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Sez. 2, Sentenza n. 2311 del 02/08/1962 (Rv. 253463 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - DEL CONIUGE - PRESUNZIONE DI GRATUITA - INSUSSISTENZA DI UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1962-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253463-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - DEL CONIUGE - PRESUNZIONE DI GRATUITA - INSUSSISTENZA DI UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*

Le prestazioni di lavoro rese tra persone conviventi, legate da rapporti di parentela o di coniugio, si presumono gratuite e fatte benevolentiae vel affectionis causa, cosicche, di regola, e da escludersi, in tali casi, un rapporto di lavoro. Tuttavia tale principio non e affatto assoluto e la sua corrispondenza alla realta deve essere accertata caso per caso in relazione alle singole fattispecie, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale del rapporto di lavoro deve essere sorretto da adeguata e rigorosa motivazione. (V 2570/61, 2772/57, 4110/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)