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Sez. 2, Sentenza n. 12185 del 14/11/1991 (Rv. 474637 - 01)

Trascrizione - Leggi speciali - Libri speciali (Sistema tavolare) | Distacco per via di alienazione di singole frazioni di un corpo tavolare - Esecuzione mediante "escorporazione" iscritta nei libri fondiari - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474637-01

Trascrizione - Leggi speciali - Libri speciali (Sistema tavolare)

Per il combinato disposto dell'art. 11 dell'allegato al R.D. 28 marzo 1929 n. 499, recante il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, il quale richiama le disposizioni della legge 6 febbraio 1869 B.L.I. n. 18, e dell'art. 2 del R.D. n. 499 del 1929, modificato dalla L. 29 ottobre 1974 n. 594 e dalla L. 8 agosto 1977 n. 574, il distacco per via di alienazione di singole frazioni di un corpo tavolare per comporre porzioni di nuova formazione, deve eseguirsi mediante apposita "escorporazione" iscritta nei libri fondiari. L'anzidetta intavolazione costituisce una formalità essenziale, sicché la sua omissione rende inoperante il titolo d'acquisto anche "inter partes", oltre che nei confronti dei terzi che abbiano proceduto alla compera dell'intero bene, di cui faccia parte la frazione distaccata, ancorché l'acquisto di questa sia anteriore alla iscrizione tavolare di quella compravendita.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 6, Regio Decr. 28/03/1929 num. 449 art. 8, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 11, Legge 29/10/1974 num. 594, Legge 08/08/1977 num. 574

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)