Sez. 2, Ordinanza n. 1123 del 18/04/1973 Cc. (dep. 25/09/1973) Rv. 125007 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - CONDIZIONI PER IL DOMICILIO ELETTO: INDICAZIONE DEL LUOGO E DELLE PERSONE DEL DOMICILIATARIO - SOLA INDICAZIONE DEL LUOGO - COSTITUISCE DOMICILIO DICHIARATO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - CONDIZIONI PER IL DOMICILIO ELETTO: INDICAZIONE DEL LUOGO E DELLE PERSONE DEL DOMICILIATARIO - SOLA INDICAZIONE DEL LUOGO - COSTITUISCE DOMICILIO DICHIARATO.*
La elezione di domicilio richiede la indicazione non soltanto del luogo ma anche della persona del domiciliatario: nel difetto di quest'ultima indicazione, trattasi di dichiarazione di domicilio, ancorche il dichiarante abbia usato impropriamente il termine 'elezioné. (V 112746, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)