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Sez. L, Sentenza n. 4602 del 13/08/1982 (Rv. 422571 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - APPLICABILITÀ A SOGGETTI ESTRANEI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422571-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - APPLICABILITÀ A SOGGETTI ESTRANEI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'accertamento, compiuto dal giudice del merito, dell'applicabilità di un contratto collettivo postcorporativo (non reso efficace erga omnes) anche a soggetti estranei alle associazioni stipulanti, per essere stato esso recepito, attraverso l'ininterrotta e notoria applicazione delle sue clausole, nella disciplina dei relativi rapporti di lavoro, si risolve in un giudizio di fatto, che è insindacabile in Sede di legittimità, se sostenuto da motivazione adeguata ed esente da vizi. (V 190/81, mass n 410598; (V 1038/66, mass n 322079).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)