diritto.io

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Testo vigente

Art. 28 Modalita' della eliminazione di atti

1. L'eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale dell'impiegato si esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione del capo del personale, che deve limitarsi a precisare la disposizione in base alla quale viene disposta l'eliminazione. Nella detta determinazione l'atto o documento stralciato deve essere indicato soltanto mediante gli estremi con cui e' iscritto nell'indice del fascicolo personale, escluso ogni ulteriore riferimento al suo contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale nonche' a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento e' in questo menzionato.

2. Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio dal quale non potranno essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del capo del personale, che indichera' a quale autorita' o ufficio gli atti stessi possano essere comunicati o dati in visione.

Art. 29 Rilascio di copie dello stato matricolare

1. L'impiegato puo' chiedere all'ufficio del personale di prendere visione degli indici del fascicolo personale e puo' ottenere altresi' che gli siano rilasciati a sue spese estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto.

2. I criteri per la determinazione delle spese di cui al comma precedente sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione in base al costo del servizio, L'importo e' corrisposto dall'impiegato mediante applicazioni sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura dello stesso ufficio del personale.

3. Sulla domanda dell'impiegato, intesa ad ottenere la eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale, ovvero l'inserzione nello stesso di atti o documenti, nonche' su quella con cui l'impiegato chiede che nello stato matricolare sia inscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti che lo concernono, provvede il capo del personale.

4. Il provvedimento che respinge la domanda deve essere motivato.

Titolo IV. Casi e modalita' del collocamento in aspettativa per infermita'

Capo I. Aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio

Art. 30 Denuncia dell'infermita'

1. La domanda di collocamento in aspettativa per infermita' deve essere presentata in via gerarchica all'autorita' competente, ai sensi dell'art. 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermita' e la presumibile durata di questa.

2. L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avra' durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni.

3. Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'Amministrazione puo' collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli articoli 37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 31 Collocamento in aspettativa disposto d'ufficio

1. L'aspettativa per infermita' puo' essere disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 32 Visita di controllo

1. L'autorita' competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione.

2. Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermita' dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio, indicandone, in tal caso, la presumibile durata.

3. L'impiegato, ove lo creda, puo' farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dello impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.

4. Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato, le spese della visita stessa possono essere poste a carico dell'impiegato.

5. Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresi' la durata.

Art. 33 Annotazione dei provvedimenti concernenti l'aspettativa

1. I provvedimenti con i quali e' disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato matricolare.

Art. 34 Visite di controllo durante l'aspettativa

1. L'Amministrazione puo', in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalita' previste dallo art. 32.

2. Qualora sia accertato che lo stato di salute consenta all'impiegato di riprendere il servizio, la competente autorita' dispone la cessazione della posizione di aspettativa assegnando all'impiegato un termine per la riassunzione del servizio.

Capo II. Aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio

Capo III. Spese di cura

Art. 42 Modalita' per ottenere il rimborso delle spese di cura

1. L'impiegato o i suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio o con domande successive da proporsi entro il termine previsto dal primo comma dell'art 36, possono chiedere che siano poste a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti sanitari o per protesi.

2. Sulla domanda provvede l'autorita' competente a disporre l'aspettativa.

3. Il Ministro, su proposta del capo ufficio da cui l'impiegato dipende, puo' disporre che le spese del ricovero in istituto sanitario siano poste a carico dell'Amministrazione anche se l'impiegato non abbia proposto domanda, nel caso in cui questi, durante l'espletamento di mansioni di servizio o per causa manifestamente dipendente dallo stesso, abbia subito un infortunio che ne abbia imposto il ricovero urgente in luogo di cura.7

Art. 43 Comunicazione del provvedimento che accoglie l'istanza

1. Il provvedimento che pone a carico dell'Amministrazione dello Stato le spese di cura della infermita' dipendente da causa di servizio e' adottato con riserva di successiva liquidazione e viene comunicato dall'organo da cui promana all'Amministrazione dell'istituto presso il quale l'impiegato e' sottoposto a cura o ricoverato ed all'impiegato stesso.7

Art. 44 Spese di cure rimborsabili

1. Il diritto dell'impiegato, che sia stato infermo per causa di servizio, al rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, si esercita nei confronti dell'Amministrazione con l'osservanza delle formalita' previste dall'art. 45 e solo per la parte eccedente le spese che siano a carico di enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi, o casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

2. Nel caso che l'impiegato per fatto a lui imputabile sia decaduto dal diritto alle prestazioni dovute da detti enti o istituti, l'Amministrazione richiede ai medesimi la determinazione dell'ammontare delle spese che sarebbero state a loro carico e, sulla base di tale accertamento, provvede alla liquidazione delle spese a carico dello Stato ai sensi del precedente comma.7

Art. 45 Documenti giustificativi

1. Il rimborso delle spese di cura o di protesi eccedenti quelle che siano a carico di istituti o enti previdenziali, assistenziali o assicurativi o casse mutue, ai sensi dell'art. 44, viene effettuato previa presentazione dei documenti giustificativi e purche, nel caso di ricoveri o di protesi, essi siano effettuati presso istituti pubblici di cura o presso istituti di cura convenzionati con l'E.N.P.A.S. A tal fine l'Amministrazione ha facolta' di richiedere agli enti o istituti previsti dall'art. 44, in copia o in originale, i documenti giustificativi ad essi prodotti dall'impiegato.

2. Qualora la infermita' non dia luogo a ricovero e la cura sia fatta solo con l'assistenza di un privato professionista, le notule mediche devono essere firmate dal medico, le prescrizioni dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici, firmati dal medico, devono recare l'indicazione del prezzo, la data dell'acquisto ed il timbro della farmacia che li ha forniti. Nel caso in cui, per disposizioni di legge, la ricetta debba essere trattenuta dal farmacista, dovra' essere esibita una copia rilasciata dal medico e timbrata dal farmacista che ha fornito il medicinale.

3. Deve, inoltre, essere presentata una dichiarazione dell'ente o istituto da cui l'impiegato e' assistito dalla quale risulti l'importo delle spese assunte a carico del l'ente e una dichiarazione dell'impiegato o dei suoi familiari dalla quale risulti che non abbia ottenuto alcun rimborso da parte di terzi.

4. La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata entro il trentesimo giorno dalla data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura di protesi o dalla data della morte, salvo comprovato impedimento.7

Art. 46 Concessione di anticipi

1. Qualora sia stato gia' adottato il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio o le circostanze che hanno dato causa all'infermita' siano tali da far fondatamente ritenere allo stato degli atti come probabile il riconoscimento della causa di servizio, possono essere concessi, con riserva di eventuale recupero sulle competenze dovute all'impiegato e, ove occorra, sul trattamento di quiescenza, congrui anticipi al fine di permettere particolari cure mediche o protesi alle quali non sono tenuti, gli enti od istituti assistenziali, previdenziali ed assicurativi, o casse mutue, ai quali l'impiegato sia iscritto in base a norme di legge o di regolamento.

2. Il provvedimento di concessione dell'anticipo e' adottato dal capo del personale su conferme parere del Consiglio di amministrazione, previa presentazione dei documenti giustificativi ai sensi del precedente articolo.7

Art. 47 Computo del quinquennio per la determinazione della durata massima dell'aspettativa

1. Ai fini della determinazione della durata massima dell'aspettativa prevista dal secondo comma dell'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera il quinquennio che verra' a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dall'impiegato.7