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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018 (Rv. 650423 - 03)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Perdita della capacità di stare in giudizio della società estinta - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650423-03

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l.fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)