Sez. 3, Ordinanza n. 30977 del 03/12/2024 (Rv. 673195-01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - MAGNETOFONO (REGISTRAZIONI) | Prova civile - Registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica - Efficacia probatoria - Condizioni - Necessità che la conversazione coinvolga almeno una delle parti in causa - Sussistenza.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - MAGNETOFONO (REGISTRAZIONI)
In tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)