Sez. 2, Sentenza n. 831 del 26/02/1977 (Rv. 384447 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE SOLLEVANTE L'ECCEZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE SOLLEVANTE L'ECCEZIONE.*
La parte che eccepisce il difetto di integrita del contraddittorio ha l'Onere di indicare i litisconsorti pretermessi in giudizio e, trattandosi di successori di parte deceduta, di provare la posizione loro nei rapporti con la parte medesima. (V 1384/74, mass n 369461).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)