Sez. L, Sentenza n. 4602 del 13/08/1982 (Rv. 422571 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - APPLICABILITÀ A SOGGETTI ESTRANEI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - APPLICABILITÀ A SOGGETTI ESTRANEI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'accertamento, compiuto dal giudice del merito, dell'applicabilità di un contratto collettivo postcorporativo (non reso efficace erga omnes) anche a soggetti estranei alle associazioni stipulanti, per essere stato esso recepito, attraverso l'ininterrotta e notoria applicazione delle sue clausole, nella disciplina dei relativi rapporti di lavoro, si risolve in un giudizio di fatto, che è insindacabile in Sede di legittimità, se sostenuto da motivazione adeguata ed esente da vizi. (V 190/81, mass n 410598; (V 1038/66, mass n 322079).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)