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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020 (Rv. 660047 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - SANATORIA | Procedimento civile - Atto introduttivo - Nullità per inosservanza del termine a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Eccezione del convenuto - Mera deduzione della nullità non accompagnata da altre difese - Necessità.
Stato
decisa il 2020-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660047-02

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - SANATORIA

In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)