Sez. 2, Sentenza n. 12930 del 14/03/2007 Cc. (dep. 29/03/2007) Rv. 236466 - 01
NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA | Notificazione del decreto di citazione a giudizio - Inosservanza delle formalità di cui all'art. 8 L. n. 890 del 1982 - Omissione di notifica - Esclusione - Difetto di notifica - Sussistenza - Ragioni.
NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA
In tema di notificazioni a mezzo posta del decreto di citazione a giudizio, l'inosservanza delle formalità relative alle modalità di documentazione delle attività poste in essere dall'agente postale non causa l'omissione della notifica del decreto di citazione a giudizio, ma un mero difetto rimediabile con la rinnovazione ad opera del giudice del dibattimento, perché una volta che l'ufficiale giudiziario ha documentato, con la relazione di notificazione, la consegna dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo il numero di registro, la sottoscrizione e l'indicazione dell'ufficio, la spedizione dell'atto deve ritenersi effettuata, seppure in mancanza di prova della ricezione da parte dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)