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Sez. 3, Sentenza n. 10400 del 19/11/2024 Cc. (dep. 17/03/2025) Rv. 287827-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'IMPUTATO | Nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza - Oneri del ricorrente - Indicazione.
Stato
decisa il 2024-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287827-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'IMPUTATO

In tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente per cassazione che denuncia la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate e ad allegare, inoltre, al ricorso il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero, nella loro integralità, onde consentire al giudice di legittimità il vaglio dell'eccezione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)