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Sez. 2, Sentenza n. 831 del 26/02/1977 (Rv. 384447 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE SOLLEVANTE L'ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384447-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE SOLLEVANTE L'ECCEZIONE.*

La parte che eccepisce il difetto di integrita del contraddittorio ha l'Onere di indicare i litisconsorti pretermessi in giudizio e, trattandosi di successori di parte deceduta, di provare la posizione loro nei rapporti con la parte medesima. (V 1384/74, mass n 369461).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)