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Sez. 2, Sentenza n. 261 del 21/01/1966 (Rv. 320487 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO AL DIFENSORE (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - OMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320487-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO AL DIFENSORE (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - OMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE - EFFETTI.*

Ai fini dell'ammissibilita del ricorso per Cassazione, in caso di procura rilasciata a margine, e sufficiente che nella copia del ricorso stesso, notificata all'altra parte, sia data notizia del rilascio della procura al difensore, anche se nel trascriverla si sia omesso di riportare la firma del ricorrente e la relativa autenticazione. (Cfr 3290/60; 1651/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)