Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 7 settembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile;
EMANA il seguente decreto:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
Art. 7 Impianti di iniziativa pubblica
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacita' gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualita' del servizio nonche' l'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell' articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , con prevalenza per i piu' bassi prezzi di trattamento a parita' di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e puo' adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.
2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.
3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonche' di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonche' ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "programma di salvaguardia ambientale 1988-1990". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che sulla base della istruttoria espletata dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico-finanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonche' la restituzione allo stato delle somme derivanti dai mutui, secondo criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorita' alla predetta restituzione.
4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonche' delle autorizzazioni previste dall' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e' di dieci anni.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
Art. 9 Personale
1. Per le attivita' del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente puo' attribuire, per un contingente massimo di quindici unita', incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenentte ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici.
Il personale in parola e' collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale e' corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennita' da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
Art. 9-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
Art. 9-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
Art. 9-quater
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 228
Art. 9-quinquies Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste
1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti.
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.
4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio.
7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacita' produttive delle singole imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, e' obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.
Art. 9-sexies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
Art. 9-septies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
Art. 9-octies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
Art. 9-novies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22