Sez. 6, Sentenza n. 280 del 17/02/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163970 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - REVOCA - REATO CONTINUATO - RIFERIMENTO UNICAMENTE ALLA PENA INFLITTA PER IL REATO PIÙ GRAVE - LEGITTIMITÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - REVOCA - REATO CONTINUATO - RIFERIMENTO UNICAMENTE ALLA PENA INFLITTA PER IL REATO PIÙ GRAVE - LEGITTIMITÀ.*
La misura della pena idonea a determinare la revoca dell'indulto, in caso di condanna per reato continuato, è unicamente quella inflitta per il reato più grave, anche se la pena complessiva inflitta sia superiore al limite indicato nel provvedimento di clemenza. (Conf mass n 156146, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)