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Sez. 1, Sentenza n. 3439 del 07/06/1982 (Rv. 421414 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CESSIONE O TRASFERIMENTO - OPERA CREATA IN ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA - LEGGE SULLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE TRASFERITI AL COMMITTENTE - PREVIA INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - NECESSITÀ - PROVA DELL'ESISTENZA DI PATTI LIMITATIVI - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DELL'ASSOLVIMENTO DEL RELATIVO ONERE DA PARTE DELL'AUTORE - INCIDENZA.*
Stato
decisa il 1982-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421414-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CESSIONE O TRASFERIMENTO - OPERA CREATA IN ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA - LEGGE SULLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE TRASFERITI AL COMMITTENTE - PREVIA INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - NECESSITÀ - PROVA DELL'ESISTENZA DI PATTI LIMITATIVI - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DELL'ASSOLVIMENTO DEL RELATIVO ONERE DA PARTE DELL'AUTORE - INCIDENZA.*

Nel caso di opera (nella specie: disegno con funzione di marchio commerciale) creata in esecuzione di un contratto di prestazione d'opera, non resta esclusa l'applicazione della legge sulla tutela del diritto d'autore 22 aprile 1941 n. 633 - sempre che ne ricorrano i presupposti (da verificare in relazione alla invocata tutela del diritto morale e del diritto patrimoniale d'autore) - atteso che lo specificato contratto - oltre a non incidere sulla paternità dell'opera, poiché è la creazione ad investire l'autore della qualità di creatore, e il diritto del committente non può essere che un diritto derivato, trasmessogli con la consegna dell'opera - implica il trasferimento al committente stesso dei diritti di utilizzazione dell'opera, solo nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto. In conseguenza, unicamente dopo che, attraverso l'interpretazione della volontà contrattuale delle parti, si sia accertato quali dei diversi ed indipendenti diritti di utilizzazione sia stato trasferito al committente, assume Rilevanza la prova dell'esistenza di patti limitativi delle possibili utilizzazioni consentite dall'oggetto e dalla finalità del contratto nonché incidenza l'accertamento dell'assolvimento del relativo Onere da parte dell'autore. (V 3004/73, mass n 366696).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 6, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)