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Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Testo in vigore al

Art. 243 ter

1.

Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre civile al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che, in conformità delle disposizioni del titolo V, si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA.

L’obbligo di cui al primo comma si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

2.

L’obbligo cui sono soggetti i prestatori di servizi di pagamento ai sensi del paragrafo 1 si applica quando, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario.

Il numero dei pagamenti transfrontalieri di cui al primo comma del presente paragrafo sono calcolati in relazione ai servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo di cui all’articolo 243 quater, paragrafo 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento disponga di informazioni indicanti che il beneficiario possiede più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

3. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai servizi di pagamento forniti dai prestatori di servizi di pagamento del pagatore rispetto a qualsiasi pagamento ove almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in uno Stato membro, come indicato dal BIC del prestatore di servizi di pagamento o da qualsiasi altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento e la sua localizzazione. Ciononostante, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore include tali servizi di pagamento nel calcolo di cui al paragrafo 2.

4. Quando l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 1 è applicabile, la documentazione:

  1. a) è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data del pagamento;

  2. b) è messa a disposizione, in conformità dell’articolo 24 ter del regolamento (UE) n. 904/2010, dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento o degli Stati membri ospitanti se il prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine.

Art. 243 quater

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 243 ter, paragrafo 1, secondo comma e fatte salve le disposizioni del titolo V, la localizzazione del pagatore è considerata essere nello Stato membro corrispondente:

  1. a) all’IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo,

  2. b) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 243 ter, paragrafo 1, secondo comma, la localizzazione del beneficiario è considerata essere nello Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo corrispondente:

  1. a) all’IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo,

  2. b) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.

Art. 243 quinquies

1. La documentazione che i prestatori di servizi di pagamento devono conservare ai sensi dell’articolo 243 ter contiene le informazioni seguenti:

  1. a) il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;

  2. b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

  3. c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;

  4. d) l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

  5. e) il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;

  6. f) se disponibile, l’indirizzo del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

  7. g) i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 243 ter, paragrafo 1;

  8. h) i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti individuati come relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

  1. a) la data e l’ora del pagamento o del rimborso di pagamento;

  2. b) l’importo e la valuta del pagamento o del rimborso di pagamento;

  3. c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario, lo Stato membro di destinazione del rimborso, secondo il caso, e le informazioni utilizzate per determinare l’origine o la destinazione del pagamento o del rimborso di pagamento in conformità dell’articolo 243 quater;

  4. d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;

  5. e) se del caso, l’indicazione che il pagamento è disposto nei locali dell’esercente.

Sezione 3. Obblighi specifici relativi all'archiviazione delle fatture

Art. 244

Ogni soggetto passivo deve provvedere all'archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto.

Art. 245

1. Ai fini della presente direttiva, il soggetto passivo può stabilire il luogo di archiviazione di ogni fattura, a condizione di mettere senza indugio a disposizione delle autorità competenti, ad ogni loro eventuale domanda, tutte le fatture o informazioni archiviate conformemente all'articolo 244.

2.

Gli Stati membri possono esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio la comunicazione del luogo di archiviazione quando esso si trovi fuori del loro territorio.

Gli Stati membri possono inoltre esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio l'archiviazione nello stesso territorio delle fatture emesse da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché di tutte le fatture che ha ricevuto, laddove l'archiviazione non sia effettuata tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso completo e in linea ai dati in questione.

Art. 247

1. Ciascuno Stato membro stabilisce il periodo per il quale i soggetti passivi devono provvedere all'archiviazione delle fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel suo territorio, nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti nel suo territorio.

2. Per garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 233, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse o messe a disposizione. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, esso può esigere altresì l'archiviazione per via elettronica dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura come disposto all'articolo 233.

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può imporre condizioni specifiche che vietano o limitano l'archiviazione delle fatture in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003, nonché il diritto di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione di cui all'articolo 249.

Art. 248

Gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi fissate, l'obbligo di archiviare le fatture ricevute da persone non soggetti passivi.

Sezione 4. Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro

Art. 248 bis

A fini di controllo, e per quanto riguarda le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio nonché le fatture ricevute dai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, gli Stati membri possono prescrivere, per taluni soggetti passivi o in determinati casi, la traduzione nelle loro lingue ufficiali. Gli Stati membri non possono, tuttavia, imporre un obbligo generale di traduzione delle fatture.

Art. 249

A fini di controllo, qualora un soggetto passivo archivi, tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati, le fatture da esso emesse o ricevute, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito e, nel caso in cui l'IVA sia dovuta in un altro Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro hanno il diritto di accedere a tali fatture per via elettronica, di scaricarle e di utilizzarle.

Capo 5. Dichiarazioni

Art. 250

1. Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l'importo delle operazioni esenti.

2. Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia presentata, alle condizioni da essi fissate, per via elettronica.

Art. 251

Oltre ai dati di cui all'articolo 250, nella dichiarazione IVA relativa a un dato periodo d'imposta devono figurare le informazioni seguenti:

  1. a) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui all'articolo 138 e a titolo delle quali l'imposta è diventata esigibile nel corso di tale periodo d'imposta;

  2. b) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli articoli 33 e 36, effettuate nel territorio di un altro Stato membro e a titolo delle quali l'imposta è diventata esigibile nel corso di tale periodo d'imposta, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione;

  3. c) l'importo totale, al netto dell'IVA, degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle operazioni assimilate di cui agli articoli 21 e 22, effettuati nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione e a titolo dei quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta;

  4. d) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli articoli 33 e 36, effettuate nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione e a titolo delle quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato nel territorio di un altro Stato membro;

  5. e) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni effettuate nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione per le quali il soggetto passivo è stato designato quale debitore dell'imposta, in conformità dell'articolo 197 ed a titolo delle quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta.

Art. 252

1. La dichiarazione IVA deve essere presentata entro un termine che è stabilito dagli Stati membri. Tale termine non può superare di oltre due mesi la scadenza di ogni periodo d'imposta.

2.

Gli Stati membri fissano la durata del periodo d'imposta ad un mese, due mesi ovvero tre mesi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire una durata diversa, comunque non superiore ad un anno.

Art. 253

La Svezia può applicare alle piccole e medie imprese una procedura semplificata che preveda la presentazione della dichiarazione IVA tre mesi dopo la scadenza del periodo annuale di imposizione diretta per i soggetti passivi che effettuano soltanto operazioni imponibili a livello nazionale.

Art. 254

Per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nei confronti di un acquirente non identificato ai fini dell'IVA, o da un soggetto passivo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il venditore comunichi tutte le informazioni necessarie per consentire l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte dell'amministrazione.

Art. 255

Se designano come debitore dell'imposta l'acquirente di oro da investimento in virtù dell'articolo 198, paragrafo 1 o se, nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 198, paragrafo 2 di designare come debitore dell'imposta l'acquirente, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché tale persona adempia gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

Art. 256

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 204, sono considerate debitrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

Art. 257

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli enti non soggetti passivi, debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

Art. 259

Gli Stati membri possono chiedere alle persone che effettuano acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di fornire, al momento della presentazione della dichiarazione IVA, tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'IVA e al suo controllo da parte dell'amministrazione.

Art. 260

Gli Stati membri adottano le modalità di dichiarazione per quanto riguarda le importazioni di beni.