Sez. 2, Sentenza n. 6945 del 14/03/1984 Ud. (dep. 03/08/1984) Rv. 165436 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - REVOCA DELLA RINUNCIA - IRRILEVANZA - RAGIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - REVOCA DELLA RINUNCIA - IRRILEVANZA - RAGIONE.*
La revoca della rinuncia all'impugnazione non è idonea a determinare la reviviscenza del diritto di impugnazione, che deve ritenersi estinto per effetto della rinuncia, la quale è un negozio processuale abdicativo che produce l'Estinzione del diritto di impugnazione con effetto immediato e definitivo. (Conf mass n 156864 e ivi citate; (contra mass n 162106 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 206 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)