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Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

Testo in vigore al

Art. 51

1. Il giudizio complessivo e' espresso con le qualifiche ottimo; distinto; buono; mediocre; cattivo, tenendo presenti per l'assegnazione di esse le norme contenute negli articoli 13 a 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

2. La qualifica e' comunicata, in apposito foglio, all'interessato che vi appone la data e la firma. Egli puo' ricorrere alla Commissione del personale entro quindici giorni dalla comunicazione.

3. In tale caso la Commissione, avuti i chiarimenti dal superiore che ha assegnato la qualifica, formula quella definitiva con deliberazione non soggetta ad alcun gravame.

4. Qualora la qualifica sia stata attribuita dal vice avvocato generale dello Stato, questi non prende parte alla deliberazione.

5. Gli anni per i quali e' stata attribuita una qualifica inferiore al buono non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.

Capo VII. Promozioni.

Art. 52

1. L'esame per il conferimento dei posti di procuratore di seconda classe ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

2. Le prove scritte consistono:

  1. 1° nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile e commerciale;

  2. 2° nella redazione di atti della procedura civile e penale;

  3. 3° nello svolgimento di un tema di diritto amministrativo e finanziario.

3. La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo e finanziario, nonche' procedura civile e procedura penale.

4. Il concorso e' indetto con decreto del Capo del Governo, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da tale pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande di ammissione, che non sara' minore di un mese.

5. La Commissione giudicatrice del concorso e' composta, su designazione dell'Avvocato generale dello Stato, da un sostituto avvocato generale o da due vice avvocati dello Stato. Un sostituto avvocato dello Stato designato dall'Avvocato generale, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

6. Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli articoli 14, da 17 a 25, 27 e 29.

7. Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se i candidati non abbiano conseguito almeno otto punti.

8. Per la classificazione dei concorrenti e per la graduatoria degli idonei sono applicabili le disposizioni dell'art. 28, esclusa l'ultimo comma, e dell'art. 30; a parita' di punti e' data la precedenza ai candidati di grado piu' elevato e, a parita' di grado, a quelli che precedono nel ruolo.

Art. 53

1. La Commissione del personale designa per le promozioni a scelta gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato, in possesso dei gradi stabiliti rispettivamente dagli articoli 28 e 33 del testo unico che riconosce con giudizio insindacabile esserne piu' meritevoli; la scelta e' fatta tra coloro che almeno nel quinquennio anteriore abbiano conseguito qualifiche di ottimo o di distinto.

2. La Commissione medesima giudica con criterio insindacabile se siano meritevoli di promozione per merito secondo il turno di anzianita' gli avvocati dello Stato e gli procuratori dell'Avvocatura dello Stato del grado inferiore i quali abbiano conseguito almeno nell'ultimo triennio qualifiche di ottimo o di distinto e non piu' di una qualifica non inferiore al buono nel biennio precedente al triennio stesso.

Art. 54

1. L'esame richiesto per il conferimento del terzo dei posti disponibili nel grado di archivista ha luogo in Roma ed e' costituito da due prove scritte ed una orale.

2. Le prove scritte verseranno:

  1. a) sull'ordinamento generale amministrativo del Regno ed, in ispecie, su quello dell'Avvocatura dello Stato; sui doveri, sulle responsabilita' e sui diritti dei pubblici ufficiali;

  2. b) sulle norme riflettenti l'impianto e l'uso degli archivi ed in ispecie di quelli dell'Avvocatura dello Stato.

3. La prova orale, che durera' non meno di mezz'ora, versera' sulle materie delle prove scritte e sulle leggi costituzionali dello Stato.

4. Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli articoli 36, 37 e 38.

5. Per le altre promozioni del personale del gruppo o per quelle del personale subalterno si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni civili dello Stato.

Capo VIII. Trasferimenti, missioni e congedi.

Art. 55

1. I trasferimenti sono disposti con decreto del Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato.

2. La liquidazione delle indennita' di trasferimento e' fatta secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 56

1. I sostituti avvocati generali e gli avvocati distrettuali dello Stato possono, con decreto del Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato essere destinati a coprire rispettivamente posti vacanti di avvocato distrettuale o di sostituto avvocato generale dello Stato, assumendo il titolo inerente alla nuova funzione e nel rispettivo ruolo il posto determinato dalla loro anzianita' nel grado quarto.

Art. 57

1. Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedano, gli avvocati dello Stato e gli procuratori dell'Avvocatura dello Stato, con decreto del Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato, possono essere mandati in missione in altro ufficio dell'Avvocatura dello Stato.

2. Le indennita' di missione sono liquidate con le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 58

1. Compatibilmente con le esigenze del servizio gli avvocati dello Stato e gli procuratori dell'Avvocatura dello Stato fruiscono di un periodo annuale di ferie di giorni quarantacinque.

2. Spetta all'avvocato generale dello Stato di stabilire il turno feriale dei funzionari dell'Avvocatura generale, ed agli avvocati distrettuali dello Stato di stabilire, salvo approvazione dell'avvocato generale, quello dei funzionari delle rispettive Avvocature distrettuali, tenuto conto delle condizioni dei singoli uffici e degli usi locali.

3. Il periodo feriale normalmente decorre dal 15 luglio al 15 ottobre di ciascun anno.

Art. 59

1. L'avvocato generale dello Stato puo', per causa grave, accordare un congedo straordinario non eccedente la durata di un mese.

2. Durante il congedo straordinario non viene corrisposto il supplemento di servizio attivo.

Art. 60

1. Le ferie ed i congedi possono essere revocati od interrotti dall'avvocato generale dello Stato quando esigenze di servizio lo richiedono.

Capo IX. Competenze ed onorari di causa.

Art. 61

1. Le competenze di avvocato e di procuratore devolute all'Avvocatura dello Stato, ai termini dell'art. 21 del testo unico, vengono iscritte in cifra approssimativa negli stati di previsione del Ministero delle finanze e la loro ripartizione e' fatta alla fine di ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario.

Art. 62

1. Nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico, dopo approvata la transazione o passata in giudicato la sentenza o divenuto definitivo il lodo arbitrale che pronunciarono la compensazione delle spese, l'Avvocatura generale o l'Avvocatura distrettuale dello Stato richiede il parere della Commissione Reale per l'Ordine degli avvocati sulla misura degli onorari di avvocato che si sarebbero liquidati in confronto del soccombente; con decreto del Ministro da cui dipende l'Amministrazione interessata si provvede a corrispondere all'Avvocatura dello Stato la meta' dei detti onorari e delle competenze di procuratore che spetterebbero a norma di tariffa.

Capo X. Aspettativa, disponibilita', dimissioni, riammissioni, licenziamenti, dispensa dal servizio.

Art. 63

1. Le norme relative alle aspettative ed alle disponibilita' contenute negli articoli 81 a 94 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, si applicano anche agli avvocati dello Stato ed agli procuratori dell'Avvocatura dello Stato.

2. Le funzioni demandate nei suddetti articoli al Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Commissione del personale.

Art. 64

1. Le dimissioni, le riammissioni ed i licenziamenti degli avvocati dello Stato e degli procuratori dell'Avvocatura dello Stato sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli 46 a 50, 53 e 54 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili. Le funzioni ivi demandate al Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Commissione del personale.

2. I provvedimenti contemplati dal presente articolo che riguardano i funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato sono disposti con decreto Reale. Per gli procuratori dell'Avvocatura dello Stato si provvede con decreto del Capo del Governo.

Art. 65

1. Alla dispensa dal servizio degli avvocati e degli procuratori dell'Avvocatura dello Stato, divenuti inabili per motivi di salute, si procede previo accertamento delle loro condizioni sanitarie mediante visita medico-collegiale.

2. In esito alle risultanze della visita medico-collegiale la dispensa dal servizio e' proposta dall'avvocato generale dello Stato ed e' deliberata dal Consiglio dei Ministri per i funzionari di grado superiore al quinto e preceduta per gli altri dal parere della Commissione del personale.

3. All'interessato e' fissato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni. Le relative comunicazioni sono fatte dalla Segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli avvocati dello Stato di grado superiore al quinto e dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato per gli altri funzionari. A questi ultimi deve inoltre essere comunicata la data di riunione della Commissione del personale perche' possano, ove lo chiedano, essere sentiti personalmente.

Art. 66

1. L'avvocato generale dello Stato propone le dispense dal servizio degli impiegati d'ordine e subalterni per motivi di salute e per gli altri motivi determinati dalle disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili. Le comunicazioni di cui all'art. 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato dal R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57, sono fatte dal segretario generale.

Art. 67

1. Nei casi previsti dagli articoli 35 e 36 del testo unico e nel precedente art. 65 il motivo che determina la dispensa e' fatto risultare dal relativo decreto nel quale, inoltre, si fa menzione, secondo i casi, della deliberazione del Consiglio dei Ministri o del preventivo parere della Commissione del personale.

Art. 68

1. L'avvocato generale dello Stato ha facolta' di proporre il collocamento a riposo d'ufficio degli procuratori dell'Avvocatura dello Stato, degli impiegati d'ordine e subalterni quando abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di eta' con 20 di servizio, ancorche' non ne facciano domanda.

Capo XI. Provvedimenti disciplinari.

Art. 69

1. Quando l'avvocato generale dello Stato viene comunque a conoscenza di fatti che possano dar luogo alle sanzioni disciplinari contemplate dal secondo comma dell'art. 40 del testo unico, invita l'impiegato a giustificarsi, dopodiche' provvede nei limiti della sua competenza.

2. Se invece ritiene che i fatti possono dar luogo a sanzioni piu' gravi designa un funzionario perche' proceda agli accertamenti del caso e compia gli altri atti che secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, sono di competenza dell'ufficio del personale.

Art. 70

1. Eseguiti gli accertamenti, il funzionario designato a norma dell'articolo precedente rimette gli atti all'avvocato generale dello Stato.

2. L'avvocato generale dello Stato, quando ritenga che sia provata l'insussistenza degli addebiti o che debba applicarsi una sanzione di sua competenza, provvede in conformita'. Negli altri casi convoca la Commissione del personale per la trattazione orale ponendo frattanto gli atti a disposizione dei commissari.

3. Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato da' avviso all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale, osservando i termini di cui all'art. 73 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e lo avverte che puo' prendere visione e copia degli atti.

4. Alla trattazione orale interviene quale relatore il funzionario che ha compiuto l'istruttoria.

5. La Commissione del personale, sentito anche l'incolpato ove questi si presenti, procede, dopo che si sono ritirati relatore e l'incolpato, alle proprie risoluzioni con le norme prescritte dall'art. 74 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 71

1. Il provvedimento col quale si infligge una punizione superiore alla censura e alla riduzione dello stipendio a funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato e adottato con decreto Reale.

2. Se la punizione e' inflitta ad procuratori dell'Avvocatura dello Stato il provvedimento e' adottato con decreto del Capo del Governo.

3. Le stesse modalita' si osservano in caso di proscioglimento in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri o a proposta della Commissione del personale per insussistenza degli addebiti.