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Sez. 3, Sentenza n. 5264 del 16/09/1980 (Rv. 409104 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE TRIMESTRALE - SOSPENSIONE - ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DELLA AMMISSIONE ALL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI MUTUO - SPECIFICITA - NECESSITA - RICHIAMO AL DISPOSTO DEL SETTIMO COMMA DELL'ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409104-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE TRIMESTRALE - SOSPENSIONE - ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DELLA AMMISSIONE ALL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI MUTUO - SPECIFICITA - NECESSITA - RICHIAMO AL DISPOSTO DEL SETTIMO COMMA DELL'ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - INSUFFICIENZA.*

Ai fini della sospensione - ex art 8, settimo comma, della legge n 590 del 1965 - del termine trimestrale per il pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'avente diritto alla prelazione agraria, l'attestazione, da parte dell'ispettorato provinciale della agricoltura, che la domanda di mutuo presentata da tale soggetto e stata ammessa all'istruttoria deve essere specifica, non essendo desumibile per implicito dal mero richiamo, contenuto nello stesso certificato, al disposto del settimo comma dell'art 8 citato, specie se il significato di tale richiamo sia vanificato da altro elemento contrastante e, in particolare, dalla cancellatura (nel modulo adoperato per la redazione del certificato) dell'attestazione relativa all'ammissione all'istruttoria della domanda anzidetta.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)