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Disposizioni sui beni culturali

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Testo unico delle norme in materia di beni culturali

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordi- nate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico.23

2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legis- lative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;2 b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.

3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.23

4. Il testo unico puo' essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti legislativi il cui schema e' deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e' emanato su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.

6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

Art. 2 Programmazione delle attivita' culturali

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237.

8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attivita' culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attivita' o gli interventi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse.

10. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
    "h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico- culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;";

  2. b) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
    "h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h);";

  3. c) agli articoli 13-bis, comma 3, 21, comma 3, 110-bis, comma 1, 113, comma 2-bis, e 114, comma 1-bis, dopo la parola: "h)" e' inserita la seguente: ", h-bis)".

11. Le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1950, n. 328, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Per le mostre e le manifestazioni promosse nel territorio nazionale o all'estero dal Ministero per i beni culturali e ambientali o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato di concerto con il Ministro del tesoro".

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure, le modalita' e le condizioni per il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 12, della garanzia statale e per l'assunzione del relativo rischio.

14. All'articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1950, n. 328, le parole: "a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ad un anno".

15. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 10 e 11, valutate in lire 3 miliardi per l'anno 1998 e in lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Modifica alle norme per l'arte negli edifici pubblici

1. Alla legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 1, quarto comma, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1 miliardo";

  2. b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 2 - 1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo 1 e' effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima".

Art. 7 Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico, scientifico e culturale

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalita' attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237.

1-bis. Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare convenzioni con i musei per la formazione dei docenti.

Art. 9 Provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei

1. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e al fine di incentivare l'attivita' di tutela, conservazione e fruizione pubblica del patrimonio archeologico, la soprintendenza di Pompei e' dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attivita' istituzionale, con esclusione delle spese per il personale.

2. Presso la soprintendenza di Pompei e' istituito il consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro per l'approvazione.

3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2:

  1. a) il soprintendente, che lo presiede;

  2. b) il direttore amministrativo;

  3. c) il funzionario piu' elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.

4. E' istituito il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente.

5. E' istituito un comitato, composto dal soprintendente, dal responsabile amministrativo, da un rappresentante della provincia di Napoli, da uno della regione Campania e dai sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della soprintendenza, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte sui progetti e sulle iniziative volte a valorizzare le aree archeologiche e con funzioni propositive, di coordinamento e di scambio di informazioni e di conoscenze.

6. Nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali e' istituito l'ufficio del direttore amministrativo della soprintendenza, cui e' preposto un dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi di cui alla tabella l, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegno e di spesa e cura l'amministrazione del personale. Alla soprintendenza e' assegnata la dotazione di personale stabilita dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente.

7. Per particolari esigenze connesse al perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente e previa comunicazione al Consiglio dei ministri, puo' affidare le funzioni di cui al comma 6 ad un soggetto estraneo all'Amministrazione, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il relativo trattamento economico e' determinato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore allo stipendio iniziale di dirigente dello Stato e con una indennita' comprensiva del trattamento accessorio che compete ai dirigenti dello Stato.

8. Le somme assegnate alla soprintendenza dall'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e ogni altro provento esterno affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima. I proventi esterni devono essere finalizzati alle attivita' di recupero, di restauro, di adeguamento strutturale e funzionale.
Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti dai biglietti d'ingresso agli scavi e alle altre aree e complessi archeologici della soprintendenza sono destinati ad interventi di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri, al recupero archeologico, alle attivita' di promozione culturale, di godimento del bene stesso e di incentivazione della occupazione ed alle altre attivita' da realizzare nelle medesime aree e sono acquisiti al bilancio della soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.

9. Al fine di promuovere, in ambito nazionale e internazionale, l'immagine degli scavi di Pompei e degli altri complessi archeologici, la soprintendenza realizza iniziative miranti alla valorizzazione del sito archeologico, anche con accordi di programma, con gli enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e con la regione Campania.

10. L'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene, facente parte dei complessi archeologici, puo' essere data in uso a soggetti pubblici e privati, per la durata non superiore a tre anni, previa assunzione delle spese necessarie per il restauro del bene o dell'immobile, stabilite, con apposite perizie, dalla soprintendenza e nel rispetto delle indicazioni dettate dall'istituto incaricato del restauro.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, i servizi aggiuntivi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonche' dall'articolo 47- quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono attivati con il metodo della trattativa privata.

12. Alla soprintendenza di Pompei si applicano le disposizioni previste per gli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Alla soprintendenza medesima si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La soprintendenza e' assoggettata al controllo della Corte dei conti.

13. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 65, comma 2, lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilita' delle erogazioni liberali in denaro, per le erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi da soggetti titolari di reddito di impresa a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei e' concesso un credito di imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'erogazione stessa, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dovute per i periodi di imposta medesimi. Il predetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ne' e' considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del citato testo unico, relativo alla deducibilita' degli interessi passivi.

14. All'onere derivante dall'applicazione del comma 13, valutato in lire 500 milioni per il 1997, in lire 1.500 milioni per il 1998 e in lire 2.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997- 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 10 Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa

1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una societa' per azioni, denominata "Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa", di seguito denominata "Societa'", con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Societa' sono esenti da imposte e tasse.

3. Il capitale sociale e' di 8.000.000 di euro ed e' sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Societa' possono partecipare altresi' le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Societa' puo' contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote gia' preordinate come limiti di impegno, secondo le modalita' e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovra' in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Societa' medesima.

5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle citta' di Gallipoli, Galatina, Nardo', Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Societa' provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attivita' istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione della Societa' e' composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e' nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. Il collegio sindacale della Societa', nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dalla Societa'.

9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Societa' ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11 Utilizzazione degli immobili demaniali in consegna all'Amministrazione dei beni culturali

1. Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, assegnati o trasferiti, possono essere concessi, limitata mente ai beni in consegna all'Amministrazione e per soddisfare reali esigenze abitative, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. Non si applica l'articolo 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il canone e' deterrininato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e succes- sive modificazioni.

Art. 12 Norme sui generatori aerosol contenenti vernici

1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori aerosol contenenti vernici e' tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato puo' indicare sui contenitori le medesime informazioni.

1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

Art. 13 Sanzioni penali

1. All'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: "o all'esercizio di un culto", sono inserite le seguenti: "o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici".

2. All'articolo 639 del codice penale, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio".

3. All'articolo 67, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, dopo le parole: "di cui agli articoli 45 e 47" sono inserite le seguenti: "ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprieta' pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VELTRONI, Ministro per i beni culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: FLICK