Sez. L, Sentenza n. 22657 del 11/12/2012 (Rv. 624646 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Organico orchestrale - Assunzioni a termine - Configurabilità - Portata - Per l'esecuzione di specifici brani - Possibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di lavoro degli orchestrali, non è configurabile in linea generale un numero fisso di componenti dell'orchestra, rispetto ai quali sia esclusa l'apposizione del termine al contratto di lavoro - con correlata limitazione di tale apponibilità al solo contratto stipulato per eventuali componenti "aggiunti" - essendo per tutti consentita l'assunzione a termine, ai sensi dell'art. 1 lett. e), della legge n. 230 del 1962, nel testo sostituito dalla legge n. 266 del 1977, per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, ovvero, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, fermo restando che, ove, vi sia stata fissazione dell'organico orchestrale per il repertorio sinfonico classico e romantico da parte degli organi amministrativi ed artistici di un'istituzione musicale, le relative valutazioni sono, in quanto tecniche, sottratte al sindacato giurisdizionale, così come sfuggono a questo le decisioni, anche frequenti, di eseguire brani che richiedano un rafforzamento di organico, includendo nell'orchestra elementi straordinari e perciò da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)