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Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

Testo in vigore al

Art. 38

1. L'iscritto che abbia conseguito il diritto alla pensione non e' tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 17 n. 5 e 25 e non e' ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

Art. 39

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 31910

Art. 41

1. La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalita' di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia.

Art. 45

1. L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosita' entro il termine di sei mesi, che gli verra' fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali.9

Art. 47

1. Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato.

Capo IV. Del trattamento di assistenza

Capo V. Della gestione finanziaria

Art. 50

1. L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico, corredati delle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, a tutti i Consigli dell'Ordine e al Ministro di grazia e giustizia.

3. Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dell'Ordine l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con la indicazione delle relative liquidazioni e i Consigli stessi trasmettono alla Cassa l'elenco, senza indicazione di nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.

Art. 52

1. La riscossione del contributo annuo e della percentuale delle retribuzioni per incarichi giudiziari non pagata entro tre mesi dalla liquidazione si effettua in sei rate bimestrali e con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in essa stabiliti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

2. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo e della percentuale predetta gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa nel termine di un mese dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento.

3. La Giunta decide sui reclami degli interessati nel termine di tre mesi dalla data di presentazione.

Art. 53

1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impiegate in titoli di Stato ovvero in titoli di istituti esercenti il credito fondiario.
In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

2. Disposizioni finali e transitorie.

Art. 54

1. Le somme che all'entrata in vigore della presente legge risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza sono calcolate in loro favore, per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge.

2. Le somme accreditate nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i 50 anni di eta' ..., sono integrate, al momento della liquidazione della pensione o del capitale accreditato nel conto individuale, con quote di lire 12.000 per ogni anno di effettivo esercizio della professione compiuto in eta' superiore ai cinquant'anni, ai termini dell'art. 80 comma primo, del regio decreto 25 giugno 1910, n. 951, fino ad un massimo di venticinque quote.

3. Tale integrazione non e' estesa a coloro che ai sensi dell'art. 2 possono essere iscritti alla Cassa per il solo trattamento di assistenza.

4. Per l'integrazione stabilita dal presente articolo sono assegnate le somme destinate dalla legge 11 dicembre 1939, n. 1938, al fondo di integrazione o all'accreditamento nei conti individuali e non ancora ripartite.

5. Le residuali somme occorrenti sono prelevate ogni anno e per il periodo di 35 anni dal gettito dei contributi indicati nell'art. 22.

Art. 55

1. Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dell'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, e' fatta nella seguente misura:

2. 70 per cento nei conti individuali di tutti gli i iscritti;

3. 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di eta'. Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare della quota di accreditamento elevata, a lire 36 mila all'anno, per gli avvocati che abbiano superato i 50 anni di eta' e l'ammontare del contributo personale previsto dall'art. 25, da questi ultimi dovuto, non puo' essere inferiore alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei proventi determinata a norma delle precedenti disposizioni e la somma di lire 36.000.1

Art. 56

1. Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge godono del trattamento eccezionale di previdenza stabilito nell'art. 28 della legge 1 dicembre 1939, n. 1938, continuano a percepire i relativi assegni.

2. Qualora le disponibilita' del fondo costituito per tale trattamento fino all'entrata in vigore della presente legge lo consentano saranno deliberati miglioramenti da distribuirsi, tenendosi conto delle condizioni individuali dei beneficiati.

3. Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e non abbiano esercitato questo loro diritto hanno la facolta' di esercitarlo nel termine di mesi sei dalla suddetta data.

4. Tale diritto di trattamento eccezionale di previdenza dopo il compimento del settantesimo anno di eta' e' riconosciuto altresi' a favore degli iscritti all'ente di previdenza che non possono o non intenderanno avvalersi del diritto di riscatto previsto dall'art. 60, sempre che concorrano le seguenti condizioni:

  1. 1) che ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 2 per l'ammissione al trattamento di pensione;

  2. 2) che l'iscritto non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici per i quali sia previsto un trattamento di quiescenza, fatta eccezione per le pensioni di guerra e per gli assegni di natura mutualistico-previdenziale;

  3. 3) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991;

  4. 4) che abbia esercitato la professione almeno per 20 anni e sia stato iscritto all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore a 10 anni;

  5. 5) che abbia pagato regolarmente i contributi dovuti.

5. Il conseguimento della pensione per trattamento eccezionale di previdenza e' subordinato all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni o al versamento di tanti contributi nella misura stabilita dall'art. 54, comma secondo, quanti sono gli anni che mancano al compimento di 10 anni di iscrizione.

6. Il periodo di iscrizione alla Cassa o l'ammontare dei contributi previsti dal comma precedente e' ridotto a cinque per coloro che all'entrata in vigore della legge hanno compiuto 70 anni di eta' e non e' richiesto per coloro che hanno compiuto il 75° anno di eta'.

7. Il conseguimento della pensione non e' subordinato alla condizione prevista dal comma quinto e sesto qualora l'inscritto chieda di essere ammesso al trattamento eccezionale di previdenza al compimento del 75° anno di eta'.

8. Le somme dovute dal richiedente come contributo integrativo ai sensi del comma quinto e sesto sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua eta' all'entrata in vigore della legge e l'eta' nella quale e' ammesso al godimento degli assegni di pensione per trattamento eccezionale di previdenza e sono riscosse con le modalita' previste dall'art. 52.

Art. 57

1. L'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non e' subordinato alla cancellazione dall'albo e la relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con l'indicazione dell'eta' nella quale si chiede che abbia inizio il godimento di pensione.