Sez. 1 - , Ordinanza n. 10711 del 20/04/2023 (Rv. 667550 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE | Separazione coniugi - Addebito - Patologia psichiatrica non comportante incapacità di intendere e volere - Esonero del giudice dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali in relazione all’art. 143 c.c. e alla loro efficacia causale sulla crisi coniugale - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE
In tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichiatrica che non comporti un'effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronunzia di addebito, non è esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale.
Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)