Sez. 1 - , Ordinanza n. 28788 del 09/11/2018 (Rv. 651508 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Utilizzazione diretta agraria del fondo - Indennità aggiuntiva - Erogazione - Condizioni - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971, l'erogazione concreta dell'indennità aggiuntiva in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni, è condizionata dalla utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, nonchè dall'esistenza di uno dei rapporti agrari tipici, la cui prova deve essere fornita da chi da esso intenda trarre conseguenze favorevoli, atteso il disposto dell'art. 2697 c.c.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)