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Sez. 3, Sentenza n. 633 del 30/01/1990 (Rv. 465066 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - RINUNCIA IN OCCASIONE DI PRECEDENTE ALIENAZIONE - SUCCESSIVO ESERCIZIO DEL DIRITTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465066-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - RINUNCIA IN OCCASIONE DI PRECEDENTE ALIENAZIONE - SUCCESSIVO ESERCIZIO DEL DIRITTO - AMMISSIBILITÀ.*

La rinunzia ad avvalersi del diritto di prelazione preveduto dallo art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, manifestata in occasione d'una precedente alienazione del terreno confinante, non è di ostacolo all'Esercizio del medesimo diritto in occasione d'un successivo trasferimento del medesimo fondo, giacché la rinuncia non può estendere i suoi effetti ad un diritto non ancora sorto. (V 1932/84, mass n 434012).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)