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Sez. 1, Sentenza n. 6261 del 01/07/1994 (Rv. 487266 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclami | Rigetto della istanza di fallimento - Reclamo avverso il relativo decreto del tribunale - Accoglimento - Rimessione degli atti al tribunale per la declaratoria di fallimento - Decreto relativo della Corte di Appello - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487266-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclami

Il decreto della Corte di appello che, ai sensi dell'art. 22 della Legge Fallimentare - accogliendo il reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento, rimette gli atti allo stesso tribunale perché provveda alla relativa declaratoria - assolve una funzione meramente processuale propedeutica alla sentenza che dichiara il fallimento e pertanto si sottrae all'impugnazione diretta con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., potendo il fallito proporre le proprie difese avverso tale sentenza, quale provvedimento dotato di rilevanza esterna, proponendovi opposizione ai sensi dell'art. 18 della citata legge, senza, pertanto, che ciò violi l'art. 24 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)