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Sez. 3, Sentenza n. 4432 del 02/02/1981 Ud. (dep. 13/05/1981) Rv. 148813 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - ATTESTAZIONE SANITARIA REDATTA IN TERMINI GENERICI O PER MALATTIA ACCESSUALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - SPECIFICA MOTIVAZIONE - NECESSITA ESCLUSA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148813-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - ATTESTAZIONE SANITARIA REDATTA IN TERMINI GENERICI O PER MALATTIA ACCESSUALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - SPECIFICA MOTIVAZIONE - NECESSITA ESCLUSA - FATTISPECIE.*

Quando la certificazione medica sia generica, con prognosi vaghe e approssimative o quando la malattia sia accessuale, di possibile rapido decorso, e la certificazione sia di qualche giorno anteriore all'udienza e priva di ulteriori elementi Atti a profilare una assoluta impossibilita a comparire, non sorge nel giudice l'Obbligo di specifica motivazione sull'impedimento addotto, non essendogli stato fornito alcun elemento per il giudizio. (fattispecie relativa ad attestazione di riacutizzazione di ulcera duodenale). (V mass nn 143252, 132749, 132672, 111630, 107580, 110564 e 105803).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)