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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 novembre 1981, causa 543/79

Decisione
decisa il 1981-11-12
ECLI
ECLI:EU:C:1981:265

Epigrafe

Nella causa 543/79, Anton Birke, residente in Via Verbano 9, Taino (Varese), Italia, con gli avvocati B. Potthast, e H.J. Rüber, del foro di Colonia, assistiti dal Prof. E. Steindorff, dell'Università di Monaco di Baviera, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. V. Biel, 18a, rue des Glacis, ricorrente, contro 1) Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Pipkorn, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. O. Montako, edificio Jean Monnet, Kirchberg, 2) Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal suo consigliere giuridico sig. J. Carbery, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. D. Fontein, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti, Kirchberg, convenuti, causa avente ad oggetto quanto specificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, le conclusioni e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento possono così riassumersi:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 1. Il contesto normativo

paragrafo 1
La presente causa va considerata sullo sfondo del contesto normativo seguente:
paragrafo 2
a) Nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, l'art. 63 dello Statuto del personale recitava: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga al funzionario, è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965». Questa parità era, tra l'altro, di 12,50 BFR per 1 DM e di 8 BFR per 100 LIT. A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, un dipendente può chiedere che una parte dei suoi emolumenti sia trasferita regolarmente o eccezionalmente in un paese diverso da quello in cui egli presta servizio. Il n. 4 di detto articolo, nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, stabiliva che queste rimesse dovevano venire effettuate tramite l'istituzione dalla quale dipendeva l'interessato, «al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento». Si considerava «tasso di cambio ufficiale» ai sensi di detta disposizione l'ultima parità accettata dal Fondo monetario internazionale, che non era stata modificata dal 1° novembre 1969 (vale a dire, ad esempio, 13,66 BFR per 1 DM). Dal 1971, anno in cui fu soppresso il sistema internazionale dei tassi di cambio fissi, che costituisce la base di queste disposizioni, dette parità rispecchiavano sempre meno il potere d'acquisto delle monete di cui trattasi ed il loro valore sul mercato dei cambi. Il dipendente che effettuava delle rimesse nei paesi la cui moneta era rivalutata rispetto alle parità notificate al Fondo monetario internazionale poteva, quindi, rispetto alle rimesse effettuate alle condizioni normali del mercato, trarre vantaggio dal corso del cambio. Conformemente alla disciplina giuridica vigente prima del 1° aprile 1979, il coefficiente correttore contemplato dall'art. 64 dello Statuto, che rispecchia le condizioni di vita nella sede di lavoro del dipendente, doveva venir applicato all'intero importo costituente la retribuzione, ivi compresa la parte che doveva venir trasferita in un altro paese, conformemente all'art. 17 dell'allegato VII. Ciò implicava un aumento parallelo del coefficiente correttore per i dipendenti che prestavano servizio in paesi come l'Italia, nei quali la moneta era svalutata rispetto alle parità del Fondo monetario internazionale ed una diminuzione del coefficiente per i dipendenti che prestavano servizio in paesi la cui moneta aveva accresciuto il suo valore rispetto alle «parità FMI». Tuttavia il ricorrente sostiene che il coefficiente correttore è stato aumentato in misura molto inferiore. Infatti, il coefficiente correttore per l'Italia è stato aumentato, in cifre, da 100 a 149,9, mentre il corso del cambio è sceso da 12,5 LIT per 1 BFR a 28 LIT per 1 BFR. Coloro che percepivano una pensione potevano trarre da questa disciplina speciali vantaggi. Se essi dichiaravano di risiedere in un paese a moneta svalutata, si applicava alla loro pensione il coefficiente correttore vigente per questo paese, conformemente all'art. 82, n. 1, dello Statuto. L'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto offriva loro la possibilità di farsi corrispondere dette pensioni nella moneta del lóro paese d'orgine o della sede dell'istituzione presso la quale avevano prestato servizio. Questa situazione è stata messa in risalto dall'avvocato generale Mayras nelle sue conclusioni nella causa 28/74 (Gillet, Race. 1975, pag. 478). Dal 1974, la Commissione ha sottoposto al Consiglio proposte onde eliminare le incongruenze delle norme vigenti in materia di corresponsione delle retribuzioni e delle pensioni derivanti dalla soppressione del sistema internazionale dei tassi di cambio fissi. La proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee del 13 giugno 1974 (GU n. C 88, pag 25) contemplava una nuova versione dell'art. 17, n. 4, dell'allegato VII dello Statuto: «I trasferimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sono effettuati sulla base delle parità indicate nell'ultimo comma dell'art. 63 dello Statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fiassato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento e il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario». Il 1o aprile 1977, la Commissione presentava al Consiglio una proposta di regolamento relativa all'introduzione nello Statuto dell'unità di conto europea (UCE) (GU n. C 99, pag. 5), che veniva respinta dal comitato dello Statuto cui era stata sottoposta per esame. Il Consiglio ha seguito il parere del Parlamento europeo e della Corte di giustizia. Nella sua risoluzione del 7 luglio 1977 (GU n. C 183, pag 55), il Parlamento approvava la proposta prendendo atto «del fatto che la Commissione ha assicurato che le sue proposte non incideranno assolutamente sui valori reali dei pagamenti ai funzionari a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità». Nel corso della seduta, il membro della Commissione responsabile per le questioni amministrative, signor Tugendhat, aveva dichiarato «la finalità del sistema istituito dalla Commissione e quella di giungere ad una neutralità finanziaria e penso che si possa giungere ad una parità del potere d'acquisto. In sostanza vogliamo che un dipendente della Commissione di un determinato grado, indipendentemente dal fatto che lavori a Bruxelles, a Lussemburgo, a Londra o in qualsiasi altra sede della Comunità, possa acquistare esattamente la stessa quantità di beni che può acquistare il suo omologo che presta servizio in un'altra sede della Comunità. Il problema dei trasferimenti preoccupa anche la Commissione. Una proposta di modifica dello Statuto dei dipendenti è attualmente all'esame. Ritengo che detta modifica vada adottata contemporaneamente alla presente proposta di regolamento, e ritengo che questo sia un altro punto che ha costituito oggetto di determinate preoccupazioni». Poiché nel 1978 il Consiglio non era riuscito ad approvare la proposta di regolamento relativo all'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità, del 6 ottobre 1976 (GU n. C 271, pag. 5), la Commissione si è industriata a procedere all'aggiornamento dei tassi di conversione delle retribuzioni dei dipendenti contemplata dalla proposta del 1o aprile 1977 tenendo conto della situazione così venutasi a creare. In allegato alla sua relazione 1978 per l'esame annuale del livello delle retribuzioni (doc. COM(78) 673 def. del 29 novembre 1978), la Commissione ha inviato al Consiglio la seguente comunicazione, per la quale non sono stati consultati né il Parlamento, né la Corte di giustizia, né il comitato dello Statuto : «... Il testo dei primi due capoversi dell'art. 63 è sostituito da quello seguente: “la retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio comunitario delle Comunità europee alla data del ...”. La Commissione insiste affinché il Consiglio adotti entro la fine dell'anno il citato articolo, nonché l'art. 17 dell'allegato VII quale risulta dai lavori del Consiglio effettuati nel quadro della revisione dello Statuto ... (Il) ... presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979; esso è applicabile a partire dal 1° aprile 1979. Tuttavia, per i pensionati e beneficiari d'indennità la cui entità finanziaria netta subisca una diminuzione in rapporto all'applicazione del sistema vigente, il regolamento sarà applicabile solo a partire dal 1o ottobre 1979 ...». b) Il 21 dicembre 1978, il Consiglio approvava il regolamento n. 3085/78 che modifica, in particolare per quanto riguarda le parità monetarie da utilizzare, il regolamento n. 259/68, che stabilisce lo Statuto dei dipendenti delle.Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, e i regolamenti nn. 2530/72 e 1543/73, relativi a determinate misure particolari (GU n. L 369, pag 6). Questo regolamento riprende i termini della comunicazione della Commissione del 29 novembre 1978 e, per quanto riguarda il coefficiente correttore da applicarsi agli importi trasferiti, il tenore della proposta del 1o aprile 1977. Il Consiglio ha tuttavia aggiunto che «Dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del presente regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 è ridotta in ragione di 1/10 al mese». Esso stabilisce il 1° luglio 1978 come data di cui si deve tener conto per il calcolo della retribuzione versata in una moneta diversa dal franco belga in base ai tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità e precisa che detta data viene modificata al momento dell'adeguamento annuo del livello delle retribuzioni. c) Parallelamente all'aggiornamento dei tassi di cambio, con il regolamento 21 dicembre 1978, n. 3086, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello stesso (GU n. L 369, pag. 8), il Consiglio modificava i valori dei coefficienti correttori corrispondenti alle varie sedi di servizio. Per questa operazione, la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee si ispiravano ad una formula che doveva far sì che per qualsiasi dipendente o altro agente, destinato ad una sede che non fosse il Belgio o il Lussemburgo, dall'aprile 1979 la retribuzione rimanesse allo stesso livello della retribuzione del mese precedente. Tuttavia, a giudizio del ricorrente, per quel che riguarda la quota di stipendio che gli resta a disposizione, questa formula ha fatto sì che la sua retribuzione diminuisse del 25 % circa. Per determinare il coefficiente correttore di cui all'art. 64 dello Statuto, dal 1967 il Consiglio e la Commissione procedono a raffronti tra il livello dei prezzi registrato a Bruxelles e quello registrato nelle altre sedi della Comunità secondo il seguente criterio: l'Ufficio statistico delle Comunità europee opera sistematicamente, in collaborazione con i servizi nazionali competenti, dei sondaggi relativamente ai prezzi dei prodotti e dei servizi considerati come voci di spesa indicative nel bilancio familiare dei dipendenti nelle varie sedi di lavoro. Per ogni voce si calcola il rapporto tra il prezzo registrato a Bruxelles e quello praticato nella città assunta come parametro quanto alla sede di servizio del dipendente. Questa ponderazione consente di calcolare il rapporto tra il potere d'acquisto delle monete dei paesi in cui i dipendenti della Comunità prestano servizio. L'indice calcolato secondo il metodo «Fisher» esprime ad esempio il rapporto tra i prezzi Bruxelles—Roma e Roma—Bruxelles con una sola cifra. Detto criterio è seguito per determinare i coefficienti correttori all'interno della Comunità, in quanto esprime il rapporto fra i prezzi di due città in forma reversibile e consente quindi raffronti di prezzi non solo bilaterali, ma anche multilaterali. Secondo questo metodo, si ottiene il coefficiente correttore dividendo l'indice «Fisher» così calcolato per il tasso di cambio corrispondente utilizzato per la convensione delle retribuzioni dei dipendenti nella rispettiva moneta nazionale, conformemente all'art. 63 dello Statuto. Nell'ottobre-novembre 1975, è stata effettuata un'indagine comparativa dei prezzi in tutte le capitali della Comunità. d) Il regolamento 21 dicembre 1978, n. 3087/78, «relativo all'adeguamento del coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio o domiciliati in Italia» (GU n. L 369, pag. 10) recita: «Vista la proposta della Commissione, considerando che occorre rettificare il coefficiente correttore per l'Italia conformemente ai risultati degli studi statistici effettuati dall'Istituto statistico delle Comunità europee, ha adottato il presente regolamento : Articolo 1 1. Con effetto 1° gennaio 1978, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari in servizio in Italia è fissato a 146,4. 2. Con effetto 1o gennaio 1978, il coefficiente correttore applicabile alle pensioni a norma dell'art. 82, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, è fissato, per i titolari di pensioni che dichiarino di stabilire il proprio domicilio in Italia, a 146,4. Articolo 2 I coefficienti correttori per l'Italia indicati all'art. 1 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1461/78 sono abrogati con effetto 1o gennaio 1978».
paragrafo 3
Questo regolamento è stato adottato per fronteggiare la seguente situazione:
paragrafo 4
Sul mercato dei cambi, la lira italiana perdeva sempre più quota verso la fine del 1975 e l'inizio del 1976 e i relativi provvedimenti monetari adottati dal Governo italiano provocavano una forte spinta inflazionistica. Ciò induceva i rappresentanti del personale di Ispra ad avanzare un certo numero di rivendicazioni, in quanto il coefficiente correttore per l'Italia non rifletteva più il divergente aumento del costo della vita registrato a Bruxelles e a Ispra, e in quanto detto coefficiente, calcolato secondo il metodo «Fisher», provocava in particolare uno scompenso notevole tra il corso della lira, rispetto al franco belga, sul mercato e il controvalore in lire della retribuzione corrisposta ai dipendenti di Ispra e pregiudicava gravemente il potere d'acquisto esterno della retribuzione.
paragrafo 5
Dal Luglio 1975, il coefficiente correttore per l'Italia era pari a 166,6, mentre era 148,7 per Bruxelles e Lussemburgo. Nella primavera del 1976, la Commissione proponeva di aumentare provvisoriamente il coefficiente correttore per l'Italia del 5,5 % a decorrere dal 1° gennaio 1976, mentre la percentuale definitiva sarebbe stata stabilita non appena fossero stati disponibili dati statistici più esatti. Secondo il ricorrente, il 19 marzo 1976, la Commissione delle Comunità europee dichiarava inoltre ai dipendenti che l'esame del coefficiente correttore applicabile all'Italia aveva precedenza assoluta. Il Consiglio non accoglieva questa proposta.
paragrafo 6
Le indagini statistiche cui si riferiva la Commissione venivano effettuate dall'Ufficio statistico nella provincia di Varese nel maggio 1976. Si teneva poi conto di un'indagine sul livello dei canoni d'affitto. La relazione conclusiva metteva in luce una differenza dell'8,5 % tra il coefficiente correttore per l'Italia, come era stato calcolato dall'Ufficio per Varese (121,5 sulla base 100 per Bruxelles) e il coefficiente per l'Italia stabilito dal Consiglio (112,04 sulla base 100 per il Belgio). Di questo 8,5 % il 6,7 % era dovuto al diverso aumento dell'indice del costo della vita in Italia ed in Belgio tra il dicembre 1975 e il giugno 1976. Secondo l'Ufficio statistico, il 2 % circa poteva quindi essere imputato alla differenza tra i livelli dei prezzi nelle zone di Varese e di Roma.
paragrafo 7
Il 21 dicembre 1976, il Consiglio adottava il regolamento n. 3177 (GU n. L 359, pag. 1) che fissava il coefficiente correttore a 189,3 per l'Italia contro 157,8 per il Belgio a decorrere dal 1° luglio 1976 e a 120 per l'Italia contro 100 per il Belgio a decorrere dal 1° gennaio 1977.
paragrafo 8
L'indagine suddetta era stata ripetutamente sollecitata dai rappresentanti del personale di Ispra presso la Commissione ed in particolare in un incontro con il presidente di questa istituzione, avvenuto il 23 maggio 1976. Detti rappresentanti mettevano in dubbio il metodo statistico impiegato per la determinazione del coefficiente correttore e cercavano di farlo modificare. Essi ritenevano che la notevole differenza tra la parità del potere d'acquisto e il controvalore delle retribuzioni versate in lire fosse incompatibile col principio della parità di trattamento tra i dipendenti, in particolare in quanto il prezzo dei prodotti importati risente molto più rapidamente dell'apprezzamento di una moneta sul mercato dei cambi che non il livello generale dei prezzi. La parità di trattamento in materia di retribuzioni non può essere raggiunta se non riferendosi a un «paniere» europeo comune di prodotti e di servizi qualitativamente e quantitativamente identici. I rappresentanti della Commissione respingevano questo riferimento, pur ammettendo un divario tra potere d'acquisto e parità valutaria. Con telex del 12 dicembre 1977, i rappresentanti del personale chiedevano al membro della Commissione responsabile per i problemi amministrativi (sig. Tugendhat) di intervenire presso il Consiglio affinché questo riconoscesse il carattere provvisorio del coefficiente correttore per il 1977.
paragrafo 9
Nel maggio 1978, la Commissione proponeva al Consiglio, oltre un adeguamento dei coefficienti all'andamento del costo della vita, un aumento supplementare del 5 % dei coefficienti correttori per l'Italia, il Regno Unito e l'Irlanda.
paragrafo 10
Il 12 giugno 1978, il Presidente della Commissione riceveva i rappresentanti del personale per una concertazione politica. Veniva costituito un gruppo di lavoro paritetico onde studiare il metodo per il calcolo e l'esame periodico del coefficiente correttore. Nella sua relazione del 26 luglio 1978, detto gruppo raccomandava alla Commissione di sottoporre al Consiglio una proposta fondata sui seguenti punti:
paragrafo 11
armonizzazione dell'elenco degli articoli di consumo corrente per il 1976 con l'elenco usato per l'indagine del 1975; applicazione dei prezzi registrati nel 1975 ed estrapolazione di detti prezzi fino al 1978 mediante indici comuni (vale a dire per Roma e Bruxelles); giustificazione dell'utilizzazione di questi prezzi con la necessità di adottare un sistema che permettesse di adattare regolarmente i coefficienti correttori.
paragrafo 12
I rappresentanti della Commissione dichiaravano che questo metodo avrebbe dovuto venir applicato al coefficiente correttore a decorrere dal 1° gennaio 1978, mentre i rappresentanti del personale ritenevano che fosse giustificato stabilire una data anteriore e si riservavano su questo punto piena libertà d'azione dinanzi al Consiglio, facendo osservare che una certa disparità sussisteva in particolare a motivo della differenza di prezzi tra Roma e Varese.
paragrafo 13
Le raccomandazioni del gruppo si concretavano nella proposta presentata dalla Commissione al Consiglio il 10 novembre 1978, mirante ad aumentare il coefficiente correttore del 6,4 % con effetto dal 1° gennaio 1978 (doc. COM(78) 591). Nel corso delle trattative con il Consiglio, i rappresentanti del personale si opponevano a che, per l'entrata in vigore del coefficiente correttore modificato, venisse scelta la data del 1o gennaio 1978.
paragrafo 14
Poiché era stato adottato il regolamento 21 dicembre 1978, n. 3087, l'amministrazione della Commissione, nel gennaio 1979, calcolava e liquidava gli arretrati dovuti per il periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978. Contemporaneamente, venivano pagati gli arretrati dovuti per il periodo 1° luglio 1978-31 dicembre 1978, a norma del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3084, relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU n. L 369, pag. 1), che fissava il coefficiente correttore per l'Italia a 146,8 con effetto dal 1° luglio 1978.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 2. Gli antefatti

paragrafo 1
Il ricorrente, cittadino tedesco, era stato assunto come dipendente in ruolo dalla Commissione il 1° aprile 1960 e, dal 1° settembre 1960, veniva destinato alla sede del CCR Euratom di Ispra, in Italia; attualmente è inquadrato al grado Β 2.
paragrafo 2
Per il personale che presta servizio in Italia, il metodo seguito fino al 31 marzo 1979 presentava vantaggi. Dal ricorso emerge che, ad esempio, se due dipendenti aventi la cittadinanza tedesca, l'uno in servizio a Bruxelles e l'altro ad Ispra, entrambi inquadrati nel grado Β 3/3, sposati, con due figli iscritti alla scuola media superiore, operavano — tramite la Commissione — una rimessa del 35 % del loro stipendio netto (quota massima consentita) a favore dell'istituto di credito edilizio BHW, nel gennaio 1976 il dipendente in servizio a Ispra otteneva, con la parte del suo stipendio trasferita nella Repubblica federale di Germania, una cifra in marchi superiore del 12 % all'importo accreditato al collega di Bruxelles, mentre nel marzo 1979 la differenza saliva al 46,8 %.
paragrafo 3
Quindi, secondo il ricorrente, si era eliminato un privilegio, ma continuavano a sussistere gli svantaggi che avrebbero dovuto venir parzialmente compensati dai vantaggi offerti dal metodo applicato in precedenza. Detti svantaggi sarebbero costituiti dal fatto che, ad esempio, in Italia i valori patrimoniali non aumentano nella stessa misura rispetto alla Repubblica federale di Germania, oppure dal fatto che i dipendenti in servizio in Italia, per trascorrere le vacanze fuori dall'Italia, devono spendere una parte maggiore del loro stipendio per acquistare divise.
paragrafo 4
Se avesse voluto cambiare in marchi tedeschi una parte del suo stipendio (il 35 %) presso una banca, il dipendente di Ispra — nel gennaio 1976 — avrebbe ottenuto il 34 % di meno e — nel marzo 1979 — 35 % di meno rispetto al collega di Bruxelles.
paragrafo 5
Il ricorrente si è servito del trasferimento diretto per assolvere i seguenti impegni:
paragrafo 6
— cessione stipendio 2020,00 DM — altri oneri mensili 283,00 DM — vacanze nel paese d'origine, annualmente circa 5000,00 DM — deposito a risparmio, versamento mensile circa 400,00 DM — altri oneri annuali, circa 3779,60 DM
paragrafo 7
In base alla disciplina dei trasferimenti vigente in precedenza, ne risultava quanto segue:
paragrafo 8
— stipendio netto 153312,00 BFR — per il quale venivano corrisposte 1262575 LIT — Trasferimenti: (BHW) 2020,00 DM altri: 1803,38 DM — corrispondenti a LIT 652840 LIT — totale 1916415 LIT
paragrafo 9
Con la nuova disciplina i conteggi vengono così modificati :
paragrafo 10
— stipendio netto 73419,00 BFR — per il quale vengono corrisposte 796370 LIT — trasferimenti: (BHW) 2020,00 DM altri: 1803,38 DM — corrispondenti a LIT 1120595 LIT — totale 1916965 LIT
paragrafo 11
Al 15 aprile 1979 la perdita può esprimersi come segue:
paragrafo 12
— importo totale 467755 LIT — percentuale sulla retribuzione complessiva 24,4 % — percentuale sulla retribuzione del mese di marzo 37,0 %

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 3. La fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Con reclami presentati a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto e redatti secondo uno schema uniforme, numerosi dipendenti in servizio ad Ispra contestavano una riduzione del 26 % circa della loro retribuzione effettiva che, a loro giudizio, era effetto dell'applicazione dei regolamenti nn. 3085 e 3086/76, sostenendo che detti regolamenti erano illegittimi, nonché il fatto che ad essi appariva insufficiente la retroattività del regolamento n. 3087/78, e chiedendo l'adozione di provvedimenti atti a compensare le perdite del potere d'acquisto che essi asserivano essersi verificate nel 1976 e nel 1977.
paragrafo 2
Il ricorrente inviava i suoi reclami alla Commissione rispettivamente il 27 marzo e I'11 aprile 1979.
paragrafo 3
La Commissione respingeva detti reclami il 12 luglio 1979.
paragrafo 4
Con un nuovo reclamo presentato nel giugno 1979, e redatto in modo uniforme, numerosi dipendenti in servizio a Ispra contestavano l'applicazione dei regolamenti nn. 3085 e 3086/78 alle loro retribuzioni dell'aprile 1979, e dei tassi di cambio aggiornati fissati da detti regolamenti, nonché le modifiche apportate al sistema di trasferimento di una parte della retribuzione mensile in un paese diverso da quello in cui il dipendente presta servizio.
paragrafo 5
Il reclamo del ricorrente perveniva alla Commissione il 21 giugno 1979.
paragrafo 6
Il 28 settembre 1979 la Commissione rispondeva ai reclami del 21 giugno 1979 e ancora una volta a quelli dell'11 aprile 1979.
paragrafo 7
Il presente ricorso è stato presentato e registrato presso la Corte di giustizia I'11 ottobre 1979, contemporaneamente ad altri 199 ricorsi parelleli (cause 530-729 e 781/79).
paragrafo 8
In seguito si è deciso di trattare la presente causa come causa tipo.
paragrafo 9
Con lettera 27 dicembre 1979, il ricorrente ha modificato il suo atto introduttivo, impugnando, oltre il computo del suo stipendio per il mese di aprile 1979, anche quello relativo al gennaio 1979.
paragrafo 10
Con lettera 8 febbraio 1980, la Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla modifica dell'atto introduttivo, obiettando che il termine di impugnazione nei confronti del computo del 15 gennaio 1979 era scaduto nell'ottobre 1979.
paragrafo 11
Nella replica del 19 giugno 1980, la Commissione ha ritirato questa obiezione.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 2
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 3
I. 1) Dichiarare irricevibili, per quel che la riguarda, le domande del ricorrente in quanto, fondandosi sul vizio che assertivamente inficia il regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3087, costituiscono impugnazione diretta o indiretta, per errore, del coefficiente correttore per l'Italia applicato ai conteggi della retribuzione del ricorrente per i mesi di gennaio e di aprile 1979. 2) Per il resto, per quanto la riguarda, respingere il ricorso. 3) Porre le spese del giudizio a carico del ricorrente. II. In subordine al punto 1) : autorizzare la Commissione ad esprimere il suo punto di vista, entro il termine che la Corte vorrà fissare, circa il merito delle domande di cui sopra. III. In subordine al punto 1.2): respingere la domanda di cui al punto III. 1), in quanto si chiedono interessi moratori per un periodo anteriore alla presentazione del reclamo, da parte del ricorrente, in merito alla comunicazione relativa alla retribuzione dell'aprile 1979.
paragrafo 4
Il Consiglio, nella memoria presentata per eccepire l'irricevibilità, chiede che la Corte voglia:
paragrafo 5
1) dichiarare irricevibile il ricorso, in quanto diretto contro il Consiglio; 2) porre le spese a carico del ricorrente.
paragrafo 6
Il ricorrente, nella sua memoria sull'eccezione sollevata dal Consiglio, chiede che la Corte voglia:
paragrafo 7
respingere la domanda del Consiglio mirante a far statuire sulla ricevibilità del ricorso prima dell'esame del merito, e trattare contemporaneamente della ricevibilità e del merito.
punto 1
Il ricorrente chiede che la Corte voglia: I. Contro la convenuta sub 1): 1) Dichiarare illegittime ed annullare le comunicazioni della convenuta sub 1) concernenti gli stipendi per i mesi di gennaio e di aprile 1979, nonché le decisioni in data 12 luglio 1979 e 28 settembre 1979 adottate in seguito a reclamo, in quanto i calcoli relativi alla retribuzione sono stati in esse effettuati secondo i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee nn. 3085/78, 3086/78 e 3087/78. 2) Dichiarare che al ricorrente spetta una retribuzione che tenga conto pure del potere d'acquisto della lira italiana all'estero e nella provincia di Varese, dopo la destinazione a Ispra del ricorrente, ma al più presto dal gennaio 1976. 3) In subordine al punto 2), dichiarare che al ricorrente spetta una retribuzione che tenga conto pure del potere d'acquisto della lira italiana nella provincia di Varese dopo la destinazione ad Ispra del ricorrente, ma al più presto dal gennaio 1976. 4) In subordine ai punti 2) e 3), dichiarare che al ricorrente spetta una retribuzione che tenga conto del potere d'acquisto della lira italiana, assumendo Roma come parametro, dopo la destinazione ad Ispra del ricorrente, ma al più presto dal gennaio 1976. 5) Dichiarare che al ricorrente spetta, a partire dall'aprile 1979, una retribuzione per lo meno corrispondente a quella versatagli in lire italiane fino a tutto marzo 1979, e precisamente dopo aver effettuato gli stessi trasferimenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto come fino al marzo 1979, tuttavia aumentata secondo la percentuale dell'adeguamento delle retribuzioni attuato a partire dall'aprile 1979, a norma dell'art. 65, n. 1, dello Statuto. 6) In subordine al punto 5), dichiarare che a partire dall'aprile 1979 il ricorrente ha diritto ad una retribuzione calcolata in base alle norme in vigore e applicate fino al marzo 1979, cioè senza tener conto dei regolamenti del Consiglio nn. 3085 e 3086/78, quindi della stessa entità dell'importo da pagare in lire italiane, previa esecuzione degli stessi trasferimenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, come fino al marzo 1979. 7) In subordine al punto 6, dichiarare che il ricorrente ha diritto ad una retribuzione che, fermi restando i trasferimenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, implichi un importo disponibile in lire corrispondente all'importo in lire che il ricorrente aveva fino al 1979, e che l'adeguamento alla nuova situazione giuridica, creata dai regolamenti del Consiglio nn. 3085 e 3086/78, deve avvenire, durante un periodo transitorio, mediante i futuri aumenti effettivi di retribuzione, non già mediante adattamenti a norma degli artt. 64 e 65, n. 1, dello Statuto. 8) In ulteriore subordine ai punti 6) e 7), dichiarare che il ricorrente ha diritto ad una retribuzione a norma dell'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 3085/78. 9) Statuire che la convenuta sub 1) deve rettificare il conto del ricorrente in relazione agli obblighi che le incombono secondo i punti 2-8 e corrispondergli la differenza. II. Contro la convenuta sub 1) e il convenuto sub 2) : 1) Condannare i convenuti a pagare la differenza in lire italiane risultante dal calcolo di cui sub I. 9). III. 1) Condannare i convenuti a risarcire il danno patrimoniale subito, dal ricorrente che la Corte dovrebbe liquidare nella somma degli interessi al 6 % sugli arretrati dovuti dalla data delle singole scadenze a quella del pagamento. 2) Porre le spese del giudizio a carico dei convenuti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

punto 1
Nell'atto introduttivo, il ricorrente sostiene che il ricorsco è ricevibile per i seguenti motivi: Competenza della Corte: gli atti lesivi sono regolamenti del Consiglio. Quest'ultimo agisce però su proposta della Commissione, che non può sostenere ch'essa si limita ad applicare le disposizioni emanate dal Consiglio. Il ricorrente ritiene tuttavia che l'atto lesivo sia costituito in primo luogo dai fogli di stipendio del gennaio e dell'aprile 1979. La legittimità delle norme su cui si fonda questo atto dovrebbe venir esaminata in via incidentale. Termine d'impugnazione: il reclamo è stato proposto tempestivamente per quel che riguarda i regolamenti del Consiglio. Benché esso non si richiami espressamente al foglio di stipendio dell'aprile 1979, la Commissione 1° lo ha respinto in quanto era diretto contro l'applicazione dei regolamenti in questione, il che dimostra che il reclamo aveva un oggetto identico a quello risultante dall'atto introduttivo del ricorso proposto alla Corte ed era stato inteso in questo senso. Tipo di ricorso: il capo I della domanda, con le pretese formulate in subordine ai punti I.2-8, rientra nel contenzioso di legittimità. Quanto alle pretese di cui ai punti 1.2-7, è opportuno considerarle come domande di accertamento. Esse si ricollegano al capo 1.8, in cui si chiede la condanna della Commissione a fornire una prestazione. Nella fattispecie si tratta dunque di risolvere una controversia su diritti patrimoniali dei dipendenti ai sensi dell'art. 91 dello Statuto. Infine, i capi II e III della domanda mirano a far condannare la Commissione a versare una somma a titolo di risarcimento. Interesse ad agire: i dipendenti hanno diritto ad esser protetti e assistiti (cfr. artt. 24, 58 e 76 dello Statuto), il che costituisce un diritto soggettivo sancito da norme scritte e non scritte. È pure d'uopo tener conto dell'art. 62 dello Statuto, che contiene una disposizione di carattere vincolante secondo la quale il dipendente nun può rinunciare al diritto alla retribuzione. A contrario, non si può ammettere che il debitore, nel rapporto obbligatorio col dipendente, possa cessare di corrispondere a quest'ultimo la retribuzione o possa ridurne l'importo. Il ricorrente gode inoltre di un diritto soggettivo scaturente dall'art. 64 dello Statuto, che tratta del coefficiente correttore, e costituente un corollario del diritto generale del dipendente ad essere assistito, cioè a godere di condizioni di vita analoghe a quelle di tutti gli altri dipendenti, a prescindere dalla sede di servizio. Ciascun dipendente ha interesse a che si controllino e si registrino continuamente, e comunque periodicamente, i costi della vita nelle varie sedi di servizio. L'art. 65, che contempla un procedimento per registrare man mano le variazioni del costo della vita nel corso dell'anno, e quindi il variare del potere d'acquisto in ciascuno Stato membro, ha una funzione compensativa e costituisce il fondamento degli aumenti di stipendio. Sotto questo profilo, il margine di discrezionalità spettante al Consiglio si riduce ad una sola decisione possibile. A norma dell'art. 65, n. 2, in caso di notevole variazione del costo della vita, il Consiglio decide sulle misure di adeguamento «ed eventualmente sulla loro retroattività». Il principio secondo cui non si possono menomare i diritti quesiti conferisce anch'esso un diritto soggettivo, che è stato leso dalla modifica dell'art. 63 dello Statuto e dell'art. 17 dell'allegato VII. Inoltre, il ricorrente fa valere il principio della parità di trattamento di tutti i dipendenti. Da questo principio si arguisce che qualsiasi dipendente delle istituzioni comunitarie deve venir retribuito nello stesso modo per lo stesso lavoro. Per questo motivo è inammissibile che un dipendente in servizio a Ispra risulti in pratica svantaggiato rispetto ad un suo omologo di Bruxelles e di Lussemburgo per il solo fatto di essere per l'appunto destinato a Ispra e non a Bruxelles o a Lussemburgo. Non vi è infatti alcun'altra ragione che giustifichi la disparità di trattamento. Inoltre, il ricorrente si duole della violazione dei diritti quesiti. Per anni egli è stato retribuito in base a valide disposizioni del diritto comunitario. Le modifiche del 1978 hanno ridotto la quota di retribuzione di cui può effettivamente disporre. Non vi è alcuna ragione di ridurre la sua retribuzione in questo modo. Il ricorrente fa valere il suo diritto alla conservazione di stipendio. La riduzione della retribuzione del ricorrente avrebbe potuto venir effettuata solo in base ad una delle disposizioni a tal fine contemplate dal Trattato (artt. 51, 2° comma, art. 86, n. 2, e 102 dello Statuto). Non sono state rispettate nemmeno le disposizioni fondamentali in materia di procedura, in quanto talune istituzioni e varie commissioni non sono state consultate circa i regolamenti poi adottati. Il ricorrente sostiene che il regolamento del Consiglio n. 3085/78 è stato adottato senza consultare, come prescritto, altre istituzioni. L'obbligo di consultazione scaturisce dall'art. 24, n. 1,1°e 2° comma, del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee. Il regolamento n. 3085/78 fa espresso rinvio all'art. 24. L'inosservanza dell'obbligo di consultazione comporta l'impossibilità di applicare il regolamento. In questo contesto, il ricorrente attira l'attenzione sul fatto che il regolamento n. 3085/78 adottato dal Consiglio non ha costituito oggetto di consultazione e non è stato esaminato, né ha potuto esserlo, dalle istituzioni la cui partecipazione era prescritta e la cui consultazione era condizione indispensabile per l'adozione del regolamento, nella versione definitivamente adottata e con le eventuali possibili conseguenze che esso implicava. Inoltre, il ricorrente basa il suo diritto d'impugnazione sul fatto che la Commissione delle Comunità europee si è solennemente impegnata dinanzi al Parlamento a favore dei dipendenti — e quindi anche a favore del ricorrente — nel senso che il valore reale dei versa-menti effettuati ai dipendenti a titolo di retribuzione, di pensione ed'indennità non sarebbe assolutamente stato intaccato dai regolamenti del 1978. A parere del ricorrente, siffatto impegno consente di per sé di esperire un'azione per chiedere la condanna della Commissione ad una prestazione o al risarcimento di danni senza dover previamente chiedere l'annullamento degli atti. Inoltre, il ricorrente sostiene che la violazione dell'obbligo di assistenza, del principio della parità di trattamento, del principio della tutela dei diritti quesiti e dell'impegno assunto costituisce un comportamento imputabile ai convenuti e contrastante con i loro obblighi, come pure — per quel che riguarda il coefficiente correttore da applicare in Italia — una omissione che fa sorgere la loro responsabilità.
punto 2
Nel sollevare l'eccezione d'irricevibilità, il Consiglio sostiene che, per quel che riguarda il ricorso fondato sull'art. 91 dello Statuto, esso sarebbe ricevibile solo se fossero rispettate le norme di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, ma nella fattispecie ciò non è avvenuto. Da un lato, il ricorrente non ha mai presentato al Consiglio reclami a norma dell'art. 90, n. 2. Dall'altro, il Consiglio non può essere considerato l'autorità che ha il potere di nomina. I regolamenti nn. 3085, 3086 e 3087/78 non possono costituire, quindi, atti lesivi impugnabili con i mezzi offerti dall'art. 91. La domanda di annullamento non può nemmeno esser fondata sull'art. 146 del Trattato CEEA. I regolamenti nn. 3085 e 3086/78 si applicano a tutto il personale delle Comunità, mentre il regolamento n. 3087/78 vale per il personale in servizio in Italia. Non si può quindi affermare che si tratti di «decisioni» di cui il ricorrente era destinatario o che lo riguardavano «direttamente e individualmente», pur se adottate in forma di regolamento. Ad ogni modo, i termini di impugnazione non sono stati osservati. Il Consiglio sostiene che nemmeno l'azione esperita dal ricorrente per far dichiarare la responsabilità extracontrattuale è ricevibile e ricorda che per le controversie fra le Comunità e i loro dipendenti in materia di responsabilità extracontrattuale, i criteri elaborati nella giurisprudenza della Corte (sentenza 20 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt, Race. 1975, pag. 1171) inducono il Consiglio a ritenere che la domanda di risarcimento non sia ricevibile per gli stessi motivi per cui andrebbe disattesa una domanda di annullamento fondata sull'art. 91 dello Statuto, come esposto in precedenza. Per quel che riguarda la richiesta di disapplicazione, il Consiglio ritiene che un'eccezione di illegittimità fondata sull'art. 156 CEEA (art. 184 CEE) non consentirebbe di per sé di convenire in giudizio il Consiglio per il semplice fatto che questo è l'istituzione da cui emana l'atto del quale si denuncia l'illegittimità. La dichiarazione d'inapplicabilità di un regolamento a seguito di una eccezione d'illegittimità è infatti il risultato di un procedimento incidentale e ad effetti limitati. La Corte ha già precisato che l'annullamento di una decisione individuale motivato dall'illegittimità delle decisioni generali su cui si fonda l'atto annullato incide sugli effetti della decisione generale solo entro i limiti in cui essi si manifestano nella decisione individuale annullata. Quindi, in materia statutaria, la Corte ha annullato decisioni individuali applicando l'art. 184, senza peraltro annullare le norme dello Statuto del personale che ne costituiscono il fondamento giuridico (sentenze 7 giugno 1972, cause 20/71 e 32/71, Sabbatini e Bauduin, Race. 1972, pagg. 345 e 363).
punto 3
Nelle sue osservazioni sull'eccezione sollevata dal Consiglio, il ricorrente sostiene che il ricorso diretto contro detta istituzione non è una domanda d'annullamento, bensì una domanda di risarcimento. Non è certo che il ricorrente possa agire contro il Consiglio in base agli artt. 90 e 91 dello Statuto, che non possono neppure impedire, in quanto lex specialis, l'applicazione degli artt. 151 e 118, 2° comma, del Trattato CEEA. Il ricorrente può quindi fondare la sua pretesa su queste due disposizioni e, sotto questo aspetto, è superfluo pretendere che rispetti le condizioni di cui all' art. 91. Se tuttavia si ritenesse che in qualsiasi ipotesi devono esser soddisfatte le condizioni di cui all'art. 91, n. 2, non va dimenticato che il ricorrente le ha osservate, presentando un reclamo all'autorità che ha il potere di nomina avverso i regolamenti adottati dal Consiglio. Non è possibile pretendere di più dai dipendenti, che nella fase amministrativa precontenziosa non sono assistiti da avvocato. Essi devono poter presumere di agire ritualmente allorché si attengono alla lettera dello Statuto (causa 50/74, Asmussen, Race. 1975, pag. 1003). Se si esclude l'azione di risarcimento per illecito extracontrattuale nei confronti del Consiglio, in vari casi ciò significherebbe privare il dipendente di qualsiasi tutela giurisdizionale relativa al risarcimento del danno patito. Solo in via incidentale il ricorrente ha fatto valere l'inapplicabilità dei regolamenti. Le considerazioni del Consiglio circa la domanda di disapplicazione sono quindi prive di oggetto.
punto 4
Nel controricorso, la Commissione non solleva alcuna obiezione sulla ricevibilità della domanda formulata al punto 1.1 dell'atto introduttivo in quanto la sua comunicazione relativa allo stipendio viene impugnata per il fatto che i calcoli ivi effettuati a norma dei regolamenti del Consiglio sarebbero, sotto il profilo giuridico, viziati da errore. Non vi è alcuna riserva da formulare nemmeno sotto il profilo delle condizioni di ricevibilità vigenti per le controversie tra l'amministrazione e i suoi dipendenti, relativamente alle domande di cui ai punti 1.5-8, II e III, connesse alla controversia sulla legittimità di detto provvedimento, in quanto si riferiscono alla presunta irregolarità così delimitata. Per il resto, la Commissione sostiene che la domanda di cui al punto 1.1 è irricevibile. L'assunto secondo cui il foglio di stipendio è stato compilato in applicazione del regolamento n. 3087/78 è inesatto. Il computo è stato in realtà effettuato esclusivamente secondo i regolamenti n. 3085/78 e n. 3086/78. Nell'atto introduttivo si osserva, in particolare, che il ricorrente è stato pregiudicato in quanto il coefficiente correttore applicato nel calcolo della retribuzione del mese di aprile 1979 era erroneo, giacché esso non teneva conto delle reali differenze di prezzi tra Bruxelles e Varese. Questo argomento si fonda necessariamente sull'assunto che i calcoli per il trimestre gennaio-marzo 1979, effettuati sulla base del regolamento n. 3084/78, ivi compresi gli arretrati versati nel gennaio 1979 per il periodo 1o luglio-31 dicembre 1978, sarebbero anch'essi viziati da errore. Orbene, detti calcoli non sono stati impugnati nell'atto introduttivo. Analogamente, il reclamo presentato a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto avverso il conteggio del mese di gennaio 1979 riguarda solo gli arretrati versati per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 1978 conformemente al regolamento n. 3087/78, e ciò in quanto detti arretrati avrebbero dovuto venir corrisposti dal 1° gennaio 1976. Scaduti i termini per la presentazione dei reclami e dei ricorsi contemplati dallo Statuto, non era più possibile impugnare i conteggi relativi alle mensilità anteriori all'aprile 1979. Secondo la Commissione, ne consegue che i mezzi con cui si impugna il livello del coefficiente correttore applicato per il conteggio dell'aprile 1979 sono irricevibili. Il provvedimento che il ricorrente contesta, impugnandolo a norma degli artt. 90 e 91 dello Statuto, per quel che riguarda la presunta irregolarità del coefficiente correttore per l'Italia, stabilito dai regolamenti nn. 3084 e 3087/78, è il conteggio della sua retribuzione per il gennaio 1979, effettuato in base a detti regolamenti. Il ricorrente non si è avvalso, nei confronti di detto conteggio, dei mezzi di impugnazione di cui dispone in forza di dette disposizioni dello Statuto. I conteggi per febbraio e marzo, effettuati a norma del regolamento n. 3084/78, nonché il contestato conteggio relativo all'aprile 1979, effettuato a norma del regolamento n. 3086/78, non implicano alcun nuovo pregiudizio, e non conferiscono alcuna facoltà di impugnazione. Inoltre, all'argomento secondo cui il coefficiente corettore avrebbe dovuto venir aumentato con effetto retroattivo al mese di gennaio 1976, si può obiettare che è impossibile impugnare i conteggi relativi alla retribuzione, effettuati dal gennaio 1976 in base ai vigenti coefficienti correttori. Ciò varrebbe anche nell'ipotesi in cui il ricorso fosse diretto contro il foglio di stipendio del gennaio 1979. L'aumento del coefficiente correttore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1978 non basta per poter contestare i fogli di stipendio redatti dal gennaio 1976 al dicembre 1977, che ormai non sono più impugnabili. Le pretese che costituiscono oggetto dei punti I.2)-4) dell'atto introduttivo e la parte della pretesa formulata al punto 1.9) che vi si riferisce, come pure la corrispondente pretesa di prestazione di cui al punto II dell'atto introduttivo, sono strettamente connesse alla domanda di annullamento che la convenuta ritiene irricevibile. Dette pretese rientrano, è vero, nella categoria delle domande formulate nell'ambito di controversie in materia patrimoniale per le quali la Corte ha, a norma dell'art. 91, n. 1, dello Statuto, competenza di legittimità e di merito. Tuttavia, la prima frase di detto n. 1 limita la portata della seconda frase e attribuisce la competenza di cui sopra solo nelle controversie ai sensi della prima frase. Se una delle condizioni di ricevibilità per queste controversie non è soddisfatta, come si verifica nella fattispecie, la Corte non ha più la competenza di cui alla seconda frase di detta disposizione. Quanto alla pretesa di cui al punto III.l) dell'atto introduttivo, essa è irricevibile in quanto è irricevibile la domanda formulata al punto LI). La parte che intende chiedere il risarcimento del danno non può ricorrere a questo mezzo per eludere la irricevibilità di un ricorso diretto contro l'illegittimità dello stesso atto e mirante agli stessi risultati patrimoniali.
punto 5
Nella replica, il ricorrente sostiene di aver impugnato il foglio di stipendio del mese di gennaio anche nell'atto introduttivo. Ciò emerge dal corrigendum all'atto introduttivo, che è ricevibile in quanto presentato tempestivamente e in quanto si limita a chiarire in modo declaratorio quanto già si desume dall'interpretazione dell'atto introduttivo. Qualora detto corrigendum non fosse ricevibile, il ricorrente sostiene che un miglioramento retroattivo del coefficiente correttore si potrebbe ancora rivendicare impugnando il foglio di stipendio del mese di aprile. Su richiesta della Commissione, il Consiglio potrebbe aumentare a posteriori il coefficiente correttore e ciò in particolare dopo una declaratoria incidentale della Corte di giustizia. Fogli di stipendio redatti anteriormente non possono impedire questa rettifica in quanto decisioni negative diventate esecutive. Almeno una volta il ricorrente deve avere la possibilità di chiedere una decisione ad esso favorevole relativamente al passato e di cercare di ottenere detta decisione mediante l'esperimento di un ricorso. La giurisprudenza relativa agli atti amministrativi di conferma e ai provvedimenti non osta quindi alla ricevibilità dei capi del ricorso. Analogamente allo Statuto, essa offre spunti per una decisione che nega ai fogli di stipendio trasmessi al ricorrente qualsiasi natura di provvedimento o priva i fogli di stipendio di qualsiasi validità, quantomeno per periodi anteriori o posteriori e impedisce loro di avere il carattere di decisioni negative. Perciò, è solo il provvedimento della Commissione adottato in esito al reclamo che si può considerare come decisione negativa dalla quale decorrono i termini di impugnazione. Orbene, questa decisione è stata impugnata tempestivamente. Inoltre, qualora siano dovute frazioni arretrate di stipendio, è anche ricevibile, in ogni caso, il ricorso diretto mirante ad ottenerne il pagamento, con cui cioè non si impugna un provvedimento amministrativo di rigetto. Esso non può venir escluso per effetto di un foglio di stipendio. Per quel che riguarda i capi del ricorso con cui il ricorrente mira ad ottenere un accertamento e a far condannare i convenuti a fornire una prestazione, la stessa Commissione non sostiene ch'essi siano irricevibili in senso generale. Anzi, essa dichiara che dette pretese sono irricevibili in quanto si ricollegano alle domande di annullamento, la cui irricevibilità inficia le une e le altre. Poiché queste ultime non sono irricevibili, l'argomento della Commissione perde la sua validità. Quanto alla domanda di risarcimento, ancora una volta la Commissione si limita a richiamarsi all'irricevibilità della domanda di annullamento. Poiché questa risulta ricevibile, è impossibile accogliere l'eccezione della Commissione. Inoltre, il ricorrente chiede alla Corte di giustizia di stabilire se, in base alla summenzionata sentenza 9/75, sia possibile proporre un ricorso collettivo per responsabilità extracontrattuale a norma degli artt. 151 e 188, 2° comma, del Trattato CEEA, oltre al ricorso contemplato dall'art. 152 del Trattato CEEA e quello di cui all'art. 91 dello Statuto, e se inoltre detto ricorso possa venir proposto anche senza osservare le condizioni fissate dallo stesso art. 91. In via integrativa, tenuto conto altresì delle eccezioni del Consiglio, il ricorrente osserva — quanto alla ricevibilità del ricorso per responsabilità extracontrattuale — che la Corte ha abbandonato l'orientamento inizialmente seguito nella sua giurisprudenza (causa 25/62, Racc. 1963, pag. 195) secondo cui non si può invocare la responsabilità extracontrattuale per effetto di provvedimenti illegittimi se non dopo l'annullamento dei provvedimenti stessi. In seguito, nella causa 59/65 (Schreckenberg, Racc. 1966, pag. 733), la Corte ha dichiarato che il ricorrente non può eludere l'irricevibilità di un ricorso diretto contro lo stesso provvedimento illegittimo e mirante a perseguire gli stessi effetti patrimoniali proponendo un ricorso per responsabilità extracontrattuale. Ne consegue che non è consentito esperire un'azione in questo senso per ottenere quanto non si può ottenere con una domanda d'annullamento. Tuttavia, la Corte non ha nemmeno perseverato in questo orientamento e dichiara ora che la domanda di risarcimento è un mezzo di impugnazione autonomo, avente una funzione particolare nel sistema dei mezzi di impugnazione e subordinato a condizioni di esercizio concepite in considerazione della sua finalità specifica. I ricorsi per responsabilità extracontrattuale non mirano a far annullare il provvedimento, ma solo a far risarcire il pregiudizio subito. Questa funzione risulta particolarmente utile nel caso in cui un provvedimento riguardi più persone, ma risulti lesivo per una di esse. L'interessato può chiedere il risarcimento del danno subito anche se dispone di un ricorso per annullamento per perseguire lo stesso fine. Per il resto, però, il provvedimento rimane in vigore. Ciò significa che, quanto alla ricevibilità, sulla domanda di risarcimento non incidono gli eventuali altri mezzi d'impugnazione o il fatto che la pretesa coincida con ciò che può costituire oggetto di un'azione di altro tipo.
punto 6
Nella controreplica, la Commissione rinuncia alle sue eccezioni circa la ricevibilità della modifica dell'atto introduttivo. Tuttavia, essa insiste sul fatto che i mezzi dedotti contro l'insufficienza del coefficiente correttore per l'Italia non sono ricevibili in quanto non riguardano esclusivamente l'eliminazione degli inconvenienti che derivano al ricorrente dalla trasformazione del sistema dei trasferimenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto. Nonostante le considerazioni esposte nella replica, la Commissione resta persuasa che il conteggio relativo alla retribuzione dell'aprile 1979 si è limitato a confermare, su questo punto, i conteggi anteriori e non arreca quindi alcun pregiudizio che faccia nuovamente decorrere i termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. La giurisprudenza secondo la quale, in caso di modifica del sistema retributivo, il primo conteggio mensile della retribuzione fa decorrere i termini di impugnazione dal giorno in cui la decisione adottata è conosciuta dal dipendente tramite la relativa comunicazione, è ispirata alle esigenze di certezza del diritto, presupposto indispensabile per il buon funzionamento di un'amministrazione internazionale che conta più di 80 sedi di lavoro, esigenze che non sono in contrasto con la necessità di tutela giuridica del personale, poiché questo è minuziosamente informato di dette riforme del sistema retributivo. Se non si avvalgono della facoltà del reclamo per ottenere la tutela giuridica, i dipendenti non possono in seguito dolersi della decadenza del diritto d'impugnazione loro conferito dall'art. 91 dello Statuto. Ciò ha ancor più valore allorché, come nella fattispecie, sia stato presentato un reclamo e allorché le rivendicazioni che questo contiene siano state nettamente circoscritte e non coincidano poi con le pretese avanzate nel ricorso giurisdizionale. La generica insufficienza del coefficiente correttore fatta valere nell'atto introduttivo non costituisce oggetto del reclamo del 21 giugno 1979. Questo reclamo verte esclusivamente sulla riduzione della parte disponibile, in lire, dello stipendio, riduzione derivante dalla riforma del sistema di trasferimenti contemplato dall'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto. Affinché la Corte si pronunci sul merito manca il presupposto di un regolare procedimento instaurato secondo i dettami dell'art. 90 dello Statuto. Quanto alla retroattività dell'aumento del coefficiente correttore, la Commissione osserva che non sono l'adozione e l'applicazione del regolamento n. 3087/78 che hanno costituito la prima violazione del diritto all'applicazione di un coefficiente correttore come calcolato dal ricorrente. La violazione si è ripetuta ogniqualvolta, tra il gennaio 1976 e il dicembre 1977, è stata calcolata la retribuzione del ricorrente e gli è stato comunicato il risultato. Tuttavia, nel 1976 e nel 1977, il ricorrente non ha mai presentato reclami avverso questi conteggi e tantomeno li ha impugnati. Se il ricorrente avesse proposto ricorso e se allora la Corte avesse riconosciuto i diritti che egli rivendica attualmente questo fatto sarebbe stato irrilevante per i conteggi precedenti a quelli impugnati. Le istituzioni comunitarie, agendo nell'ambito della loro competenza, non modificano, infatti, il sistema retributivo in quanto quello precedentemente seguito è illegittimo, bensì in quanto può esser migliorato. L'attuazione di una siffatta riforma giuridica non costituisce un motivo sufficiente per assoggettare per la prima volta a sindacato giurisdizionale i fatti ormai definitivi in forza di decisioni non impugnabili. La Commissione ritiene che questo principio dovrebbe pure applicarsi allorché una riforma giuridica abbia effetto retroattivo limitato nel tempo, come avviene nella fattispecie. Non si comprende perché fatti passati che esulano da una retroattività limitata nel tempo dovrebbero avere un trattamento diverso da fatti passati che esulano da una riforma avente effetto soltanto ex nunc.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno presentato le loro difese orali alle udienze del 19 e 20 febbraio 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 maggio 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria I'11 ottobre 1979, Anton Birke, dipendente della Commissione in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra, in Italia, ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 91 dello Statuto del personale (in prosieguo: «lo Statuto»), un ricorso diretto contro il Consiglio e la Commissione, chiedendo l'annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha determinato la retribuzione del ricorrente per i mesi di gennaio e di aprile 1979, nonché delle decisioni di rigetto dei reclami del ricorrente.
punto 2
Gli artt. 63 e 64 dello Statuto, nella versione vigente sino alla fine del 1978, stabilivano che: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi; essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio; la retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965; alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito ... un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio; il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla data del 1° gennaio 1962 pari al 100 %».
punto 3
A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, il dipendente può chiedere che una parte del suo stipendio venga trasferita regolamente o eccezionalmente in un paese diverso da quello della sua sede di servizio. Il n. 4 di detto articolo, nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, disponeva che questi trasferimenti dovevano venir effettuati tramite l'istituzione da cui dipendeva l'interessato e «al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento». Si considerava «tasso di cambio ufficiale» ai sensi di detta disposizione l'ultima parità accettata dal FMI, che era rimasta immutata dal 1° novembre 1979 (cioè, ad esempio, 13,66 BFR per 1 DM).
punto 4
Il 21 dicembre 1978 il Consiglio adottava il regolamento (Euratom, CECA, CEE) η. 3085/78 (GU n. L 369, pag. 6), il quale, all'art. 1. disponeva che il testo dell'art. 63 dello Statuto è sostituito dal testo seguente: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1o luglio 1978. Al momento dell'esame annuale del livello delle retribuzioni previsto dall'art. 65, tale data può essere modificata dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, come previsto dal paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, dell'art. 148 del Trattato CEE e dell'art. 118 del Trattato Euratom. Fatta salva l'applicazione degli artt. 64 e 65, in caso di modifica di tale data, i coefficienti correttori fissati a norma delle disposizioni suddette sono modificati dal Consiglio che, deliberando secondo la procedura di cui al terzo comma, corregge l'effetto della variazione del valore del franco belga rispetto ai tassi di cui al secondo comma».
punto 5
L'art. 2 del regolamento recitava: «All'allegato VII dello Statuto, l'art. 17 è sostituito dal testo seguente: Articolo 17 1. Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario esercita le sue funzioni. 2. Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previa consultazione del comitato dello Statuto, il funzionario può: a) fare trasferire regolarmente, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti che non superi l'importo percepito quale indennità di dislocazione o di espatrio: nella moneta dello Stato membro delle Comuntà di cui è cittadino; o nella moneta dello Stato membro delle Comunità in cui si trovi il suo domicilio o la residenza di un familiare a suo carico; o nella moneta del paese in cui prestava precedentemente servizio o del paese in cui ha sede la sua istituzione, purché si tratti di un funzionario che presti servizio al di fuori del territorio delle Comunità europee; b) far effettuare trasferimenti regolari che superino il limite massimo di cui alla lettera a), purché siano destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovanti che l'interessato debba assumersi fuori del paese della sede della sua istituzione o fuori dal paese in cui esercita le proprie funzioni; e) essere autorizzato, eccezionalmente e per casi debitamente giustificati, a far trasferire — a prescindere da questi trasferimenti regolari — le somme di cui desideri poter disporre nelle monete di cui sopra. 3. I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 2 sono effettuati ai tassi di cambio previsti dall'art. 63, secondo comma, dello Statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario.»
punto 6
L'art. 4 del regolamento dispone che questo entra in vigore il 1° gennaio 1979 e ch'esso è applicabile dal 1° aprile 1979.
punto 7
Il 21 dicembre 1978 il Consiglio adottava pure il regolamento (Euratom, CECA, CEE) η. 3086/78, «che adegua i coefficienti'correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto». L'art. 1, n. 1, del regolamento fissa il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni, fra l'altro, per l'Italia a 74,3 e per la Repubblica federale di Germania a 98,7.
punto 8
A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, il ricorrente faceva regolarmente trasferire una determinata quota del suo stipendio nella Repubblica federale di Germania. Il controvalore in lire italiane degli importi così regolarmente trasferiti, nel marzo 1979, era di 652840 LIT.
punto 9
Dall'applicazione delle disposizioni summenzionate risultava che, dal 1° aprile 1979, l'equivalente in lire italiane delle somme così trasferite saliva a 1120595 LIT e perciò al ricorrente, dopo il trasferimento, veniva corrisposto un saldo di retribuzione inferiore.
punto 10
Dal 1975, dipendenti in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra segnalavano alla Commissione il notevole aumento del costo della vita in Italia, chiedendo di conseguenza una revisione del coefficiente correttore per l'Italia. Essi si dolevano in particolare del fatto che, a loro giudizio, il costo della vita a Varese era superiore a quello di Roma e chiedevano insistentemente che si tenesse conto di tale differenza nella determinazione del coefficiente correttore applicato alle loro retribuzioni.
punto 11
Nel corso degli anni 1976, 1977, e 1978, avevano luogo concertazioni tecniche tra i rappresentanti del personale e quelli della Commissione e del Consiglio, senza tuttavia giungere ad un accordo sull'importo del nuovo coefficiente correttore, né sulla data dalla quale esso avrebbe dovuto avere retroattivamente effetto. Mediante regolamenti successivi, il Consiglio aveva nel frattempo portato il coefficiente correttore per l'Italia a 176,6 contro 157,8 per il Belgio a decorrere dal 1o gennaio 1976, a 189,3 contro 157,8 per il Belgio a decorrere dal 1° luglio 1976, a 120 contro 100 per il Belgio dal 1° gennaio 1977, a 132,1 contro 104,5 per il Belgio dal 1° gennaio 1977 e a 130,2 contro 100 per il Belgio dal 1o luglio 1977. Questi regolamenti, nella maggior parte dei casi, avevano una retroattività di sei mesi.
punto 12
II 26 giugno 1978, il Consiglio adottava il regolamento n. 1461/78 (GU n. L 176, pag. 1) con il quale il coefficiente correttore per l'Italia veniva portato a 137,6 contro 102,3 per il Belgio. Nel preambolo di detto regolamento si precisa che «una decisione sulla proposta della Commissione relativa alla rettifica dei coefficienti correttori per tre paesi sedi di servizio sarà adottata solo sulla base di uno studio che la Commissione è incaricata di effettuare».
punto 13
Dopo una nuova indagine eseguita dall'Ufficio statistico delle Comunità e dopo discussioni tra la Commissione e il Consiglio, il 10 novembre 1978, la Commissione proponeva al Consilgio di aumentare il coefficiente correttore per l'Italia a 146,4 contro 102,3 per il Belgio, con effetto retroattivo al 1o gennaio 1978. Il Consiglio, accogliendo questa proposta, adottava il regolamento n. 3087/78, in data 21 dicembre 1978 (GU n. L 369, pag. 10). In pari data, il Consiglio adottava il regolamento n. 3084/78 (GU n. L 369, pag. 1) che aumenta il coefficiente correttore per l'Italia a 146,8 contro 100 per il Belgio, a decorrere dal 1° luglio 1978.
punto 14
Il personale contestava il regolamento n. 3087/78 in quanto stabilisce il coefficiente correttore ad un livello che non tiene conto del costo della vita a Varese e in quanto ammette la retroattività di detto coefficiente solo al 1° gennaio 1978.
punto 15
Nel gennaio 1979, la Commissione liquidava gli arretrati di retribuzione ai sensi dei regolamenti nn. 2087 e 3084/78.
punto 16
Il 26 marzo 1979, il ricorrente presentava alla Commissione un reclamo in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, nei confronti dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78. In pari data, egli presentava alla Commissione, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, una domanda intesa a far adottare immediatamente dalla Commissione i provvedimenti necessari per compensare le perdite di potere d'acquisto subite nel 1976 e nel 1977. Questa domanda riguardava il regolamento n. 3087/78.
punto 17
Con lettera del 4 aprile 1979, il ricorrente presentava un reclamo, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la retroattività del coefficiente correttore per l'Italia che risultava dal regolamento n. 3087/78. Il 13 giugno, il ricorrente presentava un reclamo contro l'applicazione dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78, concretatasi nei suoi confronti nel foglio di stipendio del mese di aprile.
punto 18
Con lettere del 12 luglio e del 28 settembre 1979, la Commissione respingeva detti reclami.
punto 19
II ricorrente proponeva allora il presente ricorso avverso la Commissione e il Consiglio. In sostanza egli chiede che la Corte voglia: 1) annullare le comunicazioni relative allo stipendio dei mesi gennaio e aprile 1979, nonché delle decisioni adottate in seguito a reclamo, in quanto i calcoli relativi alla retribuzione sono stati in esse effettuati secondo i regolamenti del Consiglio nn. 3085/78, 3086/78 e 3087/78; 2) dichiarare che al ricorrente spetta una retribuzione che tenga conto pure del potere d'acquisto della lira italiana all'estero e a Varese (o, in subordine, nella provincia di Varese o, il ulteriore subordine, a Roma) dopo che il ricorrente à stato destinato alla sede di Ispra, ma al più presto dal gennaio 1976; 3) dichiarare che al ricorrente, dall'aprile 1979, spetta una retribuzione per lo meno corrispondente a quella versatagli in lire italiane fino a tutto marzo 1979, e precisamente dopo aver effettuato gli stessi trasferimenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto come fino al marzo 1979, tuttavia aumentata secondo la percentuale dell'adeguamento delle retribuzioni attuato a partire dall'aprile 1979 a norma dell'art. 65, n. 1, dello Statuto; 4) dichiarare che i regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 non possono applicarsi ai trasferimenti regolarmente effettuati dal ricorrente; 5) condannare i convenuti a risarcire il danno patrimoniale subito dal ricorrente per effetto dei regolamenti in questione, con i relativi interessi.
punto 20
Con memoria dell'11 gennaio 1980, il Consiglio ha eccepito l'irricevibilità del ricorso. Secondo il Consiglio, nell'atto introduttivo si possono ravvisare tre azioni: 1) domanda di annullamento dei regolamenti nn. 3085/78, 3086/78 e 3087/78; 2) domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, e 3) domanda di disapplicazione.
punto 21
Quanto alla domanda di annullamento, il Consiglio la considera sotto due aspetti, e cioè: a) come ricorso fondato sull'art. 91 dello Statuto e b) come ricorso fondato sull'art. 146 del Trattato CEEA, corrispondente all'art. 173 del Trattato CEE. Nella prima ipotesi, il ricorso sarebbe ricevibile solo se rispettasse le condizioni di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, il che non si verifica nella fattispecie. Il ricorrente non avrebbe mai presentato al Consiglio un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. D'altro canto, il Consiglio non potrebbe considerarsi l'autorità che ha il potere di nomina nei confronti del ricorrente. L'art. 91 dello Statuto ammette soltanto l'impugnazione degli atti recanti pregiudizio, che possono venir adottati solo dalla suddetta autorità.
punto 22
Nella seconda ipotesi, la domanda di annullamento non potrebbe fondarsi sull'art. 146 del Trattato CEEA. I regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 si applicano a tutto il personale delle istituzioni comunitarie, mentre il regolamento n. 3087/78 vale per tutti i dipendenti che prestano servizio in Italia. Non si potrebbe quindi sostenere che si tratta di decisioni di cui il ricorrente è destinatario, oppure di decisioni che, pur se adottate in forma di regolamento, lo riguardano direttamente e individualmente. Inoltre, il ricorso non sarebbe stato proposto nel termine di due mesi dalla data della pubblicazione dei regolamenti in questione, come prescrive il 3° comma dell'art. 173.
punto 23
Nemmeno la domanda di risarcimento sarebbe ricevibile. Secondo la giurisprudenza della Corte, una siffatta azione, se scaturisce dal rapporto di impiego tra l'interessato e l'istituzione, esulerebbe, in particolare sotto il profilo della ricevibilità, dalla sfera d'applicazione degli artt. 178 e 215 del Trattato.
punto 24
Quanto alla richiesta di disapplicare i regolamenti, essa parrebbe fondarsi sull'art. 156 del Trattato CEEA, che corrisponde all'art. 184 dei Trattato CEE. Questa disposizione consente alla parte interessata di far valere dinanzi alla Corte l'impossibilità di applicare un regolamento, qualora il problema si ponga nell'ambito di una controversia che metta in causa detto regolamento, nonché di avvalersi, a questo scopo, dei mezzi di cui all'art. 173, Io comma, del Trattato CEE. Dalla giurisprudenza della Corte si desumerebbe che tuttavia la dichiarazione di inapplicabilità ai sensi dell'art. 184 del Trattato è il risultato di un procedimento incidentale e ad effetti limitati. La possibilità di chiedere una dichiarazione di inapplicabilità non costituisce di per sé un mezzo di impugnazione giurisdizionale esperibile nei confronti del Consiglio per il semplice fatto che questo è l'istituzione che ha emanato l'atto di cui viene denunciata l'illegittimità.
punto 25
A questa eccezione il ricorrente oppone che il ricorso diretto contro il Consiglio non costituisce una domanda di annullamento, ma solo una domanda di risarcimento. Nell'ipotesi in cui gli artt. 90 e 91 dello Statuto non possano disciplinare i rapporti tra il ricorrente e il Consiglio, essi non potrebbero nemmeno — come lex specialis — impedire l'applicazione degli artt. 151 e 188, 2° comma, del Trattato CEEA. Il ricorrente ritiene dunque di poter fondare le sue domande di risarcimento su detti articoli.
punto 26
Secondo il ricorrente, partendo dal presupposto che le condizioni contemplate dall'art. 90, n. 2, dello Statuto devono essere soddisfatte in qualsiasi caso, si dovrebbe ritenere che dette condizioni sono soddisfatte nel caso di specie, avendo egli proposto reclamo contro i regolamenti del Consiglio rivolgendosi all'autorità che ha il potere di nomina. Gli argomenti del Consiglio sarebbero contraddittori in quanto mirano ad escludere l'applicazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto per la domanda di annullamento, mentre tendono a farli applicare per la domanda di risarcimento. Il ricorrente chiederebbe la disapplicazione dei regolamenti solo in via incidentale.
punto 27
L'eccezione del Consiglio va accolta. La domanda di annullamento dei regolamenti del Consiglio nn. 3085/78 e 3086/78 non è ricevibile in quanto i regolamenti in questione si applicano erga omnes e non possono venir assimilati a decisioni che, pur se adottate in forma di regolamenti, riguardano direttamente e individualmente il ricorrente. Inoltre, pur nell'ipotesi in cui detta azione esperita contro il Consiglio fosse ricevibile sotto questo profilo, essa risulterebbe comunque irricevibile nella fattispecie perché tardiva, giacché non è stata promossa nei termini prescritti dall'art. 146, 3° comma, del Trattato CEEA, che corrisponde all'art. 173, 3° comma, del Trattato CEE.
punto 28
Con la sua domanda di risarcimento il ricorrente vuol giungere esattamente allo stesso risultato che avrebbe ottenuto con l'annullamento di detti regolamenti. La Corte ha ripetutamente affermato, fra l'altro nella sentenza 15 dicembre 1966 (Schreckenberg, 59/65, Race. pag. 799), che, se è possibile esperire un'azione di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio, ciò non consente però di aggirare l'ostacolo dell'irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale. La domanda di risarcimento è perciò irricevibile.
punto 29
Stando così le cose, il ricorso, in quanto promosso contro il Consiglio, è irricevibile.
punto 30
Nel controricorso, la Commissione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso limitatamente ad alcuni capi dello stesso. La Corte (Prima Sezione) ritiene di doversi astenere dal decidere sulle questioni relative alla ricevibilità del ricorso, in quanto promosso contro la Commissione, finché le parti non abbiano esposto i loro argomenti sul merito ed abbiano prodotto la relativa documentazione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 31
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 32
Tuttavia, a norma dell'art. 70 del suddetto regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese incontrate dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1° In quanto promosso contro il Consiglio, il ricorso è irricevibile. 2° Il ricorrente e il Consiglio sopporteranno le spese rispettivamente incontrate.

Firme

Bosco O'Keeffe Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 novembre 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione G. Bosco

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