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Sez. L, Sentenza n. 1511 del 03/03/1984 (Rv. 433597 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONTROVERSIE CONCERNENTI OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO EX ART. 1 DEL D.L. N. 168 DEL 1981 - AUTORIZZAZIONE ALLA AVVOCATURA DELLO STATO - FUNZIONE - PATROCINIO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA L'ENTRATA IN VIGORE DI DETTO DECRETO LEGGE ED IL SUBINGRESSO DELL'UFFICIO DI LIQUIDAZIONE - CONSEGUENZE - REGOLA DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433597-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONTROVERSIE CONCERNENTI OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO EX ART. 1 DEL D.L. N. 168 DEL 1981 - AUTORIZZAZIONE ALLA AVVOCATURA DELLO STATO - FUNZIONE - PATROCINIO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA L'ENTRATA IN VIGORE DI DETTO DECRETO LEGGE ED IL SUBINGRESSO DELL'UFFICIO DI LIQUIDAZIONE - CONSEGUENZE - REGOLA DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ.*

L'art. 1 del decreto legge 30 aprile 1981 n. 168 - convertito nella legge 27 giugno 1981 n. 331 -, nell'autorizzare l'Avvocatura dello stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio degli enti mutualistici soppressi, relativamente alle controversie concernenti operazioni di liquidazione che sono destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio costituito presso il ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, detta una disposizione di natura transitoria idonea a consentire il patrocinio dell'Avvocatura nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dello stesso decreto legge e la data in cui, subentrando l'ufficio suddetto, il patrocinio stesso sarebbe comunque automaticamente assunto dall'Avvocatura dello stato con la conseguenza che anche in tale periodo divengono operanti le norme sul patrocinio e sul foro dello stato, alla cui stregua le controversie menzionate vanno devolute, secondo un criterio funzionale e perciò inderogabile, alla cognizione dell'organo giudiziario del capoluogo distrettuale della Avvocatura dello stato, in quanto, con riguardo agli enti suddetti si determina la sostituzione all'ente mutualistico in liquidazione dell'apposito organo statale, il quale agisce come branca della amministrazione dello stato, con propria soggettività istituzionale e non come organo dell'ente soppresso. (Conf 3276/83, mass n 428168).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 1, Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 2, Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 10, Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 11, Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 12, Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 13, Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)