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Sez. 1, Sentenza n. 8559 del 02/05/1997 Ud. (dep. 24/09/1997) Rv. 208573 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Nozione di documento - Sentenze non irrevocabili e ordinanze intervenute nel corso del procedimento - Sono tali - Loro valore probatorio.
Stato
decisa il 1997-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208573-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

L'art. 234 cod. proc. pen. in tema di prova documentale ricomprende genericamente nella nozione di documento tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura e, quindi, anche le sentenze non irrevocabili e le ordinanze di custodia cautelare e di convalida di arresto o di fermo e di tali atti consente l'acquisizione al processo. Dagli stessi, tuttavia, non può trarsi la prova dei fatti in essa descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata espressamente dalla legge alle sole sentenze divenute irrevocabili; ma questo non esclude che il giudice, in base al principio del libero convincimento, possa trarre, dagli indicati provvedimenti, elementi di giudizio, anche favorevoli all'imputato, e comunque finalizzati al perseguimento del fine primario del processo penale, e cioè l'accertamento della verità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)