Sez. 3, Sentenza n. 633 del 30/01/1990 (Rv. 465066 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - RINUNCIA IN OCCASIONE DI PRECEDENTE ALIENAZIONE - SUCCESSIVO ESERCIZIO DEL DIRITTO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - RINUNCIA IN OCCASIONE DI PRECEDENTE ALIENAZIONE - SUCCESSIVO ESERCIZIO DEL DIRITTO - AMMISSIBILITÀ.*
La rinunzia ad avvalersi del diritto di prelazione preveduto dallo art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, manifestata in occasione d'una precedente alienazione del terreno confinante, non è di ostacolo all'Esercizio del medesimo diritto in occasione d'un successivo trasferimento del medesimo fondo, giacché la rinuncia non può estendere i suoi effetti ad un diritto non ancora sorto. (V 1932/84, mass n 434012).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)