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Sez. 2, Sentenza n. 6945 del 14/03/1984 Ud. (dep. 03/08/1984) Rv. 165436 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - REVOCA DELLA RINUNCIA - IRRILEVANZA - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165436-01

IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - REVOCA DELLA RINUNCIA - IRRILEVANZA - RAGIONE.*

La revoca della rinuncia all'impugnazione non è idonea a determinare la reviviscenza del diritto di impugnazione, che deve ritenersi estinto per effetto della rinuncia, la quale è un negozio processuale abdicativo che produce l'Estinzione del diritto di impugnazione con effetto immediato e definitivo. (Conf mass n 156864 e ivi citate; (contra mass n 162106 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 206 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)