Sez. 1, Ordinanza n. 1159 del 08/06/1976 Cc. (dep. 24/09/1976) Rv. 134407 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PRESUPPOSTI - DIVERSITA DI TRATTAMENTO FRA REI PRIMARI E RECIDIVI.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PRESUPPOSTI - DIVERSITA DI TRATTAMENTO FRA REI PRIMARI E RECIDIVI.*
L'art 176, primo comma, cod pen non prevede direttamente alcuna limitazione del beneficio della liberazione condizionale fondata sulla entita della pena inflitta. L'unica limitazione risulta indirettamente dal fatto che la liberazione condizionale puo essere concessa solo a coloro che abbiano compiuto almeno trenta mesi: conseguentemente il beneficio non puo trovare applicazione per le condanne inferiori ai trenta mesi. Il predetto articolo, al secondo comma, introduce limiti di maggiore rigore per i recidivi, fissando in anni quattro (in luogo di trenta mesi) il limite di durata minimo della pena gia scontata per essere ammessi al beneficio: conseguentemente, per i recidivi, il beneficio non puo trovare applicazione per le condanne inferiori ad anni quattro. Per i recidivi, a parte quanto espressamente stabilito nel secondo comma dell'art 176 cod pen, si applicano le altre condizioni generali stabilite nel primo comma del predetto articolo (necessita del ravvedimento; necessita che la pena residua non superi i cinque anni).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)