Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione
Testo in vigore al
Art. 242 Perfezionamento passivo (IM/EX) (Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
1.
Nel caso del perfezionamento passivo IM/EX, l’autorizzazione specifica il termine entro il quale le merci unionali, che sono sostituite da merci equivalenti, sono vincolate al regime di perfezionamento passivo. Tale termine non è superiore a sei mesi.
Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, il termine può essere prorogato anche dopo la sua scadenza, purché il termine complessivo non superi un anno.
2. L’importazione anticipata di prodotti trasformati comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell’importo del dazio all’importazione che sarebbe dovuto se le merci unionali sostituite non fossero vincolate al regime di perfezionamento passivo a norma del paragrafo 1.
Art. 243 Riparazione nell’ambito del perfezionamento passivo (Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
Se il regime di perfezionamento passivo è richiesto per una riparazione, le merci d’esportazione temporanea devono potere essere riparate e il regime non può essere utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.
Titolo VIII. Uscita delle merci dal territorio doganale dell’unione
Capo 1. Formalità preliminari all’uscita delle merci
Art. 244 Termine per la presentazione delle dichiarazioni pre-partenza (Articolo 263, paragrafo 1, del codice)
1. La dichiarazione pre-partenza di cui all’articolo 263 del codice è presentata all’ufficio doganale competente entro i termini seguenti:
a) in caso di trasporto marittimo:
i) per i movimenti dei carichi in container diversi da quelli di cui ai punti ii) e iii): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale dell’Unione;
ii) per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell’Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle isole Anglo-Normanne e dell’isola di Man: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;
iii) per i movimenti dei carichi in container effettuati tra i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie e un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;
iv) per i movimenti non riguardanti i carichi in container: almeno 2 ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;
b) in caso di trasporto aereo: almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato nel territorio doganale dell’Unione;
c) in caso di trasporto stradale e per vie navigabili interne: almeno un’ora prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell’Unione;
d) in caso di trasporto ferroviario:
i) se il tragitto del treno dall’ultima stazione in cui è stato composto il treno all’ufficio doganale di uscita è inferiore a due ore: almeno un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di uscita;
ii) in tutti gli altri casi: almeno due ore prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell’Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, se la dichiarazione pre-partenza riguarda merci per le quali è chiesta una restituzione in conformità al regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione19, essa è presentata presso l’ufficio doganale competente al più tardi al momento del carico delle merci conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento.
3. Nei casi seguenti il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione pre-partenza è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo utilizzato per lasciare il territorio doganale dell’Unione:
a) se le merci sono arrivate all’ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto da cui sono trasferite prima di lasciare il territorio doganale dell’Unione (trasporto intermodale);
b) se le merci sono arrivate all’ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto che è a sua volta trasportato su un mezzo di trasporto attivo al momento di lasciare il territorio doganale dell’Unione (trasporto combinato).
4. I termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di forza maggiore.
Art. 245 Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza [Articolo 263, paragrafo 2, lettera b), del codice]
1. Fatto salvo l’obbligo di presentare una dichiarazione doganale a norma dell’articolo 158, paragrafo 1, del codice, oppure una dichiarazione di riesportazione a norma dell’articolo 270, paragrafo 1, del codice, l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero per le seguenti merci:
a) energia elettrica;
b) merci esportate mediante conduttura;
c) invii di corrispondenza;
d) merci trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell’Unione postale universale;
e) effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;
f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
g) le merci di cui all’articolo 140, paragrafo 1, fatta eccezione per le seguenti merci, se trasportate in applicazione di un contratto di trasporto:
i) palette e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette;
ii) container e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container;
iii) mezzi di trasporto e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto;
h) merci corredate di carnet ATA e CPD;
i) le merci trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302;
j) merci trasportate su navi che circolano tra porti dell’Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
k) merci trasportate su aeromobili che circolano tra aeroporti dell’Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
l) armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale dell’Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari;
m) le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale dell’Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione:
i) merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di impianti offshore;
ii) merci da utilizzare per installazioni o forniture di impianti offshore;
iii) articoli da utilizzare o consumare su impianti offshore;
n) le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
o) le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;
p) le merci spedite dal territorio doganale dell’Unione verso Ceuta e Melilla, Gibilterra, l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano o il comune di Livigno.
2. La presentazione di una dichiarazione pre-partenza non è richiesta per le merci nei casi seguenti:
a) se una nave che trasporta le merci tra porti dell’Unione deve effettuare uno scalo in un porto situato fuori del territorio doganale dell’Unione e le merci devono rimanere a bordo della nave durante lo scalo in tale porto;
b) se un aeromobile che trasporta le merci tra aeroporti dell’Unione deve effettuare uno scalo in un aeroporto situato fuori del territorio doganale dell’Unione e le merci devono rimanere a bordo dell’aeromobile durante lo scalo in tale aeroporto;
c) se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale dell’Unione e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;
d) se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale dell’Unione con presentazione di una dichiarazione pre-partenza o in esonero dall’obbligo di presentare tale dichiarazione, e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
e) se le merci che si trovano in custodia temporanea o che sono vincolate al regime di zona franca sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale deposito di custodia temporanea o zona franca, sotto la vigilanza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell’Unione, a condizione che
i) il trasbordo sia effettuato entro 14 giorni dalla presentazione delle merci a norma dell’articolo 144 o 245 del codice o, in circostanze eccezionali, entro un periodo più lungo autorizzato dalle autorità doganali qualora il periodo di 14 giorni non sia sufficiente per far fronte a dette circostanze;
ii) le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali;
iii) per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;
f) se le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione ma sono state respinte dall’autorità doganale competente e sono state immediatamente rispedite al paese di esportazione.
Capo 2. Formalità all’uscita delle merci
Art. 246 Mezzi per lo scambio di informazioni nei casi di presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se le merci sono presentate all’ufficio doganale di uscita in conformità all’articolo 267, paragrafo 2, del codice, possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici per:
a) l’identificazione della dichiarazione di esportazione;
b) le comunicazioni concernenti le discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per il regime di esportazione e le merci presentate.
Art. 247 Mezzi per fornire la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Al fine di certificare l’uscita delle merci, la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione può essere fornita all’ufficio doganale di esportazione utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Capo 3. Esportazione e riesportazione
Art. 248 Invalidamento della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione (Articolo 174 del codice)
1. Se esiste una discrepanza nella natura delle merci svincolate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo rispetto alle merci presentate all’ufficio doganale di uscita, l’ufficio doganale di esportazione invalida la dichiarazione di cui trattasi.
2. Se, dopo un periodo di 150 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l’esportazione, il perfezionamento passivo o la riesportazione, l’ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto né informazioni sull’uscita delle merci, né la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione, tale ufficio può invalidare la dichiarazione in questione.
3. Se, in conformità all’articolo 340 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’ufficio doganale di esportazione è informato del fatto che le merci non sono uscite dal territorio doganale dell’Unione, esso invalida immediatamente la dichiarazione corrispondente e, se del caso, invalida immediatamente la pertinente certificazione di uscita delle merci effettuata a norma dell’articolo 334, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Art. 249 Mezzi per la presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se una dichiarazione di esportazione o di riesportazione era richiesta, ma le merci sono uscite dal territorio doganale dell’Unione senza dichiarazione, per la presentazione a posteriori della dichiarazione di esportazione o di riesportazione possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici.
Titolo IX. Disposizioni finali
Art. 250 Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016
1. Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1o maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate.
2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti autorizzazioni non sono sottoposte a riesame:
a) le autorizzazioni di esportatori per la compilazione di dichiarazioni su fattura di cui agli articoli 97 tervicies e 117 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
b) le autorizzazioni per la gestione dei materiali secondo il metodo della separazione contabile di cui all’articolo 88 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Art. 251 Validità delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016
1. Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1o maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:
a) per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1o maggio 2019, se quest’ultima data è anteriore;
b) per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell’autorizzazione conformemente all’articolo 250, paragrafo 1.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorizzazioni di cui all'articolo 250, paragrafo 2, lettere a) e b), sono valide finché non sono ritirate dalle autorità doganali che le hanno concesse.
Art. 252 Validità delle decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1o maggio 2016
Le decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1o maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni. La decisione diventa vincolante sia per le autorità doganali che per il destinatario a decorrere dal 1o maggio 2016.
Art. 253 Validità delle decisioni che concedono dilazioni di pagamento già in vigore al 1o maggio 2016
Le decisioni che concedono una dilazione di pagamento adottate a norma dell’articolo 224 del regolamento (CEE) n. 2913/92 che sono valide al 1o maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:
a) se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all’articolo 226, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida senza limiti di tempo;
b) se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all’articolo 226, lettere b) o c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida fino al riesame dell’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale ad essa correlata.
Art. 254 Uso delle autorizzazioni e decisioni già in vigore al 1o maggio 2016
Se una decisione o un’autorizzazione rimane valida dopo il 1o maggio 2016 in conformità agli articoli da 251 a 253, le condizioni alle quali tale decisione o autorizzazione si applica, a partire dal 1o maggio 2016, sono quelle previste nelle corrispondenti disposizioni del codice, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione e del presente regolamento che figurano nella tavola di concordanza di cui all’allegato 90.
Art. 255 Disposizioni transitorie sull’uso dei sigilli
I sigilli doganali e i sigilli di modello speciale conformi all’allegato 46 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 1o maggio 2019, se questa data è anteriore.
Art. 256
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2015. Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker