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Sez. L, Sentenza n. 3147 del 12/05/1986 (Rv. 446149 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETÀ ERGA OMNES - IN GENERE - ESTENSIONE AD IMPRESE ESTRANEE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446149-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETÀ ERGA OMNES - IN GENERE - ESTENSIONE AD IMPRESE ESTRANEE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - ESCLUSIONE.*

La legge 14 luglio 1959 n. 741, delegando il governo ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge nei confronti di tutti gli appartenenti alla medesima categoria, ha conferito Rilevanza giuridica non già a categorie astratte delle attività produttive e professionali ma alle categorie quali risultano dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla stipulazione collettiva. Pertanto, se la contrattazione collettiva è intercorsa con determinate singole imprese, la sua disciplina non può che riguardare esclusivamente i rapporti di lavoro dei dipendenti di quelle e non già delle altre che a tale contrattazione siano rimaste estranee. Ne consegue che il C.C.n.L. 7 dicembre 1956 per i funzionari delle aziende di credito, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 501, può trovare applicazione nei confronti dei dipendenti di un istituto bancario solo se ed in quanto quest'ultimo sia risultato menzionato fra le imprese stipulanti quale socio ordinario dell'assicredito ed in ragione del numero - più di cento unità - del personale dipendente. (nella specie la C.S. ha ritenuto inammissibile la questione dell'applicabilità del C.C.n.L. 7 dicembre 1956 perché dedotta per la prima volta senza che nel giudizio di merito si fosse proceduto all'accertamento specificato in massima). (V 6568/82, mass n 424197; (V 958/78, mass n 390289).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Contr. Coll. 07/12/1956, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)