diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29347 del 13/11/2019 (Rv. 655796 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Chiusura del procedimento esecutivo - Preclusione all'ulteriore azionamento del titolo esecutivo - Condizioni - Valutazione del giudice dell'esecuzione sulla consumazione del diritto di procedere esecutivamente - Necessità.
Stato
decisa il 2019-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655796-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, la irretrattabilità dei risultati del procedimento esecutivo consegue alla sua conclusione con l'attuazione concreta dell'obbligo posto in esecuzione (nella specie, relativa ad obblighi di fare, con la realizzazione materiale delle concrete modalità disposte dal giudice dell'esecuzione), sicché ogni diverso esito della procedura che non implichi una valutazione del giudice dell'esecuzione sulla consumazione del diritto a procedere esecutivamente non preclude al creditore - salva la eventuale prescrizione del diritto - di azionare ulteriormente il titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)