle quote di pensione successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene effettuato a domanda degli interessati.
4. E' altresi' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.
5. La riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, prodotta ai sensi del presente articolo.4
Art. 2-sexies Riscatto a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina
1. Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, gia' prorogate con la legge 17 maggio 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore senza alcuna scadenza dalla data da cui avra' effetto la presente legge.
2. La facolta' di riscatto ex legge 1 febbraio 1962, n. 35, e' estesa ai superstiti dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina in qualsiasi epoca deceduti, con gli stessi criteri previsti dalla legge 1 febbraio 1962, n. 35, e sue proroghe. La documentazione idonea a dimostrare il rapporto di lavoro del defunto e la residenza dello stesso dovra' essere presentata dai superstiti con dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Art. 2-septies Contributi asili-nido
1. L'obbligo del versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro i cui dipendenti sono iscritti a trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero che ne abbiano comportato l'esclusione o l'esonero e deve intendersi escluso per i datori di lavoro che occupano personale addetto ai servizi domestici e familiari e per lo Stato e per gli enti locali territoriali.
2. Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente e' versato dalle gestioni previdenziali interessate direttamente al bilancio dello Stato nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
Art. 2-octies Riscatto di periodi di lavoro all'estero
1. Nei casi previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' ridotto del cinquanta per cento.
Art. 2-novies Riscatto laurea
1. Il periodo di corso legale di laurea e' riscattabile con le norme e le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto e' ridotto del cinquanta per cento.1416
2. L'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.1115
Art. 2-decies Prima liquidazione a titolo di anticipazione sulle prestazioni pensionistiche
1. Ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di calcolo delle pensioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere, in favore di coloro nei cui confronti sia stato accertato il diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, un trattamento pensionistico di prima liquidazione a titolo di anticipazione sulla prestazione definitiva spettante.
2. Il trattamento di prima liquidazione e' determinato:
a) in un importo pari al trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della prestazione, sempreche' ne ricorrano le condizioni, ove il lavoratore faccia valere negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratifica annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - una retribuzione media inferiore al limite minimo della nona classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianita', della quattordicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della trentesima classe delle tabelle stesse per la pensione di invalidita';
b) in un trattamento pari alla somma che si ottiene applicando alla retribuzione media degli ultimi dodici mesi di cui alla precedente lettera a) diminuita del 15 per cento - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratificazione annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - la percentuale di commisurazione di cui alle tabelle B e C allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in corrispondenza all'anzianita' di contribuzione, ove il lavoratore faccia valere, negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati una retribuzione media - al netto delle gratificazioni o conguagli di cui sopra - superiore al limite massimo dell'ottava classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianita', della tredicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della ventinovesima classe delle tabelle medesime per la pensione di invalidita'.
3. Sulle pensioni di prima liquidazione dovranno essere corrisposte le maggiorazioni per carichi familiari di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, per il coniuge, per i figli minori conviventi e per i figli inabili, per i quali il relativo diritto sia accertabile sulla base degli atti e, ove trattisi di minori, il diritto stesso non venga meno, per compimento dell'eta', entro un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di decorrenza della pensione.
4. Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 2-undecies Dichiarazione concernente i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo assicurativo
1. Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare, a richiesta del lavoratore o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una dichiarazione dalla quale risultino i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo di assicurazione sociale per i quali non sia intervenuta la prescrizione decennale di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e le retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi.
2. Tale dichiarazione, rilasciata su apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, produce effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485, nonche', dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive integrazioni.
3. Ai fini della liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti dei lavoratori agricoli, le commissioni locali per la manodopera in agricoltura sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni attestanti l'attivita' lavorativa svolta nei periodi per i quali non sono ancora operanti gli elenchi nominativi. Tali dichiarazioni producono effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485.